IL TESTO DEL DDL – LE ALTRE NORME DIVERSE DALLA CONTRATTUALISTICA
— 19 Luglio 2026
Dopo la pubblicazione nello scorso numero del testo del DDL parte contrattualistica, si pubblicano di seguito le altre norme di interesse del settore
NORME IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI
ART. 1
(Modifiche in materia di autorizzazione alla distribuzione dei carburanti)
Al fine di rafforzare il contrasto ai comportamenti illegali e di garantire l’affidabilità dei soggetti che operano sul territorio nazionale nelle attività di distribuzione dei carburanti, in modo da assicurare la competitività tra gli stessi a beneficio della concorrenza e dei consumatori, all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1. al primo periodo, dopo le parole: «è esercitata», sono aggiunte le seguenti: «, da rilasciarsi in forma espressa entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza e all’esito della verifica positiva di sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente articolo»;
2. al secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa;
b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il titolo autorizzativo è rilasciato dall’Ente territorialmente competente ai soggetti che, nelle forme di cui al comma 3, dimostrano di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell’espletamento del servizio pubblico essenziale di distribuzione di prodotti energetici e servizi destinati all’autotrazione;
b) insussistenza delle condizioni soggettive ostative previste dall’articolo 94 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
c) rispetto della legislazione in materia contributiva, nonché applicazione dei contratti dei lavoratori dipendenti e del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di settore, previa esibizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
2-ter. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alle verifiche in materia di documentazione antimafia di cui all’articolo 83 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.»;
al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il trasferimento a terzi è condizionato al trasferimento delle relative attrezzature costituenti l’impianto ed è soggetto all’autorizzazione del comune competente, previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante entro novanta giorni dalla comunicazione al predetto ente.»;
al comma 5, le parole «, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono soppresse;
al comma 6:
1) al terzo periodo, le parole: «Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
2) al quinto periodo, le parole: «Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
al comma 9, le parole: «Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica».
2. Le autorizzazioni rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide. Ove, in sede di controllo ai sensi delle norme specifiche di settore, sia rilevato il difetto dei presupposti di cui all’articolo 1, comma 2-bis, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, l’autorizzazione decade. L’amministrazione competente al rilascio del titolo assegna, prima della pronuncia di decadenza, novanta giorni per l’eventuale eliminazione dei fattori ostativi e per l’adeguamento alle disposizioni della presente legge.
ART. 2
(Ulteriori disposizioni in materia di autorizzazioni)
1. Al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dopo l’articolo 1, sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis – (Requisiti oggettivi per il rilascio delle nuove autorizzazioni) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2028 non possono essere rilasciate autorizzazioni per impianti che non prevedano la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili come definiti dall’articolo 2, numero 4), del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi.
Art. 1-ter. – (Decadenza dall’autorizzazione) – 1. Il titolo autorizzativo cessa per decadenza ove vengano meno i requisiti di cui all’articolo 1. La decadenza è disposta con provvedimento motivato dell’autorità competente.
2. La decadenza è altresì disposta per l’inadempienza degli obblighi imposti dalle disposizioni di legge e dal titolo autorizzativo quando tale inadempienza è di tale gravità da compromettere la sicurezza o da ostacolare la continuità e regolarità del servizio essenziale di distribuzione dei prodotti energia per l’autotrazione.
3. La decadenza comporta in tutti i casi, a carico dei titolari, l’obbligo di smantellamento delle attrezzature e l’accertamento dell’eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, oltreché la riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti relativi, salva contraria disposizione contenuta negli atti autorizzativi, ovvero salvo il subentro di altro titolare ai sensi dell’articolo 1, comma 4.».
NORME IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE RETE
ART. 5
(Trasformazione di impianti di distribuzione carburanti in stazioni dedicate alla mobilità green e produzione di carburanti alternativi ed energie rinnovabili)
1. Al fine di accelerare la transizione dei trasporti stradali verso la decarbonizzazione, ai titolari di impianti stradali di distribuzione carburanti di benzina e gasolio, e di GPL e metano se insistenti nei centri abitati come definiti dall’articolo 3, comma 1, n. 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per uso autotrazione aperti al pubblico, che convertono i propri impianti, entro il 31 dicembre 2028, in stazioni dedicate alla ricarica di veicoli elettrici con potenza pari o superiore a 90 kilowatt per singola infrastruttura, ovvero alla distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi, è riconosciuto, per gli anni 2028, 2029,2030, nel limite di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 38 milioni di euro per l’anno 2030, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9, un contributo finalizzato alla dismissione dell’impianto e alla correlata apertura della stazione di ricarica. Il contributo di cui al primo periodo è riconosciuto nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute, fino a un importo massimo di 60.000 euro. Sono ammissibili a contributo le spese per gli interventi di dismissione di cui al comma 2 e quelli per l’installazione delle infrastrutture di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete elettrica, ivi compresi le cabine elettriche di immissione e prelievo e gli impianti di accumulo asserviti ai dispositivi di ricarica e i relativi cavidotti o elettrodotti, nonché quelli per l’installazione dell’impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. Per gli impianti insistenti nei territori della Strategia Nazionale delle Aree interne, il contribuito è fruibile unicamente per l’installazione, nel medesimo impianto, in aggiunta alla distribuzione di benzina, gasolio, GPL o metano, di una infrastruttura di ricarica elettrica o di un impianto di distribuzione di biocarburanti, liquidi o gassosi. In tal caso l’importo massimo del contributo riconosciuto è di 30.000 euro.
2. La dismissione è effettuata mediante:
a) la messa in sicurezza dell’impianto medesimo e l’isolamento delle matrici nel sito interessato attraverso la rimozione delle infrastrutture fuori terra non funzionali alla nuova stazione di ricarica di veicoli elettrici;
b) la rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi afferenti all’impianto;
c) l’inertizzazione dei serbatoi interrati dei carburanti dismessi e delle relative condotte.
3. La ripartizione dell’agevolazione fra le diverse voci di spesa ammissibili è flessibile ed è decisa dal beneficiario, fermi il raggiungimento dell’obiettivo di dismissione di un impianto di distribuzione carburanti e la realizzazione di una correlata stazione di ricarica veloce di veicoli elettrici. Il progetto può prevedere che la stazione di ricarica di veicoli elettrici sia allocata su aree diverse dal sedime dell’impianto dismesso. Il contributo non è erogato sino a quando l’intero progetto, comprensivo delle fasi di dismissione e realizzazione della nuova stazione di ricarica, non sia stato realizzato.
4. Il sedime dell’impianto dismesso ed eventualmente bonificato può continuare a essere utilizzato per finalità commerciali, con le premialità indicate all’articolo 6. Le stazioni di ricarica elettrica, destinatarie del contributo, sono compatibili esclusivamente con l’installazione di altri vettori energetici alternativi ai combustibili fossili come definiti dall’articolo 2, numero 4, del regolamento (UE) 2023/1804 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, e che abroga la direttiva 2014/94/UE.
5. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con gli altri incentivi aventi a oggetto l’installazione di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, salvo il limite della sovracompensazione.
6. Al gestore dell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto di conversione ai sensi del comma 1, è riconosciuto, ove il rapporto gestorio non prosegua nell’impianto convertito, un indennizzo proporzionato alla durata pregressa e residua del rapporto predetto in forza del contratto in essere al momento della cessazione dell’attività di vendita, nonché all’ammontare degli investimenti effettuati nel tempo della gestione, comunque per un importo non superiore a 20.000 euro, secondo criteri e modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 10, nei limiti di 3 milioni di euro per l’anno 2028, 3 milioni di euro per l’anno 2029 e 2 milioni di euro per l’anno 2030 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 9.
7. Il gestore dell’impianto di distribuzione carburanti, oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, comunica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli la cessazione dell’attività di vendita dei carburanti per l’impianto interessato affinché l’Agenzia medesima provveda al ritiro della relativa licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. A seguito di comunicazione da parte del titolare dell’impianto oggetto di trasformazione ai sensi del comma 1, l’ente che ha rilasciato l’autorizzazione alla vendita di carburanti ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e della relativa normativa regionale per l’impianto medesimo prende atto del cambio di attività svolta nel sito interessato. Contestualmente alla comunicazione di cui al primo periodo, il titolare dell’impianto provvede alla cancellazione dell’impianto medesimo dall’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
9. Al fine della erogazione del contributo di cui al comma 1 e dell’indennizzo di cui al comma 6, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per la trasformazione della rete carburanti verso la mobilità green», con una dotazione pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030. La gestione delle risorse di cui al primo periodo è affidata ad Acquirente Unico S.p.A. (AU) e le relative attività sono disciplinate nell’ambito di un’apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al secondo periodo sono a carico del Fondo di cui al presente comma nel limite massimo del 3 per cento.
10. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definiti le condizioni, le modalità e i termini per il riconoscimento del contributo di cui al comma 1, e dell’indennizzo di cui al comma 6, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 9, nonché le speciali condizioni funzionali a prevenire carenze strutturali della rete distributiva nelle aree interne e nelle isole minori.
11. Il riconoscimento del contributo di cui al comma 1 è subordinato, a pena di decadenza dal diritto alla percezione, al rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 16 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2023.
12. Le disposizioni di vantaggio di cui al presente articolo non si applicano agli impianti che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall’articolo 1, commi 112 e 113, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
13. Nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il contributo di cui al comma 1 e l’indennizzo di cui al comma 6 sono concessi nei limiti previsti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.
ART. 6
(Ulteriori premialità)
1. Nelle aree già sedime di impianti dismessi e in quelle adibite a stazione di ricarica in forza del progetto di cui all’articolo 5, è riconosciuto, in sede di rilascio del titolo edilizio per nuova costruzione o ristrutturazione di un edificio esistente, anche a uso commerciale, un bonus volumetrico del 10 per cento, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
ART. 7
(Semplificazioni per l’istallazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici finalizzata alla trasformazione)
1. Ove finalizzata alla trasformazione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, fino al 31 dicembre 2028 all’installazione delle infrastrutture di ricarica di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e-ter), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 si applica l’articolo 12, comma 16-bis, primo e secondo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, anche nel caso in cui le infrastrutture medesime non afferiscono a progetti ammessi al finanziamento con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
ART. 8
(Disposizioni per l’informativa ai consumatori sulla distribuzione di biocarburanti in purezza, biometano per autotrazione e altri carburanti alternativi)
1. Al fine di contribuire alla sensibilizzazione dei cittadini verso l’utilizzo di biocarburanti che favoriscono la decarbonizzazione del settore dei trasporti, i titolari di impianti stradali e autostradali, aperti al pubblico, di distribuzione di benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e di gas naturale per uso autotrazione danno informativa ai consumatori circa la disponibilità nel punto vendita di biocarburanti in purezza, attraverso idonea evidenziazione del prodotto biologico distribuito. I titolari degli impianti di cui al primo periodo danno, altresì, informativa ai consumatori, dell’eventuale offerta di altri carburanti alternativi di ultima generazione, quali, a titolo esemplificativo, idrogeno da fonte rinnovabile ed e-fuels.
2. Le banche dati interoperabili dell’Osservatorio prezzi carburanti, istituito in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dell’anagrafe di cui all’articolo 1, comma 100, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono integrate per contemplare l’informazione aggiuntiva sull’offerta per la vendita dei biocarburanti in purezza e degli altri carburanti alternativi, ciascuna per le informazioni di propria pertinenza.
3. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
ART. 9
(Impianti oggetto di chiusura)
1. All’articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»
ART. 10
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri di cui all’articolo 5 si provvede, quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030 mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni predetti, di quota parte dei proventi delle aste 2026 delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all’erario.