RINVIO e-FATTURA NELLE AULE PARLAMENTARI
— 10 Luglio 2018Il decreto legge del 28 giugno 2018, n. 79, che dispone il rinvio del termine dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti dei distributori ai soggetti titolari di partita IVA deve essere ora convertito in legge entro il termine di sessanta giorni.
L’esame del provvedimento è in corso, in prima battuta, presso il Senato (in Commissione Finanze è già partita la discussione, che proseguirà in data odierna, mentre sempre in data odierna la Commissione Industria inizia i lavori sull’argomento). Il termine di presentazione degli eventuali emendamenti è previsto per mercoledì 11 luglio, mentre il decreto dovrebbe andare in Aula nella data del 17 luglio, martedì della prossima settimana. Poi il passaggio alla Camera.
Non mancano posizioni contrarie al rinvio, espresse ancor in via preventiva, ad esempio, con interrogazioni alla Camera dei Deputati.
Il PD, interrogazione QUARTAPELLE PROCOPIO, il 4 luglio, mette in relazione rinvio della e-fattura con il contrabbando: «il Governo ha rinviato la fattura elettronica per il carburante al 1° gennaio 2019» premettono gli interroganti «la procedura, che doveva scattare il 1° luglio 2018, era stata prevista con la legge di bilancio 2018, con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi in materia di Iva nel settore degli olii minerali; si stima che tale rinvio della fatturazione elettronica costerà alle finanze pubbliche circa 100 milioni di euro; il contrabbando e l’evasione nel settore carburanti costa, secondo dati diffusi a mezzo stampa, allo Stato tra i 2 e 4 miliardi di euro l’anno; si tratta di tasse evase a vantaggio della criminalità», e dopo una tale premessa che mette in connessione diretta fatti e comportamenti di rilevanza fiscale e penale abbastanza diversi, chiedono «quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di evitare il contrabbando, a livello nazionale e internazionale, dei carburanti».
Dello stesso tenore l’interrogazione a risposta diretta di FREGOLENT (Pd) che sostiene che «vista la crescita dei fenomeni fraudolenti nel campo dell’Iva applicata ai carburanti per autotrazione, come evidenziato nella Relazione sull’economia non osservata 2017, il comma 917 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha anticipato al 1° luglio 2018 l’introduzione della fatturazione elettronica per le fatture relative cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, al fine di rendere possibili controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l’Iva dichiarata e quella versata e contrastare i fenomeni fraudolenti riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici di provenienza estera, illecitamente immessi in consumo in Italia senza assolvere l’Iva», e considerato che «a più di un mese dall’insediamento del Governo, dopo otto riunioni del Consiglio dei ministri, il primo provvedimento in materia economico-finanziaria approvato dal Governo è un decreto-legge di poche disposizioni per rinviare al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore di tale obbligo», conclude che da questi tipo di provvedimenti «traspare con chiarezza la volontà di allentare la politica di recupero dell’evasione fiscale».
Né mancano prese di posizione di segno diverso: PEROSINO (Fi) riscontra, sul piano generale ed al di là della questione specifica del rinvio nel settore carburanti, che l’obbligatorietà della fattura elettronica costituirebbe un onere per le piccole imprese: «sarebbe opportuno che la Commissione affrontasse in misura più ampia la questione dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica sia tra privati e Pubblica amministrazione che tra privati. Lo strumento rischia di incidere negativamente sulle scelte degli imprenditori imponendo obblighi e adempimenti estranei alla logica d’impresa…(la Commissione dovrebbe) affrontare con un punto di vista squisitamente liberale le misure che addossano ai contribuenti e alle imprese inutili e gravosi adempimenti, in un’ottica esclusiva di recupero di gettito».
Parimenti DE BERTOLDI (FdI), con un invito a ripensare un termine di rinvio anche per altri settori dell’obbligo delle e-fattura, sostiene che «la Commissione dovrebbe attentamente valutare gli effetti dell’introduzione della fatturazione elettronica sulla concreta operatività delle piccole e medie imprese».
Dal banco del Governo il Sottosegretario al MEF, GARAVAGLIA, replica anzitutto all’accusa di allentare la politica di recupero dell’evasione fiscale: «Il contrasto all’evasione rimane un obiettivo prioritario del Governo, in linea con la necessità di privilegiare un rapporto sinergico di collaborazione tra il fisco e i contribuenti. I provvedimenti del nuovo Governo, pur non indebolendo gli strumenti attualmente esistenti, si propongono di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. In tale ottica devono essere inquadrate le misure previste in merito al rinvio della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburanti, alla revisione dell’istituto del redditometro e all’abrogazione dello split payment per i professionisti».
E, sulla specifica vicenda del rinvio dell’obbligo della e-fattura per il settore carburanti, precisa che «Il rinvio della fatturazione elettronica per i gestori di impianti di distribuzione carburanti stradali si è reso necessario per consentire agli operatori di dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per ottemperare all’obbligo. Secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria, l’introduzione delle nuove modalità operative avrebbe, infatti, rischiato di compromettere l’efficienza della rete di distribuzione stradale in un periodo particolarmente impegnativo come quello estivo, pregiudicando la mobilità delle famiglie. Oltre ad inconvenienti a carico dei consumatori, il mancato rinvio avrebbe generato effetti negativi anche in termini di distorsione del mercato. I piccoli gestori, che costituiscono una realtà diffusa nel territorio, avrebbero infatti rischiato di perdere quote di mercato a favore dei grandi gestori. L’amministrazione finanziaria metterà in atto tutte le misure necessarie per agevolare la transizione della rete stradale alla fatturazione elettronica e reputa che l’ulteriore semestre concesso sia sufficiente per garantire che anche questo settore si adegui all’obbligo generalizzato previsto a decorrere dal 1o gennaio 2019.»
È abbastanza normale che nelle aule parlamentari si utilizzino singoli provvedimenti specifici per “allargare”, in un senso o nell’altro, la discussione a temi più generali che comunque hanno qualche vaga attinenza con i singoli provvedimenti, così come per innescare la consueta dialettica democratica di confronto e scontro tra forze politiche eterogenee.
Nelle more dell’iter di conversione di questo benedetto decreto, vanno comunque ricordate almeno un paio di cose.
La prima è che un obbligo, che decorre per tutti gli altri dal 1° gennaio 2019, è stato inizialmente “anticipato” per una sola e specifica categoria, peraltro in stato di impreparazione per una serie di fattori oggettivamente indipendenti dalla medesima: un riallineamento dei termini a quelli di tutte le altre platee di contribuenti non è affatto un “favoritismo”, ma semmai una corretta “equiparazione”.
Le sottese ragioni fiscali, dal punto di vista dell’Erario, della e-fattura per la distribuzione al consumatore dei carburante sono, peraltro, le medesime che sottendono in genere ai provvedimenti generali di contrasto alla elusione fiscale anche per le altre categorie (nel caso specifico, l’abuso delle “carte carburanti”, o, comunque, in generale, la sottrazione di ricavi o l’enfatizzazione di costi sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA); il che, semmai, rafforza l’esigenza di equiparare i termini di decorrenza degli obblighi.
La seconda è che altra cosa, in questo settore specifico, sono le frodi, il contrabbando, l’evasione delle accise, i flussi internazionali di prodotto illegali, le relazioni con la criminalità, ecc., fattori tutti che sono “a monte” del circuito finale tra benzinai e consumatori.
Ed a tale proposito basterà ricordare esemplificativamente, e solo per titolo, le molteplici misure normative già adottate e vigenti per contrastare esattamente questi fenomeni: dalle disposizioni direttoriali dell’Agenzia Entrate del 2016 in materia di esportatori abituali, alla legge 232/2016 sulla tracciabilità della circolazione dei prodotti energetici nonché sulla revisione dei criteri autorizzativi dei depositi fiscali di carburanti, dalla legge 96/2017, sulla solidarietà fiscale tra cedente e cessionario, alla legge 205/2017 in materia di piani di controllo antifrode, di autorizzazioni allo stoccaggio presso depositi di terzi, di pagamento anticipato dell’IVA all’immissione al consumo, e via discorrendo, oltre a citare i quotidiani risultati di operazioni sul campo effettuati con successo dalla Guardia di Finanza.
Oggettivamente, non è certo un rinvio di sei mesi della e-fattura del circuito finale “a valle” della distribuzione dei carburanti – un fatto quasi meramente tecnico – ad inficiare tutto questo impianto normativo o l’imponente ed efficace attività svolta dai Corpi dello Stato preposti.