NEGLI SPEZZATINI ESSO ANCHE L’«APPALTO DI SERVIZI»
— 6 Maggio 2017Riproduciamo di seguito integralmente la nota inviata a fine aprile da FAIB, FEGICA e FIGISC al Ministero dello sviluppo economico, alla Direzione Ispettiva del Ministero del lavoro, all’INPS, all’Ispettorato del lavoro ed alle aziende interessate, avente come oggetto «Distribuzione carburanti. Contratto di appalto di servizi. Profili di illegittimità. Diffida. Attivazione procedura vertenza collettiva ex art. 1 d.lgs. 32/1998 verso Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl».
«…risulta alle scriventi Federazioni che c’è da ritenere – all’interno del più ampio contesto della cosiddetta operazione di cessione di punti vendita di proprietà Esso Italiana srl cosiddetta “modello grossista”- la società Easy Service srl, società che risulta essere interamente partecipata da Zetagas S.p.A., la quale controlla in qualità di socio unico anche la società AmeGas S.p.A., stia sottoponendo in modo assai insistente e pressante ad alcuni tra gli attuali Gestori dei punti vendita un cosiddetto “contratto di appalto di servizi”, il cui testo integrale, omesse le generalità del Gestore, viene opportunamente allegato alla presente comunicazione.
Per una migliore comprensione dei fatti, è bene chiarire preliminarmente ed in termini generali quanto segue.
– Per volontà esplicita del Legislatore, peraltro ripetutamente ribadita all’interno di plurimi interventi tesi alla liberalizzazione del settore ed all’apertura del mercato relativo, il rapporto contrattuale ed economico – naturalmente squilibrato – tra la figura “atipica” e pacificamente considerata in giurisprudenza come “parasubordinata” del Gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ed il titolare del medesimo impianto/fornitore in esclusiva (compagnia petrolifera ovvero retista indipendente), deve essere coerente con le disposizione della normativa speciale di settore, costituita, per l’essenziale, dal d.lgs. 32/1998, dalla legge 496/1999, dalla legge 57/2001, dalla legge 27/2012.
– In particolare, il citato d.lgs. 32/1998, all’art.1, così come successivamente modificato ed integrato, prevede che il titolare dell’impianto/fornitore in esclusiva che non intenda impiegare proprio personale dipendente per la conduzione del punto vendita, possa avvalersi di un terzo soggetto, vale a dire il Gestore, esclusivamente attraverso un contratto di comodato in uso gratuito delle attrezzature funzionalmente collegato ad un contratto di fornitura/somministrazione dei prodotti carburanti da rivendere al pubblico.
– Tale sistema contrattuale viene quindi “tipizzato” ex lege secondo alcune caratteristiche di seguito elencate per l’essenziale a mero titolo esemplificativo: durata di anni 6+6, clausole risolutive codificate all’interno di accordi collettivi interprofessionali, clausola di protezione a pena di nullità in caso di inserimento di condizioni apposte in difformità, condizioni economico/normative del rapporto tra Gestore e titolare/fornitore regolate attraverso Accordi collettivi aziendali.
– Tale previsione è stata ribadita con l’art.17 della legge 27/2012 (in sede di conversione del dl 1/2012 “cresci Italia”), che pure regola le modalità attraverso le quali è tassativamente necessario passare perché sia possibile introdurre nuovi e differenti modelli contrattuali per regolare il suddetto rapporto.
– A questo ultimo proposito e più nel dettaglio, la norma affida esclusivamente ad accordi collettivi tra le rappresentanze associative dei titolari/fornitori e dei Gestori (e non alle singole parti contrattuali) la definizione di nuovi modelli contrattuali, riservando al Ministero dello sviluppo economico la “pubblicizzazione” del risultato di tale fase negoziale perché possa legittimamente essere utilizzato tra le parti.
In altre parole ed in estrema sintesi, il Legislatore ritiene di interesse generale – con ogni evidenza anche allo scopo di garantire il corretto dispiegarsi della concorrenza nel mercato relativo – tutelare la posizione svantaggiata del Gestore soggetto a dipendenza economica rispetto al suo contraente [cfr. art.17, comma 3, legge 27/2012], ponendo un chiaro limite all’autonomia negoziale delle parti e interponendo fra esse, allo scopo di mitigare lo squilibrio esistente, la mediazione della negoziazione assistita effettuata dalle organizzazioni di categoria.
Tenuto conto della suddetta sintetica ricognizione normativa, il cosiddetto “contratto di appalto di servizi” allegato, di cui funzionari di AmeGas chiedono in modo insistente e pressante la sottoscrizione degli attuali Gestori degli impianti, appare già di per sé del tutto illegittimo.
Le scriventi Federazioni – unici soggetti aventi titolo a farlo nella qualità di associazioni di categoria dei gestori più rappresentative a livello nazionale – negano di aver mai negoziato né tantomeno sottoscritto alcun Accordo collettivo stipulato ai sensi e per gli effetti della citata legge 27/2012 che preveda la “tipizzazione” di un tale modello contrattuale. Né risulta allo stato che il Ministero dello sviluppo economico abbia provveduto ad esercitare alcuna pubblicizzazione in merito, così come la norma impone per consentire il legittimo utilizzo di qualsiasi nuovo modello contrattuale.
D’altra parte, è bene immediatamente chiarire come a nulla possa valere l’artifizio rinvenibile alle premesse del medesimo contratto, secondo cui Easy Service “è gestore dell’impianto di distribuzione carburanti liquidi … contraddistinto dai marchi e dai colori della Società ESSO, con contratto di cessione d’uso gratuito, stipulato con la Società Esso Italiana S.r.l. quale proprietaria dell’impianto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate”.
É appena il caso di sottolineare come la stessa AmeGas avesse appena pochi giorni prima comunicato ai Gestori l’intervenuta cessione di ramo d’azienda acquisito dalla Esso Italiana srl.
Fatta salva ed impregiudicata la riserva costituita dalle scriventi Federazioni anche in nome e per conto dei Gestori associati di verificare in ogni sede competente la legittimità di un siffatto atto di compravendita nel suo complesso e, in particolare, della piena rispondenza alla legge dell’inserimento della tipologia specifica del contratto di gestione all’interno della cessione del ramo d’azienda in assenza dell’accettazione formale e preventiva del Gestore medesimo, rimane del tutto incomprensibile come la medesima Esso Italiana abbia potuto comunque stipulare un secondo contratto di gestione con un altro soggetto, in vigenza di quello esistente con l’attuale Gestore.
Ma, pur volendo in questa sede sorvolare sull’opacità del sistema di relazioni che collega in questa vicenda Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, rimane di evidenza solare il tentativo di aggirare la normativa speciale di settore, sottraendo il Gestore al sistema di tutele, sia in ordine al rapporto contrattuale che a quello economico, voluto dal Legislatore.
É semplicemente innegabile, infatti, come il cosiddetto “contratto di appalto di servizi” allegato preveda a carico di quella che si pretenderebbe definire impropriamente “ditta appaltatrice” e che al contrario è chiaramente il Gestore, un complesso sistema di oneri, obbligazioni e mansioni in tutto sovrapponibile a quello già contenuto nel sistema contrattuale previsto dalla legge e di cui i Gestori interessati sono tuttora legittimamente titolari.
Neanche la strumentale affermazione iniziale secondo cui “l’impianto è fornito di attrezzature che ne consentono il funzionamento in modalità Self-Service Pre-Pay, nonché di un software idoneo a consentirne la gestione in remoto” (che vorrebbe lasciare ad intendere che si tratta di un impianto “eccezionale”, dotato di struttura e attrezzature “straordinarie”, e quindi sottratto alle “regole”), riesce a dissimulare la realtà che la pretesa “ditta appaltatrice” sia obbligatoriamente tenuta ad espletare di fatto, oltre a tutte le altre mansioni e responsabilità tipiche del Gestore, persino il “servizio di distribuzione carburanti” all’automobilista, seppure il prodotto rimanga sempre di proprietà della “società appaltante” e quindi in termini meramente fiscali “venduto” da essa.
Ne dà ampia testimonianza, oltre al resto, il fatto che Easy Service, pure in aperta violazione degli Accordi collettivi aziendali vigenti per i Gestori degli impianti recanti il marchio Esso, prevede di corrispondere alla “ditta appaltatrice”, vale a dire il vero Gestore, un “margine prolitro” per le vendite effettuate in modalità “servito” cinque volte superiore a quello destinato alle vendita in “self service”.
Infine, ove pure si volesse considerare, contro ogni evidenza e per mera speculazione dialettica, gestore del punto vendita la società Easy Service, vale a dire AmeGas, vale a dire Zeta Gas, l’appalto dei servizi in questione, per come viene configurato già nell’articolato del contratto allegato, non appare comunque possedere i requisiti minimi necessari perché possa essere considerato genuino, lasciando ampi spazi all’eventualità che possa persino contenere elementi tali da rilevare ai fini dell’accertamento di una interposizione fittizia di manodopera da parte degli Enti ispettivi in indirizzo.
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le scriventi Federazioni, diffidando Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, tutte destinatarie della presente comunicazione, dall’utilizzare ovvero dal consentire e/o tollerare in qualsiasi modo l’utilizzo del contratto allegato, chiedono formalmente:
– al Ministero delle sviluppo economico ed al Ministero del Lavoro di attivare le azioni dirette e/o indirette che il proprio ruolo Istituzionale nonché la normativa a vario titolo sopra citata affida alle loro rispettive competenze;
– in particolare, al Ministero dello sviluppo economico o di formalizzare a Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, l’illegittimo utilizzo di un tale modello contrattuale allo scopo di esercitare la distribuzione carburanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; o di avviare la procedura per la composizione delle vertenze collettive avverso Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, secondo le prerogative assegnate a codesto Ministero attraverso l’art.1, comma 6, del d.lgs. 32/1998, in ragione delle aperte violazioni di quanto disposto con gli Accordi collettivi interprofessionali del 29.7.1997 e del 23.7.1998 sottoscritti ai sensi e per gli effetti del medesimo d.lgs., nonché di quanto definito con gli Accordi collettivi aziendali vigenti, depositati presso il medesimo Ministero e applicabili ai Gestori degli impianti contraddistinti dai marchi e dai colori Esso;
– agli Enti ispettivi in indirizzo ad accertare, verificare ed eventualmente sanzionare a norma di legge il concreto utilizzo, su tutto il territorio nazionale, di un tale modello contrattuale o similare nell’ambito della distribuzione carburanti e comunque alle condizioni contenute nel contratto allegato, a carico Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl presso le rispettive reti di punti vendita di proprietà ovvero a qualsiasi titolo convenzionati ovvero, in altre parole, i cui impianti siano comunque contraddistinti dai marchi e dai colori Esso.
F.to LANDI, DI VINCENZO, MICHELI»