SICILIA: LE NUOVE NORME SUI DISTRIBUTORI CARBURANTI

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La Regione Autonoma Sicilia ha approvato, il Decreto 29 giugno 2016 recante le «Nuove direttive in materia di impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti. Attuazione dell’articolo 49, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3», le cui disposizioni entreranno in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del decreto del dirigente generale di approvazione della modulistica prevista all’ articolo 3. Di seguito si pubblicano gli articoli più significativi del Decreto, il cui testo integrale è consultabile e scaricabile in formato pdf cliccando col mouse sul seguente titolo:

Decreto carburanti Sicilia

Art. 2 Classificazione

1. Gli impianti di deposito e di distribuzione di oli minerali e di carburanti secondo le vigenti disposizioni normative possono essere così classificati:

a) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nelle strade urbane o nelle strade extraurbane;

b) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali;

c) impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato;

d) contenitori-distributori mobili o rimovibili di tipo omologato;

e) impianti di distribuzione carburanti per natanti da diporto;

f) depositi commerciali per carburanti, combustibili liquidi, oli lubrificanti e bitume;

g) depositi GPL in serbatoi fissi;

h) Impianti di riempimento, travaso e deposito GPL;

i) depositi GPL in bombole;

l) distribuzione GPL in bombole o serbatoi;

m) depositi industriali per il ciclo produttivo e ad uso privato.

Art. 3 Modulistica

1. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive si provvederà ad approvare la modulistica da utilizzare per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 5 Pubblico servizio

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97, la distribuzione stradale di carburanti per autotrazione costituisce pubblico servizio.

Art. 8 Nuova autorizzazione

1. L’installazione e l’esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sono attività liberamente esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Ai sensi della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 e s.m.i., gli impianti di cui al presente titolo sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dall’Assessorato regionale delle attività produttive.

3. L’autorizzazione è subordinata alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa di settore e, in ogni caso, al rispetto delle procedure e disposizioni di cui al successivo comma 4.

4. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al presente articolo è subordinato all’acquisizione della documentazione tecnica, nonché di ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato di competenza di altri enti, secondo quanto indicato nella corrispondente modulistica.

5. L’autorizzazione di cui al presente articolo deve essere richiesta utilizzando la modulistica predisposta dall’Assessorato con l’indicazione dei dati richiesti e con gli eventuali allegati ivi previsti.

6. Copia dell’autorizzazione sarà inviata per conoscenza al comune dove è ubicato l’impianto, nonché agli altri enti che hanno reso pareri endoprocedimentali ai fini del rilascio della stessa autorizzazione.

Art. 9 Obblighi

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova costituzione debbono comprendere, oltre le benzine ed i gasoli per autotrazione, almeno uno dei seguenti prodotti:

a) gas metano per autotrazione;

b) gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL).

2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste qualora gli impianti sono ubicati:

a) per il gas metano per autotrazione, negli ambiti territoriali di cui all’art. 4 del decreto del Ministro dell’interno 24 maggio 2002. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall’amministrazione comunale territorialmente competente dell’arteria viaria;

b) per il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), negli ambiti territoriali di cui all’art. 3 del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall’amministrazione comunale territorialmente competente dell’arteria viaria.

3. Qualora l’erogazione di gas metano per autotrazione, ovvero, gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), comporti ostacoli tecnici od oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità degli obblighi di cui al comma 1, previa presentazione di adeguata perizia giurata a firma di tecnico abilitato che attesti la ricorrenza di detti ostacoli o di detti maggiori oneri eccessivi e non proporzionali e previa verifica da parte dell’amministrazione, sempre al fine di garantire il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, in alternativa all’erogazione dei suddetti prodotti (metano o GPL), i nuovi impianti dovranno prevedere almeno uno dei seguenti ulteriori prodotti:

a) idrogeno;

b) miscele metano-idrogeno;

c) biometano;

d) GNL;

e) apparecchiature per la ricarica di auto elettriche;

f) altri carburanti rinnovabili.

4. Ai fini della valutazione degli ostacoli tecnici di cui al precedente comma 3 che impediscono l’installazione del gas metano, dovrà ritenersi ammissibile, in analogia ai parametri tecnici in uso per la rete nazionale di distribuzione del metano, la motivazione tecnica riconducibile all’assenza di una condotta con una pressione di esercizio superiore a 1,5 bar, o ad altro parametro superiore, qualora previsto da disposizioni nazionali di settore.

5. Ai fini della valutazione delle condizioni economiche di cui al precedente comma 3:

a) le motivazioni economiche non potranno essere invocate nel caso di istanze per la realizzazione di impianti nelle cui vicinanze insistono altri operatori con prodotti ecologici;

b) costituisce onere economico eccessivo la realizzazione di un nuovo impianto che insista su di un area il cui traffico veicolare risulti di entità ridotta o risulti riconducibile a flussi veicolari di natura stagionale. La condizione di cui alla presente lettera deve essere attestata dall’ente territorialmente competente dell’arteria viaria.

6. Gli impianti di cui al precedente comma 1 devono inoltre essere dotati:

a) di appositi contenitori e/o serbatoi per la raccolta degli oli esausti;

b) di apparecchiature di tipo self-service prepagamento;

c) di servizi igienico-sanitari secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

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Art. 10 Impianto mono prodotto

1. È consentito realizzare impianti mono prodotto esclusivamente per la distribuzione di solo gas metano, previa richiesta dell’autorizzazione e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.

2. Gli impianti di cui al comma precedente, compatibilmente con l’evoluzione della tecnologia, possono facoltativamente essere dotati di apparecchiature self-service a prepagamento.

Art. 13 Apparecchiature self-service

1. Ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, il numero delle apparecchiature per l’erogazione di carburanti con il sistema self-service a prepagamento non è soggetto ad alcuna limitazione numerica.

2. Il sistema self-service può essere consentito solo presso impianti che dispongono di sufficiente spazio di rifornimento tale da permettere l’ordinato svolgimento delle operazioni senza pregiudizio per il traffico e la pubblica incolumità.

3. Ai fini del dimensionamento dello spazio di cui al precedente comma, si intende l’area posta al di fuori della sede stradale in cui possono sostare contemporaneamente almeno tre autovetture, con stalli di dimensione non inferiore a mt 2,5 x 5.

4. Solo nelle fasce orarie diurne di apertura obbligatoria dell’impianto, l’utilizzo delle apparecchiature self-service deve essere garantita con la presenza del titolare della licenza di esercizio dello stesso impianto, o dai suoi dipendenti.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano anche le disposizioni in materia di cui all’articolo 28, comma 7 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 14 Attività complementare

1. Nell’area dell’impianto possono essere commercializzati, previa presentazione della SCIA al comune territorialmente competente, nel rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto nella relativa tabella speciale di cui allegato 9 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375, così come modificato dall’art. 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561.

2. Sono consentite, altresì, le attività elencate all’art. 28, comma 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del medesimo art. 28.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 9 del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore possono essere effettuati dai gestori degli impianti.

Art. 18 Razionalizzazione rete di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale

1. Nel territorio regionale trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 28, commi 3 e 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2. L’incompatibilità degli impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione stradale è definita in base ai criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, nonché dall’articolo 6 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97.

3. I comuni, entro 180 dall’entrata in vigore del presente decreto, individuano gli impianti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelli che possono essere adeguati alle prescrizioni normative, benché dichiarati incompatibili.

4. I comuni comunicano ai titolari dell’autorizzazione degli impianti l’accertamento di incompatibilità di cui al precedente comma 3, dandone contemporaneamente notizia all’Assessorato regionale delle attività, all’Agenzia delle dogane e al Comando provinciale dei vigili del fuoco.

5. Gli impianti dichiarati incompatibili e senza possibilità di adeguamento devono cessare l’attività di vendita entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4. La cessazione di attività dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all’articolo 73 del presente decreto.

6. Gli impianti dichiarati incompatibili, con possibilità di adeguamento, devono essere adeguati entro un anno dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 4.

7. Il mancato adeguamento degli impianti entro il termine di cui al comma precedente comporterà la cessazione dell’attività che dovrà essere comunicata utilizzando la modulistica di cui all’articolo 73 del presente decreto.

8. Trascorso il termine di cui al precedente comma 5, l’Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

9. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, senza che gli impianti incompatibili vengano adeguati, l’Assessorato regionale delle attività produttive provvederà ad effettuare la revoca della relativa autorizzazione.

Art. 19 Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Al fine di assicurare il servizio pubblico, l’Assessorato regionale delle attività produttive può autorizzare la prosecuzione dell’attività di un impianto di pubblica utilità, in deroga alle incompatibilità di cui all’articolo 18 del presente decreto, fino a quando non vengano installati impianti conformi alla normativa vigente.

2. L’attestazione di pubblica utilità è resa dal sindaco territorialmente competente.

3. Un impianto è considerato di pubblica utilità in presenza delle seguenti condizioni:

a) costituisce l’unico punto di rifornimento esistente nel territorio comunale;

b) l’impianto più vicino dista oltre 7 chilometri.

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Titolo III

IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI  AUTOTRAZIONE STRADALI UBICATI NELLA RETE AUTOSTRADALE O NEI RACCORDI AUTOSTRADALI

Art. 20 Definizione

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione, a norma dell’art. 3 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 97 si intende un complesso commerciale unitario, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione con le relative attrezzature, dalle aree destinate agli edifici e ai manufatti per i servizi all’automobile ed all’automobilista e alle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

Art. 21 Ubicazione

1. Gli impianti di cui al presente titolo possono essere ubicati nella rete autostradale o nei raccordi autostradali come definiti all’art. 2, comma 2, lettera A) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

2. Eventuali modifiche del codice della strada inerenti le definizioni di cui al comma precedente devono intendersi integralmente recepite nel presente provvedimento.

Art. 22 Norme attuative

1. In attuazione dell’art. 4, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, in materia di impianti di distribuzione carburanti ubicati nella rete autostradale e nei raccordi autostradali continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto dell’Assessore regionale per l’industria del 7 gennaio 2009.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dal decreto dell’Assessore regionale per l’industria del 7 gennaio 2009, con il provvedimento di cui all’art. 3, del presente decreto sarà emanata la modulistica da utilizzare per l’attuazione del presente titolo.

Nota informativa
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