CREDITO DI IMPOSTA: COMUNICATO LO SCIOPERO AL GOVERNO

Roma, 22 gennaio 2019

Prof. Giovanni Tria,

On. Luigi Di Maio,

On. Giancarlo Giorgetti

On. Massimo Garavaglia,

On. Dario Galli

Oggetto: Credito d’imposta a favore esercenti impianti distribuzione carburanti calcolato sul 50% commissioni addebitate per transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico a partire dal 1° luglio 2018. Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 924-925. Criticità. Proclamazione sciopero nazionale e iniziative sindacali di protesta. Richiesta incontro urgente.

Egregi Signori,

come è noto, la misura in oggetto è stata pensata ed introdotta con la legge finanziaria dell’anno passato, a parziale compensazione degli oneri di sistema aggiuntivi ricadenti sui Gestori, nello specifico in termini di commissioni bancarie sulle transazioni effettuate attraverso carte di pagamento elettroniche, in conseguenza dell’eccezionale peso fiscale che grava sul prezzo al pubblico dei carburanti. É appena il caso di sottolineare come per ogni 100 euro di commissioni che il sistema bancario pretende dal Gestore per le transazioni relative al rifornimento di benzina con carte di credito, 66,59 euro sono generati proprio dal tributo incassato dall’Erario. Ciò che finisce al minimo per dimezzare il margine lordo anche percentualmente esiguo (2% ca del prezzo al pubblico) riservato ai gestori.

La suddetta misura, dopo lunghi anni di negoziato, è stata finalmente introdotta, in modo strumentale, contestualmente alla normativa contenente i nuovi obblighi collegati alla fatturazione elettronica, anche in considerazione del previsto – e confermato dagli avvenimenti attuali – considerevole aumento di tale modalità di pagamento e del conseguente ulteriore aggravio di oneri per i Gestori. La differenza tra il valore del 50% sul montante delle commissioni rispetto all’incidenza del peso fiscale (come detto, oltre il 65% del prezzo al pubblico) ha voluto poi prudentemente tenere conto di un certo livello di acquisti di altri prodotti (per la stragrande parte della rete di fatto del tutto irrilevanti, se non assente) che risultava tecnicamente impossibile separare dai carburanti.

Ciò premesso, le scriventi Federazioni hanno provato – tanto insistentemente quanto finora Inutilmente – a sollecitare l’attenzione di codeste Istituzioni su alcune oggettive criticità (la norma, contrariamente agli impegni assunti in sede politica, non esplicita il carattere di non tassabilità del suddetto credito d’imposta; il “sistema bancario” – a cominciare dal monopolista Nexi S.p.A. – ha deciso già a gennaio 2018 di aumentare diffusamente, fino a raddoppiarlo, il costo delle commissioni, in questo modo appropriandosi del beneficio, pure in anticipo, del credito d’imposta rivolto ai Gestori) che vanificano nei fatti l’intenzione del Legislatore.

Persino i necessari provvedimenti attuativi dell’Amministrazione che avrebbero dovuto definire i termini operativi (codice tributo, modalità, documentazione, ecc.) attraverso i quali consentire l’utilizzo del credito d’imposta, al contrario lo hanno fortemente condizionato visto che, ad appena 48 ore dal primo momento utile per la sua spendibilità, la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.3/E del 14.1.2019, ha introdotto ex novo un vincolo del tutto assente in norma che limita l’applicazione del credito alle transazioni fatturate elettronicamente. Infine, la scorsa settimana, i relatori nelle Commissioni competenti hanno depositato a nome del Governo un emendamento aggiuntivo all’Atto Senato 989 di conversione del Decreto Legge semplificazioni (“Le disposizioni di cui al comma 924 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle sole cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.”) dall’esito, ove fosse approvato, del tutto iniquo e punitivo, concludendo l’opera di completa demolizione del provvedimento originariamente oggetto di impegno.

Volendo tacere del fatto che, come in premessa ricordato, gli acquisti di altri prodotti sono già ricompresi nella valorizzazione forfetaria del 50% del totale delle commissioni, non v’è, infatti, chi non veda come l’introduzione di un tale emendamento comporterebbe l’ulteriore obbligo per l’esercente, assente anche questo nella norma, di dimostrare documentalmente che la transazione con moneta elettronica sia effettivamente collegata alla cessione di carburanti. Cosa nell’attualità tecnicamente impossibile, né attraverso le ricevute delle transazioni, né attraverso i rendiconti delle società emittenti le carte, nessuno dei quali come è noto riporta la tipologia del prodotto oggetto del pagamento. Appare così evidente come, malgrado il riferimento ai “consumatori finali” esplicitato nell’emendamento suddetto, le uniche transazioni che potrebbero essere computate ai fini del credito d’imposta, tornerebbero ad essere quelle fatturate elettronicamente, le sole dalle quali emerge il dettaglio del prodotto carburante, così come preteso dalla suddetta Risoluzione 3/E.

In definitiva, dal complesso degli avvenimenti sopra riassunti se ne ricava che l’Amministrazione sembra impegnata ad adottare ogni strumento per ritrattare quanto convenuto in sede di Governo e sancito dal Parlamento, attraverso l’imposizione di nuovi vincoli e “tetti” di ogni genere a carico del Gestore, mentre – ad esempio – il sistema bancario nello stesso identico contesto viene lasciato libero, fuori da ogni regola e controllo, di intascare quel che più ritiene congruo per il soddisfacimento delle proprie aspettative, credito d’imposta o meno, fattura elettronica o meno, carburanti o meno. Se a tutto quanto sopra evidenziato si aggiungano le criticità sulla detraibilità dell’IVA di dicembre 2018 già aggetto di specifica segnalazione all’Agenzia delle Entrate in data 18 gennaio u.s. (cfr. comunicazione allegata), oltre allo stato di estrema difficoltà e fibrillazione della Categoria (che, è bene ricordare, lavora letteralmente sulla strada) dovuta ai pesantissimi oneri organizzativi ed economici che si stanno scaricando su di essa in seguito all’entrata in vigore della nuova normativa sulla fatturazione elettronica, non risulterà Loro difficile da comprendere la ragionevolezza della richiesta di un incontro urgentissimo nel corso del quale ottenere i necessari affidamenti, allo scopo di ripristinare l’effettività degli impegni a suo tempo convenuti.

Nelle more di tale incontro e con la esclusiva finalità di sostenere e favorire il confronto e la ricerca dialettica delle soluzioni che si rendono necessarie, le scriventi Federazioni informano di avere proceduto a proclamare attraverso apposita comunicazione diretta all’Autorità di garanzia per lo sciopero nei servizi di pubblica utilità, uno sciopero nazionale di 24 ore dei Gestori degli impianti rifornimento carburanti sia di viabilità ordinaria che di rete autostradale, fissato per la giornata del 6 febbraio prossimo.

Contestualmente, le medesime scriventi informano che, nell’ambito delle iniziative sindacali a sostegno della vertenza in atto, daranno indicazione alla Categoria di procedere all’emissione della fattura elettronica per la cessione di carburanti, a far data dal prossimo 1° febbraio, solo dietro il pagamento effettuato attraverso ordine di bonifico anticipato o assegno circolare, così come da comunicato stampa allegato. Confidando nella Loro attenzione, le scriventi federazioni rimangono in attesa dell’incontro urgente richiesto.

Nota informativa
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