FIGISC ANISA NEWS N. 03/2026 26.07.2026
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IN QUESTO NUMERO

DDL CONCORRENZA: LA RELAZIONE INTRODUTTIVA

A completamento della documentazione relativa al DDL concorrenza – che contiene al suo interno il DDL di riforma del settore…

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PREZZI DI NUOVO AL PICCO: TAGLIO SECCO O ACCISE MOBILI? CON QUALI RISORSE?

PREZZI DI NUOVO AL PICCO: TAGLIO SECCO O ACCISE MOBILI? CON QUALI RISORSE?

Con l’accisa mobile l’aumento dei prezzi si assorbe solo per meno di un quinto del loro valore. Servirebbe un nuovo taglio secco e non è affatto scontato che si trovino risorse

Dopo la ripresa delle ostilità USA-Iran i prezzi sono tornati a salire ai livelli della prima fase della guerra: il 24/07 il prezzo medio nazionale MIMIT della benzina self è pari a 1,969 €/lt, valore massimo della serie giornaliera dal 27.02.2026 al 24.07.2026, eguale a quello riscontrato dal 24 al 26.05.2026, quello della benzina servito è di 2,103 €/lt, vicinissimo al valore massimo riscontrato dal 27.02, che è di 2,105 nei giorni 25 e 26.05, quello del gasolio self è di 2,161 €/lt, distante solo due cent dal massimo riscontrato dal 27.02, cioè 2,184 del 09.04, quello del gasolio servito è di 2,295 €/lt, anche qui solo due cent dal picco di 2,314 del 10.04.2026.

Ma se questa è la prima sensazione, è corretto ricordare che i prezzi di picco della prima fase della guerra – quelli citati poco sopra – erano già calmierati dallo sconto di accisa (-0,244 €/lt con IVA, vigente dal 19 marzo al 22 maggio per il gasolio, -0,061 €/lt con IVA, vigente dal 2 maggio al 3 luglio).

Anche le quotazioni dei prodotti raffinati sono cresciute in questa seconda fase, tuttavia il livello attuale non ha toccato ancora i livelli della prima fase: la quotazione CIF Med benzina del 24.07 è equivalente a 0,915 €/lt con IVA contro un massimo di 0,983 riscontrato il 20.05.2026, la quotazione del gasolio è di 1,176 €/lt contro il picco di 1,447 registrato a Pasqua dal 02.04 al 06.04.2026.

E il minore livello delle quotazioni dei raffinati spiega perché i prezzi attuali non più calmierati da uno sconto d’accisa si avvicinano a quelli di allora che, invece, erano calmierati con una minore accisa.

La corsa dei prezzi riapre comunque la discussione sugli interventi possibili per contenerne l’impatto diretto ed indiretto su famiglie ed imprese italiane: dal rispolvero della “accisa mobile” (ammesso che sia praticabile per come è scritta la norma che la aggancia alle quotazioni del greggio) alla richiesta di un nuovo “taglio secco“, passando per la mancanza di risorse immediate e fino a ipotetici “piani” del MEF per utilizzare future risorse – in autunno – una volta usciti dalla procedura di infrazione europea sul deficit di bilancio.

Per opportuna informazione, si premette che, dall’inizio di marzo dopo l’avvio della guerra al 20 luglio (in base alle rilevazioni dei prezzi che effettua la Commissione Europea ogni lunedì: Weekly Oil Bulletin, Price developments 2005 onwards), su ventisette Paesi dell’Unione tredici non hanno toccato le accise contro quattordici che sono intervenuti in materia, come da seguente elenco:

Austria: benzina da 0,614 a 0,606 €/lt con un minimo di 0,564, gasolio da 0,542 a 0,534 con un minimo di 0,492;

Belgio: nessuna variazione;

Bulgaria: nessuna variazione;

Cechia: benzina nessuna variazione, gasolio da 0,410 a 0,331 €/lt;

Cipro: nessuna variazione;

Croazia: benzina da 0,456 a 0,412 €/lt, gasolio da 0,383 a 0,340 con un minimo di 0,330;

Danimarca: nessuna variazione;

Estonia: nessuna variazione;

Finlandia: nessuna variazione;

Francia: nessuna variazione;

Germania: benzina da 0,803 a 0,662 €/lt, gasolio da 0,632 a 0,492;

Grecia: nessuna variazione;

Irlanda: benzina da 0,691 a 0,604 €/lt, gasolio da 0,596 a 0,473;

ITALIA: benzina e gasolio da 0,673 a 0,673 €/lt con un minimo di 0,473;

Lettonia: nessuna variazione;

Lituania: gasolio da 0,520 a 0,500;

Lussemburgo: nessuna variazione;

Malta: nessuna variazione;

Olanda: nessuna variazione;

Polonia: benzina da 0,429 a 0,420 €/lt con un minimo di 0,356, gasolio da 0,399 a 0,391 con un minimo di 0,330;

Portogallo: benzina da 0,634 a 0,610 €/lt con un minimo di 0,596, gasolio da 0,504 a 0,475 con un minimo di 0,452;

Romania: benzina da 0,546 a 0,530 €/lt, gasolio da 0,500 a 0,478;

Slovacchia: nessuna variazione;

Slovenia (*): benzina da 0,599 a 0,517 €/lt, gasolio da 0,552 a 0,443;

Spagna (**): benzina da 0,473 a 0,323 €/lt, gasolio da 0,379 a 0,229;

Svezia (***): benzina da 0,447 a 0,142 €/lt, gasolio da 0,370 a 0,112;

Ungheria: benzina da 0,424 a 0,403 €/lt, gasolio da 0,398 a 0,372.

(*) La Slovenia si accinge la prossima settimana a ridurre le accise della benzina di 0,090 €/lt e di 0,110 quelle del gasolio

(**) La Spagna ha ridotto anche dal 20 al 10 % l’aliquota IVA e l’accisa del gasolio sotto il minimo di 0,330 stabilito dall’Unione Europea

(***) La Svezia ha ridotto le accise sotto il minimo di 0,359 per la benzina e di 0,330 €/lt per il gasolio stabilito dall’Unione Europea

Torna in auge il concetto di “accisa mobile: in soldoni, gli aumenti dei prezzi generano un maggior gettito IVA che, invece di essere incamerato tout court dall’Erario, dovrebbe essere utilizzato per una riduzione corrispondente delle accise, una compensazione reciproca a saldo zero. Questo almeno sarebbe l’uso corretto di questo strumento, che, dunque, presupporrebbe di non andare “in rosso” nei conti.

Una variazione sul tema interessante, perché reale e documentabile, è offerta dal Portogallo: a parte la differenza di accisa più sopra citata nell’elenco dei Paesi comunitari, dal 02.03.2026 al 20.07.2026 su 19 settimane di osservazione, il Portogallo, a fronte di 19 variazioni dei prezzi (sia in diminuzione che in aumento), ha effettuato 12 variazioni di accisa per la benzina e 15 variazioni per il gasolio (sia in diminuzione che in aumento e inversamente alle variazioni del prezzo), come da seguente grafico:

In termini economici concreti e su quali ne siano stati gli effetti: quando il prezzo è aumentato lo sconto di accisa ha coperto al massimo tra il 19 e il 23 % dell’aumento del prezzo, quando il prezzo è diminuito l’aumento di accisa ha coperto al massimo tra il 18 e il 21 % della diminuzione del prezzo; o, anche, se si preferisce, il massimo sconto di accisa è stato tra -0,014 e -0,030 €/lt a seconda dei prodotti, contro aumenti dei prezzi tra +0,073 e +0,131, il massimo aumento di accisa è stato tra +0,018 e +0,019 €/lt contro diminuzioni dei prezzi tra -0,086 e -0,103. In conclusione, lo sconto di accisa, quando è stato adottato, non ha mai fatto “scopa” perfetta con il corrispondente aumento del prezzo, anzi…

Spostiamo l’attenzione sull’Italia: dalla fine degli sconti di accisa e cioè dall’ultimo giorno di vigenza (ossia il 03.07.2026), i prezzi del gasolio sono aumentati tra +0,269 e +0,276 €/lt, quelli della benzina tra +0,156 e +0,162 €/lt, a seconda della modalità di vendita. Nel medesimo intervallo di tempo l’IVA sul gasolio è salita di +0,045/+0,046 €/lt e quella sulla benzina di +0,026/+0,027, sempre a seconda della modalità di vendita.

Se l’aumento del gettito IVA – che inoltre deve avere il tempo tecnico di maturare – può essere compensato con un equipollente sconto di accisa, “alla fine della giostra” l’aumento del prezzo sia del gasolio sia della benzina potrebbe, con i numeri di cui sopra, essere assorbito solo in ragione del 16-17 % in generale, ossia meno di un quinto del suo valore.

E anche ammesso che uno sconto di accisa “immobile”, ossia un taglio lineare diverso dalla compensazione con la maggiore IVA del meccanismo della “accisa mobile”, possa indurre un incremento dei consumi (che è esattamente ciò che Bruxelles ha sempre vivamente, peraltro inascoltata, sconsigliato per i noti vincoli di bilancio), tali incrementi di volumi non sarebbero comunque sufficienti ad intaccare significativamente la deriva dell’aumento dei prezzi, contrastabile unicamente con una nuova riduzione diretta dell’accisa.

DDL CONCORRENZA: LA RELAZIONE INTRODUTTIVA

A completamento della documentazione relativa al DDL concorrenza – che contiene al suo interno il DDL di riforma del settore distribuzione carburanti – si pubblica di seguito un estratto della relazione illustrativa che accompagna il provvedimento adottato dal Consiglio dei Ministri, con specifico riferimento alla sezione dedicata alla contrattualistica.

I testi completi, sia della Relazione illustrativa che della Relazione tecnica, sono consultabili e scaricabili in formato PDF direttamente dal sito nazionale www.figisc.it

Relazione illustrativa ddl concorrenza

Relazione tecnica ddl concorrenza

RELAZIONE ILLUSTRATIVA – ESTRATTI PARTE CONTRATTUALE

«Altresì viene previsto un intervento volto a elevare i livelli di tutela e protezione delle condizioni lavorative e dell’esercizio di impresa degli operatori del settore.
La normativa di riferimento è rappresentata principalmente dal decreto legislativo n. 32/1998 recante “razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti”.
Partendo sempre dalla disciplina di riferimento, e specifico riferimento alla gestione degli impianti di distribuzione, all’articolo 1 comma 6 del d.lgs. 32/1998 si prevede che la gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti (denominati gestori), mediante contratti di durata non
inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione.
Successivamente, l’art. 28. Co. 12 e ss. del decreto-legge n. 98/2011 (così come modificati dall’art. 17, comma 2 della L. 27/2012), ha avviato un processo di razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, prevedendo la possibilità di stipulare differenti tipologie contrattuali.
La disciplina in materia di contrattualistica è integrata, altresì, dalla l. 57/2001, recante “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati” e in particolare all’art. 19, disciplinante norme per l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
In modo coerente con le finalità della riforma, il disegno di legge interviene anche sull’assetto dei rapporti contrattuali nella gestione degli impianti, introducendo una disciplina chiara e completa dell’affidamento dei servizi, fondata su clausole minime e garanzie essenziali (durata, preavviso, equilibrio economico e meccanismi di adeguamento) idonee a rafforzare la certezza dei rapporti e la tutela degli operatori.
Parallelamente, il rafforzamento delle previsioni sugli accordi economici aziendali e sui relativi meccanismi di definizione e deposito assicura un quadro di regole uniforme e trasparente, capace di prevenire disomogeneità applicative e di ridurre le criticità che nel tempo hanno inciso sulla stabilità economica e
occupazionale del comparto.
Si tratta, nel complesso, di un intervento strutturale da tempo auspicato dagli operatori della filiera, perché coniuga flessibilità organizzativa e garanzie certe, nell’interesse sia dei gestori sia dei titolari degli impianti.

L’articolo 3 disciplina i rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione, intervenendo sull’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall’articolo 17 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012.
Preliminarmente si evidenzia che, alla luce delle disposizioni normative vigenti, il rapporto tra titolare dell’autorizzazione petrolifera e gestore è oggi disciplinato da una normativa di settore stratificata nel tempo, che ha consolidato due modelli contrattuali tipici fondati sul comodato gratuito delle attrezzature e sul collegato contratto di fornitura o di commissione.
La disciplina vigente individua due modelli contrattuali tipici fondati sulla cessione gratuita dell’uso delle attrezzature mediante comodato.
Il modello “comodato + fornitura” trova il proprio fondamento nel decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, che, nel quadro del regime autorizzatorio, configura il rapporto tra titolare dell’autorizzazione e gestore come cessione gratuita dell’uso delle attrezzature con associato contratto di fornitura (nella prassi in esclusiva).
Il modello “comodato + commissione” si colloca, invece, nel solco delle innovazioni introdotte dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto la possibilità di utilizzare ulteriori tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti, tipizzate attraverso accordi tra le associazioni rappresentative delle società e dei gestori.
Sotto il profilo operativo, la distinzione tra i due modelli incide anzitutto sulla determinazione del prezzo di vendita al pubblico: nel modello fondato sul contratto di fornitura il prezzo è definito dal gestore, nell’ambito delle condizioni economiche e delle indicazioni commerciali connesse al rapporto di approvvigionamento, mentre nel modello fondato sul contratto di commissione il prezzo è definito dalla società che fornisce il
carburante, poiché il gestore opera in nome proprio e per conto della medesima.
Ciò premesso, occorre evidenziare che l’indagine conoscitiva IC54 (pubblicata come Supplemento al Bollettino n. 25 del 7 luglio 2023) dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rilevato che l’attuale contesto di mercato si è profondamente modificato rispetto a quello che ha ispirato la disciplina vigente: è
aumentato in modo significativo il numero dei soggetti proprietari degli impianti (anche per effetto della crescita degli impianti di proprietà di terzi nelle reti a marchio e della diffusione di marchi indipendenti), mentre gli strumenti contrattuali tipizzati restano limitati.
Ne deriva una difficoltà oggettiva a dare concreta attuazione, in modo uniforme e stabile, ai rapporti di gestione e, più in generale, a organizzare le attività in modo coerente con le esigenze attuali del mercato e con i processi di ammodernamento della rete.
La stessa Indagine conoscitiva IC54 ha rilevato, inoltre, che nel tempo si sono diffuse, accanto ai modelli tipizzati, ulteriori forme contrattuali (quali, a titolo esemplificativo, la guardiania e l’appalto) che una parte degli operatori ritiene non coerenti con la normativa di settore, poiché non previste espressamente né tipizzate.
Tale evoluzione è indice delle difficoltà degli operatori nell’organizzare in modo stabile i rapporti di gestione utilizzando i soli modelli tradizionali, con conseguenti margini di incertezza applicativa e potenziale contenzioso.
In questa prospettiva, la tipizzazione del contratto di affidamento introdotta dall’articolo 3 mira a ricondurre i rapporti entro una cornice chiara e prevedibile, riducendo il rischio di conflitti interpretativi e favorendo assetti contrattuali più stabili e coerenti con le esigenze attuali del mercato.
L’articolo 3 introduce, infatti, una tipizzazione dell’affidamento di servizi e un set di garanzie minime, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli operatori una cornice contrattuale chiara e adeguata, riducendo aree di incertezza e favorendo assetti organizzativi più efficienti e sostenibili.
Coerentemente con tali evidenze, viene regolamentata la procedura relativa ai contratti tendenzialmente individuali per l’affidamento di specifici servizi da parte del titolare dell’autorizzazione o del soggetto cui l’impianto è dato in comodato, esplicitandone requisiti essenziali e condizioni minime inderogabili. La disposizione individua, inoltre, clausole generali da definire in sede negoziale, da applicare poi ai singoli contratti, rafforzando la certezza dei rapporti e l’equilibrio tra le parti e contribuendo alla stabilità del comparto.
Con il comma 1, lettera a) si sostituiscono le parole “Ministero dello sviluppo economico” con “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” in ragione delle mutate competenze in tema di energia.
Il comma 1, lettera b) inserisce i commi da 14-bis a 14-octies all’articolo 28 del citato d.l. 98/2011.
Con il comma 14-bis si chiariscono le modalità di gestione degli impianti di distribuzione, prevedendo che, per la conduzione operativa degli impianti, i titolari dell’autorizzazione o della concessione o i soggetti cui è affidata la gestione degli impianti di distribuzione in forza di un contratto di comodato stipulato tra il titolare dell’autorizzazione ed una società terza controllata ai sensi dell’articolo 2359 c.c. possono avvalersi, oltre che di proprio personale dipendente, di terzi fornitori di servizi, che siano in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Il suddetto contratto, di nuova tipizzazione, rispetta i seguenti requisiti, che, da un lato, lo differenziano dal contratto di comodato di cui
all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo n. 32 del 1998 e, dall’altro, individuano specifiche tutele in favore del prestatore di servizi: 1) ha ad oggetto l’affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, eventualmente integrati con la specificazione di ulteriori servizi ai sensi del successivo comma
14-ter; 2) ha una durata minima non inferiore a quattro anni; 3) reca la previsione di un congruo termine di preavviso e di una penale in caso di recesso unilaterale dell’affidante; 4) l’affidatario si limita a gestire i servizi affidati e non acquisisce la proprietà del prodotto, né assume l’obbligo di munirsi della licenza fiscale, che
resta, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in capo al titolare o al comodatario dell’impianto; 5) in caso di affidamento del complesso dei servizi di rifornimento, l’affidatario risponde solidalmente delle obbligazioni di cui all’articolo 25, comma 5, del
medesimo testo unico.
Il comma 14-ter individua le caratteristiche tipiche del contratto di affidamento, in relazione al quale, le parti indicate nell’articolo 19, comma 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (ovvero, i titolari di autorizzazione o concessione, da un lato, e le associazioni dei gestori dall’altro) devono avviare il procedimento negoziale. Lo
schema che si estrinseca in applicazione della presente disposizione è, in altre parole il seguente: il titolare ai sensi del precedente comma 14-bis e le associazioni dei gestori individuano all’esito del procedimento negoziale le clausole del contratto “tipo” che dovranno essere poi applicate dal titolare o dal comodatario
individuato ai sensi del precedente comma 14-bis in sede di stipula dei contratti “individuali”. Le clausole generali negoziate tra le parti hanno ad oggetto:
a) la definizione di livelli di tutela dell’affidatario più elevati di quelli minimi di cui al comma 14-bis;
b) la specificazione dei servizi affidabili all’interno del perimetro previsto dal comma 14-bis;
c) la previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso dell’affidante;
d) la previsione di una penale in caso di recesso unilaterale dell’affidante, salvo giusta causa, proporzionale al corrispettivo residuo dell’affidamento sino all’originaria scadenza e comunque entro un limite massimo di 18 mesi;
e) la definizione del corrispettivo dell’affidamento e di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e imprevedibile indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento
o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo;
f) l’eventuale specificazione delle modalità di svolgimento dei servizi per garantire la continuità del servizio di rifornimento nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali;
g) l’eventuale previsione di clausole penali per gli inadempimenti o i ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e di clausole risolutive espresse per la grave violazione, da parte dell’affidatario, della legislazione in materia previdenziale e contributiva.
Si specifica, inoltre, che le parti sono libere di disciplinare ulteriori aspetti contrattuali secondo le regole generali in materia di obbligazioni e contratti.
Con il comma 14-quater si prevede che un termine massimo di centoventi giorni dall’avvio delle trattative per la conclusione del procedimento negoziale di definizione delle clausole generali di cui al precedente comma 14-ter, con contestuale individuazione di un meccanismo alternativo di definizione delle suddette clausole
generali che viene quindi rimessa all’equo apprezzamento di un terzo arbitratore che ne individuerà il contenuto in ragione di quanto previsto dall’articolo 1349 del codice civile, dello stato del negoziato e dell’eventuale accordo già raggiunto dai terzi o sulla base di condizioni individuate in accordi già sottoscritti.
Il terzo arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti nominati rispettivamente (a) uno dal titolare dell’autorizzazione o concessione o dal comodatario, (b) il secondo dalle associazioni dei gestori ed (c) il terzo congiuntamente dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; viene altresì disposto che in assenza di designazione da parte dei soggetti di cui alle lett. a) e b)
provvedono i Ministeri. La disposizione prevede, inoltre, che nel medesimo termine di 120 giorni di cui al primo periodo le parti possano altresì attivare (e concludere) presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la procedura di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. Viene, infine, individuato un onere di deposito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica entro trenta giorni dalla sottoscrizione di tutti gli accordi comunque raggiunti, e quindi sia degli accordi negoziati ai sensi del comma 14-ter che di quelli su cui si è reso necessario l’intervento del terzo arbitratore; la suddetta previsione è funzionale a quanto disciplinato nel successivo comma 14-sexies.
La disposizione disciplina, inoltre, il regime economico dell’attività svolta dal collegio arbitrale, ponendo il compenso dei relativi componenti a carico delle parti in misura paritaria e demandando a un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica, la definizione dei criteri e dei limiti dei compensi spettanti agli arbitratori, secondo parametri di congruità e proporzionalità commisurati all’attività effettivamente svolta.
Il comma 14-quinques dell’articolo 28 del d.l. 98/2011, così come modificato dalla norma in esame, prevede che i contratti c.d. “a valle” con cui sono affidati specifici servizi devono rispettare le clausole generali previste dal comma 14-bis e definite ai per il tramite della procedura negoziale o dal terzo arbitratore (di cui ai commi 14-ter e 14-quater) oppure per cui vi è stata l’adesione ai sensi del successivo comma 14-sexies e che le previsioni contrattuali contrarie sono nulle e sono sostituite con le clausole generali individuate come si è appena detto. Si specifica, inoltre, che i contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime indicate nei precedenti commi sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.
Il comma 14-sexies, tenendo conto delle difficoltà cui i titolari con una rete non ampiamente sviluppata a livello di numero di impianti di distribuzione in possesso potrebbero incorrere, consente ai titolari di una rete con meno di cento impianti di distruzione, in alternativa alla procedura di contrattazione negoziale di cui al
comma 14-ter, di applicare direttamente le clausole generali – comprese quelle economiche – di accordi già sottoscritti e depositati ai sensi del comma 14-quater da soggetti titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione superiore a cento, purché nel contratto di affidamento sia preventivamente specificata
l’adesione ad uno dei suddetti contratti e se ne dia formale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. La disposizione precisa che, per gli impianti oggetto di convenzionamento con società petrolifera, i titolari, sempre in alternativa alla contrattazione negoziale di cui al comma 14-ter, ove vogliano fare applicazione di contratti già sottoscritti, debbano necessariamente fare riferimento a quelli del convenzionante.
Con il comma 14-septies si chiarisce il campo di applicazione delle precedenti disposizioni e, quindi, del contratto di affidamento di servizi così come individuato ai sensi di commi 14-bis e ss. a mezzo di due espresse esclusioni: a) la prima riguarda gli impianti funzionanti esclusivamente in modalità self-service provvisti di sistemi automatizzati senza la necessità di assistenza di personale; b) la seconda riguarda l’affidamento di specifici servizi “non oil” (si pensi, ad esempio, all’affidamento del solo servizio di pulizia o di giardinaggio), per cui rimane la piena libertà negoziale delle parti ai sensi della normativa civilistica.
Viene altresì inserito il comma 14-octies all’articolo 28 del d.l. 98/2011 cit., in ragione del quale per le aree di servizio autostradali, i sub-concessionari affidatari dei servizi di distribuzione carburanti possono avvalersi anche di terzi, secondo le modalità di cui ai commi precedenti. In tale ipotesi, si stabilisce che la durata del contratto stipulato dal sub-concessionario con il terzo non può in alcun caso superare quella del contratto di
sub-concessione stipulato tra il concessionario autostradale e il sub-concessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. La disposizione in esame, infine, disciplina anche l’ipotesti della risoluzione dei contratti a monte tra concessionario autostradale e subconcessionario, prevedendo che in caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti sul presupposto della subconcessione stessa si intendono risolti di diritto alla stessa data.
Il comma 2 detta una previsione di diritto intertemporale, prevedendo che i contratti in corso, al momento dell’entrata in vigore della presente disposizione, per l’affidamento a terzi di specifici servizi, spiegano effetti non oltre 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, ovvero, se antecedente, fino alla loro naturale scadenza.
Il comma 3 introduce un impianto sanzionatorio per l’utilizzo di tipologie contrattuali diverse dall’affidamento di cui al comma 14-bis pure over ne ricorrano i presupposti, dal comodato o dalle ulteriori forme contrattuali di cui all’articolo 28, comma 12 del d.l. 98 del 2011, prevedendo l’applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro in capo al titolare dell’impianto. La sanzione è comminata dal Ministero delle imprese del Made in Italy, nel rispetto del principio del contraddittorio e su segnalazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero di impianti di rifornimento
carburanti posseduto dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione in cui sono utilizzate forme contrattuali diverse da quelle tradizionali e da quelle disciplinate dalla disposizione in esame. I proventi sono devoluti al Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità elettrica di cui all’articolo 5,
comma 9 della presente legge. La disposizione, infine, detta anche una disciplina transitoria per consentire agli attori del mercato di adeguarsi alle nuove disposizioni, prevedendo che le sanzioni iniziano ad applicarsi trascorsi 18 mesi dall’entrata in vigore della legge. Al fine di evitare che eventuali ritardi nell’individuazione
delle clausole generali da parte dell’arbitratore possano danneggiare i titolari degli impianti, si prevede anche che durante il periodo di attività dell’arbitratore e nei sessanta giorni successivi alla sua decisione non vi possa parimenti essere applicazione di sanzioni.
L’articolo 4 introduce alcune modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato e detta una disciplina suppletiva per il caso di mancata sottoscrizione di accordi di secondo livello (di carattere economico) per la gestione degli impianti di distribuzione con le forme ordinarie.
Sotto tale profilo, l’Indagine conoscitiva IC54 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato che l’evoluzione della rete – con l’aumento del numero di soggetti proprietari degli impianti e la crescente articolazione dei modelli organizzativi – ha reso più complessa, nella pratica, la definizione e la conclusione degli accordi “aziendali” chiamati a integrare le condizioni economiche dei rapporti di gestione, potendo incidere in modo significativo sulla capacità di dare concreta e uniforme attuazione ai modelli contrattuali previsti.
La conseguenza è un rischio di disomogeneità applicative e di vuoti regolatori sul versante economico, con effetti negativi sulla stabilità dei rapporti e sulla certezza delle condizioni di esercizio.
Le disposizioni dell’articolo 4 intervengono direttamente su tale criticità, assicurando strumenti e regole idonei a rendere effettiva la contrattazione di secondo livello e, in caso di mancato accordo, a garantire comunque un quadro di parametri di riferimento certo e verificabile. I commi 1 e 2 recepiscono le esigenze del settore di adeguare la disciplina del contratto di comodato di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, tenuto conto anche della nuova introduzione dell’affidamento in forma semplificata. In particolare, con il comma 4 alla lettera a) si individua un termine di durata dei c.d. comodati ordinari di quattro anni, rinnovabili automaticamente per un periodo di ulteriori quattro anno salvo comunicazione del mancato rinnovo da comunicarsi con un preavviso di sei mesi (lettera b)). Conseguentemente, il comma 2 detta una disciplina intertemporale facendo salvi i contratti di comodato già conclusi fino alla loro naturale scadenza.
Il comma 3 interviene sulla disciplina dei rapporti economici di secondo livello, modificando l’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, mediante l’inserimento dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, al fine di rendere effettiva la contrattazione aziendale e superare eventuali situazioni di stallo.
In particolare, il comma 3-bis prevede che, decorsi centoventi giorni dall’avvio del procedimento negoziale senza il raggiungimento dell’accordo, si applichi, su istanza della parte interessata, il meccanismo già previsto per l’affidamento dei servizi, richiamando le disposizioni di cui all’articolo 28, comma 14-quater, del decretolegge 6 luglio 2011, n. 98, che rimettono la definizione delle condizioni all’equo apprezzamento di un terzo
arbitratore. Gli accordi economici, comunque raggiunti, sono depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il comma 3-ter, inoltre, introduce per i titolari di reti non superiori a cento impianti una modalità alternativa alla negoziazione, consentendo l’applicazione integrale delle clausole di accordi aziendali già sottoscritti da operatori di rilevanza nazionale e depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, previa formale comunicazione al Ministero e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei
gestori; per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento è previsto il riferimento all’accordo
depositato dal convenzionante.
Il comma 3-quater, infine, introduce un presidio sanzionatorio per i casi in cui i titolari instaurino o mantengano rapporti contrattuali in assenza o in violazione degli accordi previsti dai commi 3, 3-bis e 3-ter, prevedendo (eventualmente anche su documentata segnalazione del gestore o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative) una sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita, fino a un massimo di 200.000 euro, irrogata dal Ministero delle imprese e del made in Italy a seguito di documentata segnalazione del gestore o delle associazioni maggiormente rappresentative, con garanzie procedimentali di audizione e termini per la conclusione del procedimento.
Il comma 4 rafforza l’operatività delle disposizioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater prevedendo, ai fini della loro applicazione, un obbligo di deposito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica degli accordi economici vigenti, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nonché dei nuovi accordi entro sessanta giorni dalla loro sottoscrizione. Il deposito è effettuato assicurando la riservatezza degli accordi, così da consentire un controllo ordinato e tempestivo dell’esistenza e dell’aggiornamento del quadro negoziale di riferimento.
Il comma 5 prevede che i proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, comma 3-quater, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 5, comma 9.»

 

 

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