DECRETO RILANCIO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ART. 25

Di seguito (si veda articolo “IN DUE MESI DI LOCKDOWN FORZATO PERSI QUASI 4,4 MILIARDI DI LITRI DI CONSUMI”) si riferisce di una diminuzione dei consumi di carburanti per il mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 nell’ordine del 65 %, tracollo che nel circuito della rete distributiva pubblica (escluso, cioè, il circuito extrarete) arriva addirittura al 69-70 %.

Con un diretto aggancio a tale notiziasi segnala quanto previsto nelle pieghe del Decreto Legge “Rilancio, del 19 maggio 2020, n. 34nell’articolo 25 del provvedimento, che istituisce il c.d. “Contributo a fondo perduto” esente da tassazione e riservato a soggetti che svolgono attività d’impresa e di lavoro autonomo con ricavi o compensi nel periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto

-spetta se i ricavi o compensi dell’aprile 2020 risultano inferiori di oltre un terzo rispetto a quelli realizzati nell’aprile 2019 (ossia, come condizione minima, la perdita sia almeno pari al 34 %)

-viene assegnato secondo tre distinte classi di volume dei ricavi o compensi conseguiti nel 2019, cioè fino a 400mila euroda oltre 400mila a 1 milione di euroda oltre 1 milione e fino al massimo di 5 milioni di euro;

a seconda della classe quantitativa, il contributo a fondo perduto, con una progressività inversa rispetto al volume dei ricavi o compensi, ammonta al 20 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 nella classe fino a 400mila euro; al 15 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 nella classe da oltre 400mila e fino a 1 milione di euro; al 10 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019 classe da oltre 1 milione e fino al massimo di 5 milioni di euro.

L’istanza per il contributo viene effettuata in via telematica o direttamente dal soggetto richiedente o attraverso gli intermediari fiscali consueti (il commercialista, l’organizzazione di categoria, il CAF, od altro) e contiene oltre ai dati del soggetto, le informazioni che verranno richieste in ordine sia alla sussistenza dei requisiti per godere del contributo (classe di fatturato, diminuzione dello stesso aprile su aprile), sia alla l’autocertificazione di regolarità antimafia.

Sarà l’Agenzia delle Entrate a comunicare la data di avvio della fase di presentazione delle istanze, che potranno essere presentate fino al termine ultimo di sessanta giorni da tale data.

L’accredito del contributo verrà effettuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate sul conto corrente bancario o postale del beneficiario.

Non si tratta, dunque – detto con chiarezza -, per ovvie ragioni tecniche, di un sostegno cash e disponibile subito (il decreto legge è ancora in corso di esame parlamentare – mentre, si stanno elaborando dalle Associazioni emendamenti proattivi e migliorativi per la categoria di cui daremo notizia nei prossimi giorni sul sito nazionale FIGISC -, la piattaforma deve essere allestita dall’Agenzia delle Entrate ed il lasso temporale per la presentazione delle istanze è di 60 giorni), ma per la nostra categoria ha comunque un valore per nulla trascurabile in un momento come questo, e nel futuro dei prossimi mesi, con gravi criticità di ogni tipo per le gestioni dei punti vendita carburanti.

A titolo di esempio, assumiamo un impianto di distribuzione carburanti che abbia un erogato di 100.000 litri nell’aprile 2019, con un mix di prodotti del 58 % di vendite di gasolio, 38 % di benzina e 4 % di gpl: con i prezzi medi dell’aprile 2019 (che erano più alti del 14-15 % di quelli dell’aprile 2020) tale impianto effettuava in tale mese vendite per circa 151.000,00 euro, IVA compresa.

Le perdite medie nazionali dell’aprile 2020 sullo stesso mese del 2019 sono (secondo i dati nazionali di cui in premessa di questo articolo) nell’ordine del 68,5 % e fanno presumere – si tratta naturalmente di un esempio – che le vendite ammontino in volume a 31-32.000 litri ed in valore a 41-42.000,00 euro (secondo i prezzi medi aprile 2020un aspetto, quella della variazione in ribasso dei prezzi, non rilevante in quanto il testo normativo si riferisce a “valori economici” e non a “volumi di beni ceduti).

La perdita di ricavi al netto di IVA sarebbe di circa 90.000,00 euro (in volume di 68.000 litri).

Un punto vendita da 100.000 litri al mese equivale – ma stiamo sempre facendo un esempio astratto – a un erogato annuo di 1.200.000 litricon il mix di prodotti di cui sopra (58 % di vendite di gasolio, 38 % di benzina e 4 % di gpl) e coi prezzi medi del 2019 dei tre prodotti, il valore economico equivale a circa 1,776 milioni di eurosiamo nella classe di ricavi da oltre 1.000.000,00 e fino a 5.000.000,00 di euro, e spetta un valore del contributo pari al 10 % della perdita aprile 2020 su aprile 2019.

Nell’esempio di cui sopra, tale perdita è di circa 90.000,00 euro e pertanto l’ammontare del contributo a fondo perso vale circa 9.000,00, esenti da imposta in quanto non costituenti base imponibile per l’anno 2020.

Di seguito, l’attuale testo dell’articolo 25 del Decreto Legge:

Articolo 25 Decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34)

Contributo a fondo perduto

«1.Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19“, è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi.

2.Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all’articolo 74, ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3.Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4.Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19.

5.L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6.L’ammontare del contributo a fondo perduto é riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

7.Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8.Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9.L’istanza di cui al comma 8 contiene anche l’autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d’intesa sottoscritto tra il Ministero dell’interno, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate fermo restando, ai fini dell’erogazione del contributo di cui al presente articolo, l’applicabilità dell’art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell’urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità antimafia é punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322-ter del codice penale. L’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché quelle relative ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001.

10.Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

11.Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto é corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all’Agenzia delle entrate n.1778 “Fondi di Bilancio“. L’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

12.Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l’Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all’articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13.Qualora successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l’attività, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle entrate ai sensi del comma 8 é tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell’amministrazione finanziaria. In questi casi, l’eventuale atto di recupero di cui al comma 12 é emanato nei confronti del soggetto firmatario dell’istanza.

14.Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316-ter del codice penale.

15.Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.»

Nota informativa
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