DDL CONCORRENZA: LE NORME APPROVATE DAL SENATO PER IL SETTORE

DDL CONCORRENZA: LE NORME APPROVATE DAL SENATO PER IL SETTORE

Dopo ben venti mesi dal precedente appuntamento sul tema [si veda Figisc Anisa News N. 29 del 12.09.2015, con relativi allegati contenenti i testi del provvedimento], la notizia è che il Senato ha approvato – con voto di fiducia – pochi giorni fa il disegno di legge sulla concorrenza [Atto AS 2085 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», al quale serve ora ancora il «bollino» della Camera dei Deputati], che contiene, tra varie altre cose, anche i provvedimenti sulla «razionalizzazione» della rete di distribuzione carburanti, o – visto che con tutta la più buona volontà appare difficile parlare di  razionalizzazione – più propriamente, i provvedimenti relativi alla chiusura degli impianti ormai già «storicamente» incompatibili.

Figisc Anisa News ne pubblica di seguito il testo [dei 74 articoli originari del DDL il Governo ne ha fatto un unico maxi emendamento composto da un solo articolo di 193 commi], relativamente alle parti che sono di interesse del settore, ossia i commi da 99 a 120.

I commi 99 e 100 riguardano l’annosa vicenda dell’obbligo del «terzo prodotto» da affiancare a benzina e gasolio negli impianti: sarà un decreto ministeriale a stabilire entro sei mesi quali ostacoli tecnico-economici possano rendere «eccessivo e non proporzionale» per gli operatori il rispetto dell’obbligo, ma su questa intera vicenda aleggia lo spirito della Direttiva DAFI [Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulle infrastrutture per i combustibili alternativi] nonché degli orientamenti emersi dalla Conferenza delle Regioni del 6 aprile scorso, documenti che si possono consultare e scaricare integralmente cliccando col mouse sui seguenti titoli:

DLGS DAFI GU 16.01.2017

Linee Guida DAFI Conferenza Regioni

COMMI 99 E 100

«99. Al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

I commi 101 e 102 istituiscono [non è detto che ciò che sarebbe ovvio per chiunque sia anche scontato per la Pubblica Amministrazione!] l’anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti:

COMMI 101 E 102

«101. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell’interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzare, in attuazione dei principi di cui al capo V del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il 31 dicembre 2017, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All’anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L.. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.

102. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe di cui al comma 101 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attività sulla base della disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.»

I commi 103, 105 e 106 istituiscono, in collegamento con l’anagrafe, l’obbligo per i titolari di dichiarare la conformità o non conformità [ossia l’incompatibilità] dell’impianto alle norme della sicurezza stradale e fissano le sanzioni per mancata iscrizione e dichiarazione sulla conformità, il comma 104 definisce la decadenza e chiusura nei casi di incompatibilità degli impianti non corretta con l’impegno all’adeguamento:

COMMI DA 103 A 106

 

«103. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 101 i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai successivi commi 113 e 114, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla compatibilità dell’impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall’amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

104. Qualora l’impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l’attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell’impianto. Contestualmente, l’amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell’anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione all’anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.»

Il comma 107 «sbaracca» la Cassa conguaglio GPL, trasferendola – armi, bagagli e salvadanaio – all’OCSIT Acquirente Unico, ma anche il Fondo per la razionalizzazione della rete, destinato a cessare «con l’esaurimento delle (proprie) risorse finanziarie»:

COMMA 107

«107. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 é soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio prezzo la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l’autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall’OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

I commi da 108 a 112 istituiscono, in collegamento con l’anagrafe, l’obbligo per i titolari di dichiarare la conformità o non conformità [ossia l’incompatibilità] dell’impianto alle norme della sicurezza stradale e fissano le sanzioni per mancata iscrizione e dichiarazione sulla conformità, il comma 104 definisce la decadenza e chiusura nei casi di incompatibilità degli impianti non corretta con l’impegno all’adeguamento:

COMMI DA 108 A 112

«108. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all’amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso.  L’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 101 é requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

109. Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all’anagrafe di cui al comma 101, che l’impianto sia iscritto all’anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

110. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l’impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103, e non abbia provveduto alla cessazione dell’attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell’attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest’ultima quota è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

111. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104, l’amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e l’approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110.

112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104, sono inviate all’amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.»

I commi 113 e 114 ribadiscono i criteri di incompatibilità con le norme della sicurezza stradale, rievocando i contenuti delle antiche linee guida «Marzano» del 2001:

COMMI 113 E 114

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Il comma 115 detta disposizioni a comuni e regioni in materia di sospensiva dell’attività:

COMMA 115

«115. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell’anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività é sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.»

I commi da 116 a 119 disciplinano le procedure ambientali «semplificate» od ordinarie per la rimozione degli impianti ed il ripristino dei siti [una materia delicata che ha avuto un’evoluzione in senso attenuativo degli obblighi, al fine di rimuovere un serio ostacolo alla chiusura dei punti vendita incompatibili]:

COMMI DA 116 A 119

«116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell’attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l’avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all’amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

119. Nell’ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall’articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Il comma 120 stabilisce – secondo la solita formula sacramentale – che tutto quanto più sopra illustrato venga fatto «senza spendere soldi»:

COMMA 120

«120. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

E, a proposito di «soldi», è opportuno riportare quanto attesta la «Relazione tecnica» illustrativa dei provvedimenti, con particolare attinenza al «trasferimento» all’OCSIT [comma 107] dei fondi della Cassa conguaglio GPL:

«Le risorse disponibili presso i conti correnti della Cassa conguaglio Gpl alla data del 31 dicembre 2016 relative ai tre Fondi [N.d.R.: Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, Fondo GPL e Fondo scorte di riserva] sono pari a 30.784.012 euro, di cui 30.488.470 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Benzina, 292.984 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Gpl e 2.558 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo scorte di riserva. Le risorse destinate all’erogazione degli indennizzi, dei contributi per i costi ambientali e delle spese di funzionamento dell’Ente alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a un totale di circa euro 23.922.000, di cui circa euro 2.400.000 per ammontare indennizzi (deliberati al 05.12.2016), circa euro 21.000.000 per ammontare contributi per i costi ambientali (deliberati al 05.12.2016), e circa euro 522.000 per le spese di funzionamento dell’Ente (dati di bilancio 2015).» 

Ad occhio e croce [30,488 milioni di disponibilità meno 23,922] la fase operativa residua [ossia prima che «Le attività trasferite ai sensi del presente comma…cessino con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato»] può disporre di circa 6,5 milioni di euro di risorse residue.

Detto quanto sopra, aggiungiamoci quanto riporta – a proposito di «razionalizzazione della rete» –  il documento sulla Strategia Energetica Nazionale di recente presentato dalle Organizzazioni di categoria dei gestori [si veda anche Figisc Anisa News N. 11 del 25.04.2017], nel quale sta scritto che «sarebbe opportuno ridurre, significativamente il numero dei punti di vendita (senza desertificare le realtà più svantaggiate): 12/15.000 impianti sono più che sufficienti per soddisfare la domanda di carburanti del Paese (-35% negli ultimi 5 anni)», e, infine, mettendo insieme le due cose traiamo pure le inevitabili conclusioni.

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Confcommercio

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni