DEDUZIONE COSTI MONETA ELETTRONICA: STATO AGITAZIONE CATEGORIA
— 17 Gennaio 2019La pubblicazione della Risoluzione n. 03/2019 del 14.01.2019 del Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate in ordine ai meccanismi di compensazione per dedurre, nella misura del 50 %, i costi delle commissioni per i pagamenti effettuati con modalità elettronica, ha suscitato la più viva preoccupazione delle Organizzazioni di Categoria dei gestori, che hanno immediatamente inviato un telegramma urgente ai Ministeri competenti, annunciando altresì misure di mobilitazione.
L’allarme è stato suscitato dalla interpretazione che l’Agenzia sembra avere dato in un passaggio della Risoluzione: «Considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento».
Da tale particolare interpretazione si potrebbe facilmente desumere che il costo delle commissioni che origina il corrispondente credito di imposta per il gestore non sia riferibile al 50 % di TUTTE le commissioni comunque sopportate a fronte di pagamenti con moneta elettronica, ma solo a fronte di quelle limitate alla platea che potremmo definire dell’invoice people, ossia di quanti, imprese e professionisti soggetti IVA, a fronte ovviamente anche del rilascio della fattura elettronica per il rifornimento, possono portare in deduzione il costo del carburante ed esclusivamente a fronte di un pagamento tracciabile (carte di credito, di debito, prepagate), con una riduzione rilevantissima del predetto credito di imposta.
Peraltro tale interpretazione è severamente restrittiva (oltre che palesemente in difetto di gerarchia rispetto alla normativa primaria) di quanto disposto all’art. 1, comma 924, della legge 27.12.2017, n. 205, che prevede, senza limitazioni di sorta, quanto segue:
«924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.»
Di seguito si pubblica il testo del telegramma urgente che, in conseguenza dell’emanazione della Risoluzione dell’Agenzia, FAIB, FEGICA e FIGISC hanno inviato al Ministero delle Finanze e dello Sviluppo Economico,
TELEGRAMMA URGENTE
del 16 gennaio 2019 anticipato via posta elettronica
«Dott. Giovanni tria, Ministro MEF
On.le Luigi DI MAIO, Ministro MISE
On.le Massimo GARAVAGLIA, Sottosegretario MEF
On.le Dario GALLI, Vice Ministro MISE
Scriventi federazioni gestori distribuzione carburanti esprimono profondo disagio et preoccupazione per contenuto recente risoluzione Agenzia entrate che decurta ingiustamente et contro disposto normativo credito imposta favore categoria introdotto at parziale rimborso oneri transazioni carte pagamento elettroniche causati peso fiscale gravante sui carburanti.
Ciò aggiungesi ulteriori criticità denunciate et non risolte oltreché drammatica onerosità et difficoltà operativa dovuta fatturazione elettronica.
Fibrillazione categoria costringe scriventi at immediata proclamazione stato agitazione et richiesta urgentissimo incontro volto a scongiurare altrimenti inevitabile sciopero nazionale.
Attesa riscontro, cordiali saluti.
f.to: Presidenti Landi / Di Vincenzo / Bearzi»
Il testo della citata Risoluzione n. 03/2019 del 14.01.2019 è il seguente:
«Roma, 14 gennaio 2019
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta spettante agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
L’articolo 164, comma 1-bis, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall’articolo 1, comma 922, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili, nella misura prevista dal comma 1 del citato articolo 164 del TUIR, se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
L’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 923 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ai fini della detraibilità dell’IVA, prevede che le operazioni, ivi indicate, debbano essere provate dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 aprile 2018 ha individuato i mezzi di pagamento idonei ai fini di quanto disposto dai citati commi 922 e 923, quali, tra l’altro, carte di credito, di debito e prepagate.
In proposito, l’articolo 1, comma 924, della stessa legge n. 205 del 2017, riconosce agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse dai soggetti ivi previsti. Tali disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento.
L’articolo 1, comma 925, della legge n. 205 del 2017, poi, prevede che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6896”, denominato “Credito d’imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.
In sede di compilazione del modello “F24”, il suddetto codice tributo è esposto nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.
Infine, si precisa che, ai sensi dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e successive modificazioni, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate.»