IN QUESTO NUMERO

NEGLI SPEZZATINI ESSO ANCHE L’«APPALTO DI SERVIZI»

Riproduciamo di seguito integralmente la nota inviata a fine aprile da FAIB, FEGICA e FIGISC al Ministero dello sviluppo economico,…

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DELTA SERVITO VS/ SELF: NEL 2017 + 1,4 CENT SUL 2016, +3,7 SUL 2015

In quattro mesi del 2017, la media del delta prezzo tra modalità «servito» e modalità «self» nella rete complessiva dei…

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Nota informativa
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DDL CONCORRENZA: LE NORME APPROVATE DAL SENATO PER IL SETTORE

DDL CONCORRENZA: LE NORME APPROVATE DAL SENATO PER IL SETTORE

Dopo ben venti mesi dal precedente appuntamento sul tema [si veda Figisc Anisa News N. 29 del 12.09.2015, con relativi allegati contenenti i testi del provvedimento], la notizia è che il Senato ha approvato – con voto di fiducia – pochi giorni fa il disegno di legge sulla concorrenza [Atto AS 2085 recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», al quale serve ora ancora il «bollino» della Camera dei Deputati], che contiene, tra varie altre cose, anche i provvedimenti sulla «razionalizzazione» della rete di distribuzione carburanti, o – visto che con tutta la più buona volontà appare difficile parlare di  razionalizzazione – più propriamente, i provvedimenti relativi alla chiusura degli impianti ormai già «storicamente» incompatibili.

Figisc Anisa News ne pubblica di seguito il testo [dei 74 articoli originari del DDL il Governo ne ha fatto un unico maxi emendamento composto da un solo articolo di 193 commi], relativamente alle parti che sono di interesse del settore, ossia i commi da 99 a 120.

I commi 99 e 100 riguardano l’annosa vicenda dell’obbligo del «terzo prodotto» da affiancare a benzina e gasolio negli impianti: sarà un decreto ministeriale a stabilire entro sei mesi quali ostacoli tecnico-economici possano rendere «eccessivo e non proporzionale» per gli operatori il rispetto dell’obbligo, ma su questa intera vicenda aleggia lo spirito della Direttiva DAFI [Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulle infrastrutture per i combustibili alternativi] nonché degli orientamenti emersi dalla Conferenza delle Regioni del 6 aprile scorso, documenti che si possono consultare e scaricare integralmente cliccando col mouse sui seguenti titoli:

DLGS DAFI GU 16.01.2017

Linee Guida DAFI Conferenza Regioni

COMMI 99 E 100

«99. Al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo» sono aggiunte le seguenti: «, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014».

100. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 17 dell’articolo 83-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 99, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

I commi 101 e 102 istituiscono [non è detto che ciò che sarebbe ovvio per chiunque sia anche scontato per la Pubblica Amministrazione!] l’anagrafe degli impianti di distribuzione carburanti:

COMMI 101 E 102

«101. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico in attuazione dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine, in vista dell’interoperabilità tra le banche dati esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico e presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativamente al settore della distribuzione dei carburanti da realizzare, in attuazione dei principi di cui al capo V del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro il 31 dicembre 2017, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, e in prima applicazione entro il 1° settembre 2017, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All’anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa Conguaglio G.P.L.. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a riorganizzare il comitato tecnico per la ristrutturazione della rete dei carburanti di cui alla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi n. 18 del 12 settembre 1989, riducendo il numero dei componenti e prevedendo la partecipazione di un rappresentante delle regioni e di un rappresentante dell’Associazione nazionale dei comuni italiani.

102. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, o di concessione, laddove prevista, degli impianti di distribuzione dei carburanti, hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe di cui al comma 101 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti che sono in regolare sospensione dell’attività sulla base della disciplina regionale, con l’evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.»

I commi 103, 105 e 106 istituiscono, in collegamento con l’anagrafe, l’obbligo per i titolari di dichiarare la conformità o non conformità [ossia l’incompatibilità] dell’impianto alle norme della sicurezza stradale e fissano le sanzioni per mancata iscrizione e dichiarazione sulla conformità, il comma 104 definisce la decadenza e chiusura nei casi di incompatibilità degli impianti non corretta con l’impegno all’adeguamento:

COMMI DA 103 A 106

 

«103. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 101 i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla regione competente, all’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante che l’impianto di distribuzione carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai successivi commi 113 e 114, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si impegnano al loro adeguamento, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa alla compatibilità dell’impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo può essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall’amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla predetta dichiarazione può essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

104. Qualora l’impianto di distribuzione dei carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103 e il titolare non si impegni a procedere al relativo completo adeguamento, lo stesso titolare cessa l’attività di vendita di carburanti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvede allo smantellamento dell’impianto. Contestualmente, l’amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe di cui al comma 101, alla regione e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento degli stessi impianti di distribuzione dei carburanti.

105. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione dei carburanti siano iscritti nell’anagrafe di cui al comma 101, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle regioni e delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 101, 104 e 108, sono inoltrate allo stesso Ministero dalle amministrazioni locali e dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

106. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 103 da parte del titolare di un impianto di distribuzione dei carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 7.000 per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione all’anagrafe e per ciascuna mancata dichiarazione, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e diffida il titolare a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni, pena la decadenza dell’autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, tali proventi sono acquisiti all’entrata del bilancio dello Stato.»

Il comma 107 «sbaracca» la Cassa conguaglio GPL, trasferendola – armi, bagagli e salvadanaio – all’OCSIT Acquirente Unico, ma anche il Fondo per la razionalizzazione della rete, destinato a cessare «con l’esaurimento delle (proprie) risorse finanziarie»:

COMMA 107

«107. A decorrere dal 1° gennaio 2018 la Cassa conguaglio GPL di cui al provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 44 del 28 ottobre 1977 é soppressa e le relative funzioni e competenze nonché i relativi rapporti giuridici attivi e passivi rientrano nelle funzioni svolte da Acquirente unico Spa per il tramite dell’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), attribuite ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, in regime di separazione contabile. Il personale a tempo indeterminato in servizio prezzo la predetta Cassa alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nella funzione OCSIT di Acquirente unico Spa con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT la titolarità del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sul quale gravano gli oneri per lo svolgimento delle attività trasferite, in modo da assicurare l’autonomia economica, patrimoniale e finanziaria di tali attività rispetto alle altre attività e funzioni svolte dall’OCSIT. Le attività trasferite ai sensi del presente comma sono svolte in base a indirizzi operativi del Ministero dello sviluppo economico e cessano con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato. A decorrere dal 1° gennaio 2018 è trasferita all’OCSIT anche la titolarità del Fondo GPL e del fondo scorte di riserva. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni della Cassa conguaglio GPL relative al fondo bombole per metano di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e all’articolo 77, comma 5, del decreto legislativo 1°giugno 2011, n. 93, sono direttamente esercitate dal comitato per la gestione del fondo bombole per metano di cui all’articolo 12 della legge 8 luglio 1950, n. 640, operante presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

I commi da 108 a 112 istituiscono, in collegamento con l’anagrafe, l’obbligo per i titolari di dichiarare la conformità o non conformità [ossia l’incompatibilità] dell’impianto alle norme della sicurezza stradale e fissano le sanzioni per mancata iscrizione e dichiarazione sulla conformità, il comma 104 definisce la decadenza e chiusura nei casi di incompatibilità degli impianti non corretta con l’impegno all’adeguamento:

COMMI DA 108 A 112

«108. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello sviluppo economico ne dà prontamente comunicazione all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla regione ed all’amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono entro trenta giorni alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso.  L’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 101 é requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

109. Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio è subordinato alla verifica, eseguita accedendo all’anagrafe di cui al comma 101, che l’impianto sia iscritto all’anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 103.

110. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l’impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 103, e non abbia provveduto alla cessazione dell’attività di vendita dei carburanti entro nove mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 15.000 per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista per la cessazione dell’attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto stesso. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al comune competente per territorio per la quota del 70 per cento e per la quota restante al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, fino al 31 dicembre 2017. A decorrere dalla scadenza del predetto termine, quest’ultima quota è acquisita all’entrata del bilancio dello Stato. Il Corpo della guardia di finanza, ovvero altri organi di polizia giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

111. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 103, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 104, l’amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandola alla regione, al Ministero dello sviluppo economico e all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e l’approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 110.

112. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alla data di cui al comma 104, sono inviate all’amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.»

I commi 113 e 114 ribadiscono i criteri di incompatibilità con le norme della sicurezza stradale, rievocando i contenuti delle antiche linee guida «Marzano» del 2001:

COMMI 113 E 114

113. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) impianti situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

114. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 103, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai comuni ai sensi dell’articolo 4 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale, nei seguenti casi:

a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi, con accessi su più strade pubbliche;

b) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore o uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’articolo 3, comma 1, numero 7), del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»

Il comma 115 detta disposizioni a comuni e regioni in materia di sospensiva dell’attività:

COMMA 115

«115. Le regioni e i comuni, anche attraverso lo strumento dell’anagrafe degli impianti di cui al comma 101, verificano che gli impianti di distribuzione dei carburanti la cui attività é sospesa rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.»

I commi da 116 a 119 disciplinano le procedure ambientali «semplificate» od ordinarie per la rimozione degli impianti ed il ripristino dei siti [una materia delicata che ha avuto un’evoluzione in senso attenuativo degli obblighi, al fine di rimuovere un serio ostacolo alla chiusura dei punti vendita incompatibili]:

COMMI DA 116 A 119

«116. Agli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge di applicano le procedure semplificate di dismissione di cui al comma 118, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

117. Entro trenta giorni dalla data di cessazione definitiva dell’attività di vendita, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti comunicano al comune competente l’avvio delle procedure di dismissione delle strutture di distribuzione, da realizzare con le modalità di cui al comma 118, eseguendole nei successivi centoventi giorni e comunque non oltre il termine di cui al comma 116. La conclusione dei lavori è attestata con una relazione, firmata da un tecnico abilitato, da presentare all’amministrazione comunale competente tramite autocertificazione ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

118. Le attività di dismissione di cui al comma 116, finalizzate a prevenire l’insorgenza di pericoli nei riguardi della sicurezza, dell’ambiente e delle condizioni igienico-sanitarie, consistono nello smantellamento delle attrezzature fuori terra, nella rimozione dei fondami e degli eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, nella messa in sicurezza delle strutture interrate e, ove si renda necessario a seguito dell’individuazione di una contaminazione, nell’esecuzione di indagini ambientali di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31. In caso di riutilizzo dell’area, i titolari di impianti di distribuzione dei carburanti procedono alla rimozione delle strutture interrate e alla bonifica del sito in caso di accertata contaminazione.

119. Nell’ambito delle procedure semplificate previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31, i titolari degli impianti di distribuzione dei carburanti di cui al comma 116, qualora individuino delle contaminazioni, si avvalgono degli accordi di programma disciplinati dall’articolo 246 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

Il comma 120 stabilisce – secondo la solita formula sacramentale – che tutto quanto più sopra illustrato venga fatto «senza spendere soldi»:

COMMA 120

«120. Le amministrazioni competenti provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 101 a 119 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

E, a proposito di «soldi», è opportuno riportare quanto attesta la «Relazione tecnica» illustrativa dei provvedimenti, con particolare attinenza al «trasferimento» all’OCSIT [comma 107] dei fondi della Cassa conguaglio GPL:

«Le risorse disponibili presso i conti correnti della Cassa conguaglio Gpl alla data del 31 dicembre 2016 relative ai tre Fondi [N.d.R.: Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, Fondo GPL e Fondo scorte di riserva] sono pari a 30.784.012 euro, di cui 30.488.470 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Benzina, 292.984 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo Gpl e 2.558 euro (saldo al 31.12.2016) per il Fondo scorte di riserva. Le risorse destinate all’erogazione degli indennizzi, dei contributi per i costi ambientali e delle spese di funzionamento dell’Ente alla data del 31 dicembre 2016 ammontano a un totale di circa euro 23.922.000, di cui circa euro 2.400.000 per ammontare indennizzi (deliberati al 05.12.2016), circa euro 21.000.000 per ammontare contributi per i costi ambientali (deliberati al 05.12.2016), e circa euro 522.000 per le spese di funzionamento dell’Ente (dati di bilancio 2015).» 

Ad occhio e croce [30,488 milioni di disponibilità meno 23,922] la fase operativa residua [ossia prima che «Le attività trasferite ai sensi del presente comma…cessino con l’esaurimento delle risorse finanziarie del Fondo sopra citato»] può disporre di circa 6,5 milioni di euro di risorse residue.

Detto quanto sopra, aggiungiamoci quanto riporta – a proposito di «razionalizzazione della rete» –  il documento sulla Strategia Energetica Nazionale di recente presentato dalle Organizzazioni di categoria dei gestori [si veda anche Figisc Anisa News N. 11 del 25.04.2017], nel quale sta scritto che «sarebbe opportuno ridurre, significativamente il numero dei punti di vendita (senza desertificare le realtà più svantaggiate): 12/15.000 impianti sono più che sufficienti per soddisfare la domanda di carburanti del Paese (-35% negli ultimi 5 anni)», e, infine, mettendo insieme le due cose traiamo pure le inevitabili conclusioni.

NEGLI SPEZZATINI ESSO ANCHE L’«APPALTO DI SERVIZI»

Riproduciamo di seguito integralmente la nota inviata a fine aprile da FAIB, FEGICA e FIGISC al Ministero dello sviluppo economico, alla Direzione Ispettiva del Ministero del lavoro, all’INPS, all’Ispettorato del lavoro ed alle aziende interessate, avente come oggetto «Distribuzione carburanti. Contratto di appalto di servizi. Profili di illegittimità. Diffida. Attivazione procedura vertenza collettiva ex art. 1 d.lgs. 32/1998 verso Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl».

«…risulta alle scriventi Federazioni che c’è da ritenere – all’interno del più ampio contesto della cosiddetta operazione di cessione di punti vendita di proprietà Esso Italiana srl cosiddetta “modello grossista”- la società Easy Service srl, società che risulta essere interamente partecipata da Zetagas S.p.A., la quale controlla in qualità di socio unico anche la società AmeGas S.p.A., stia sottoponendo in modo assai insistente e pressante ad alcuni tra gli attuali Gestori dei punti vendita un cosiddetto “contratto di appalto di servizi”, il cui testo integrale, omesse le generalità del Gestore, viene opportunamente allegato alla presente comunicazione.

Per una migliore comprensione dei fatti, è bene chiarire preliminarmente ed in termini generali quanto segue.

– Per volontà esplicita del Legislatore, peraltro ripetutamente ribadita all’interno di plurimi interventi tesi alla liberalizzazione del settore ed all’apertura del mercato relativo, il rapporto contrattuale ed economico – naturalmente squilibrato – tra la figura “atipica” e pacificamente considerata in giurisprudenza come “parasubordinata” del Gestore dell’impianto di distribuzione carburanti ed il titolare del medesimo impianto/fornitore in esclusiva (compagnia petrolifera ovvero retista indipendente), deve essere coerente con le disposizione della normativa speciale di settore, costituita, per l’essenziale, dal d.lgs. 32/1998, dalla legge 496/1999, dalla legge 57/2001, dalla legge 27/2012.

– In particolare, il citato d.lgs. 32/1998, all’art.1, così come successivamente modificato ed integrato, prevede che il titolare dell’impianto/fornitore in esclusiva che non intenda impiegare proprio personale dipendente per la conduzione del punto vendita, possa avvalersi di un terzo soggetto, vale a dire il Gestore, esclusivamente attraverso un contratto di comodato in uso gratuito delle attrezzature funzionalmente collegato ad un contratto di fornitura/somministrazione dei prodotti carburanti da rivendere al pubblico.

– Tale sistema contrattuale viene quindi “tipizzatoex lege secondo alcune caratteristiche di seguito elencate per l’essenziale a mero titolo esemplificativo: durata di anni 6+6, clausole risolutive codificate all’interno di accordi collettivi interprofessionali, clausola di protezione a pena di nullità in caso di inserimento di condizioni apposte in difformità, condizioni economico/normative del rapporto tra Gestore e titolare/fornitore regolate attraverso Accordi collettivi aziendali.

– Tale previsione è stata ribadita con l’art.17 della legge 27/2012 (in sede di conversione del dl 1/2012 “cresci Italia”), che pure regola le modalità attraverso le quali è tassativamente necessario passare perché sia possibile introdurre nuovi e differenti modelli contrattuali per regolare il suddetto rapporto.

– A questo ultimo proposito e più nel dettaglio, la norma affida esclusivamente ad accordi collettivi tra le rappresentanze associative dei titolari/fornitori e dei Gestori (e non alle singole parti contrattuali) la definizione di nuovi modelli contrattuali, riservando al Ministero dello sviluppo economico la “pubblicizzazione” del risultato di tale fase negoziale perché possa legittimamente essere utilizzato tra le parti.

In altre parole ed in estrema sintesi, il Legislatore ritiene di interesse generale – con ogni evidenza anche allo scopo di garantire il corretto dispiegarsi della concorrenza nel mercato relativo – tutelare la posizione svantaggiata del Gestore soggetto a dipendenza economica rispetto al suo contraente [cfr. art.17, comma 3, legge 27/2012], ponendo un chiaro limite all’autonomia negoziale delle parti e interponendo fra esse, allo scopo di mitigare lo squilibrio esistente, la mediazione della negoziazione assistita effettuata dalle organizzazioni di categoria.

Tenuto conto della suddetta sintetica ricognizione normativa, il cosiddetto “contratto di appalto di servizi” allegato, di cui funzionari di AmeGas chiedono in modo insistente e pressante la sottoscrizione degli attuali Gestori degli impianti, appare già di per sé del tutto illegittimo.

Le scriventi Federazioni – unici soggetti aventi titolo a farlo nella qualità di associazioni di categoria dei gestori più rappresentative a livello nazionale – negano di aver mai negoziato né tantomeno sottoscritto alcun Accordo collettivo stipulato ai sensi e per gli effetti della citata legge 27/2012 che preveda la “tipizzazione” di un tale modello contrattuale. Né risulta allo stato che il Ministero dello sviluppo economico abbia provveduto ad esercitare alcuna pubblicizzazione in merito, così come la norma impone per consentire il legittimo utilizzo di qualsiasi nuovo modello contrattuale.

D’altra parte, è bene immediatamente chiarire come a nulla possa valere l’artifizio rinvenibile alle premesse del medesimo contratto, secondo cui Easy Service “è gestore dell’impianto di distribuzione carburanti liquidi … contraddistinto dai marchi e dai colori della Società ESSO, con contratto di cessione d’uso gratuito, stipulato con la Società Esso Italiana S.r.l. quale proprietaria dell’impianto e registrato presso l’Agenzia delle Entrate”.

É appena il caso di sottolineare come la stessa AmeGas avesse appena pochi giorni prima comunicato ai Gestori l’intervenuta cessione di ramo d’azienda acquisito dalla Esso Italiana srl.

Fatta salva ed impregiudicata la riserva costituita dalle scriventi Federazioni anche in nome e per conto dei Gestori associati di verificare in ogni sede competente la legittimità di un siffatto atto di compravendita nel suo complesso e, in particolare, della piena rispondenza alla legge dell’inserimento della tipologia specifica del contratto di gestione all’interno della cessione del ramo d’azienda in assenza dell’accettazione formale e preventiva del Gestore medesimo, rimane del tutto incomprensibile come la medesima Esso Italiana abbia potuto comunque stipulare un secondo contratto di gestione con un altro soggetto, in vigenza di quello esistente con l’attuale Gestore.

Ma, pur volendo in questa sede sorvolare sull’opacità del sistema di relazioni che collega in questa vicenda Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, rimane di evidenza solare il tentativo di aggirare la normativa speciale di settore, sottraendo il Gestore al sistema di tutele, sia in ordine al rapporto contrattuale che a quello economico, voluto dal Legislatore.

É semplicemente innegabile, infatti, come il cosiddetto “contratto di appalto di servizi” allegato preveda a carico di quella che si pretenderebbe definire impropriamente “ditta appaltatrice” e che al contrario è chiaramente il Gestore, un complesso sistema di oneri, obbligazioni e mansioni in tutto sovrapponibile a quello già contenuto nel sistema contrattuale previsto dalla legge e di cui i Gestori interessati sono tuttora legittimamente titolari.

Neanche la strumentale affermazione iniziale secondo cui “l’impianto è fornito di attrezzature che ne consentono il funzionamento in modalità Self-Service Pre-Pay, nonché di un software idoneo a consentirne la gestione in remoto” (che vorrebbe lasciare ad intendere che si tratta di un impianto “eccezionale”, dotato di struttura e attrezzature “straordinarie”, e quindi sottratto alle “regole”), riesce a dissimulare la realtà che la pretesa “ditta appaltatrice” sia obbligatoriamente tenuta ad espletare di fatto, oltre a tutte le altre mansioni e responsabilità tipiche del Gestore, persino il “servizio di distribuzione carburanti” all’automobilista, seppure il prodotto rimanga sempre di proprietà della “società appaltante” e quindi in termini meramente fiscali “venduto” da essa.

Ne dà ampia testimonianza, oltre al resto, il fatto che Easy Service, pure in aperta violazione degli Accordi collettivi aziendali vigenti per i Gestori degli impianti recanti il marchio Esso, prevede di corrispondere alla “ditta appaltatrice”, vale a dire il vero Gestore, un “margine prolitro” per le vendite effettuate in modalità “servito” cinque volte superiore a quello destinato alle vendita in “self service”.

Infine, ove pure si volesse considerare, contro ogni evidenza e per mera speculazione dialettica, gestore del punto vendita la società Easy Service, vale a dire AmeGas, vale a dire Zeta Gas, l’appalto dei servizi in questione, per come viene configurato già nell’articolato del contratto allegato, non appare comunque possedere i requisiti minimi necessari perché possa essere considerato genuino, lasciando ampi spazi all’eventualità che possa persino contenere elementi tali da rilevare ai fini dell’accertamento di una interposizione fittizia di manodopera da parte degli Enti ispettivi in indirizzo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le scriventi Federazioni, diffidando Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, tutte destinatarie della presente comunicazione, dall’utilizzare ovvero dal consentire e/o tollerare in qualsiasi modo l’utilizzo del contratto allegato, chiedono formalmente:

– al Ministero delle sviluppo economico ed al Ministero del Lavoro di attivare le azioni dirette e/o indirette che il proprio ruolo Istituzionale nonché la normativa a vario titolo sopra citata affida alle loro rispettive competenze;

– in particolare, al Ministero dello sviluppo economico o di formalizzare a Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, l’illegittimo utilizzo di un tale modello contrattuale allo scopo di esercitare la distribuzione carburanti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; o di avviare la procedura per la composizione delle vertenze collettive avverso Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl, secondo le prerogative assegnate a codesto Ministero attraverso l’art.1, comma 6, del d.lgs. 32/1998, in ragione delle aperte violazioni di quanto disposto con gli Accordi collettivi interprofessionali del 29.7.1997 e del 23.7.1998 sottoscritti ai sensi e per gli effetti del medesimo d.lgs., nonché di quanto definito con gli Accordi collettivi aziendali vigenti, depositati presso il medesimo Ministero e applicabili ai Gestori degli impianti contraddistinti dai marchi e dai colori Esso;

– agli Enti ispettivi in indirizzo ad accertare, verificare ed eventualmente sanzionare a norma di legge il concreto utilizzo, su tutto il territorio nazionale, di un tale modello contrattuale o similare nell’ambito della distribuzione carburanti e comunque alle condizioni contenute nel contratto allegato, a carico Esso Italiana srl, Zeta gas S.p.A., AmeGas S.p.A. e Easy Service srl presso le rispettive reti di punti vendita di proprietà ovvero a qualsiasi titolo convenzionati ovvero, in altre parole, i cui impianti siano comunque contraddistinti dai marchi e dai colori Esso.

F.to LANDI, DI VINCENZO, MICHELI»

DELTA SERVITO VS/ SELF: NEL 2017 + 1,4 CENT SUL 2016, +3,7 SUL 2015

In quattro mesi del 2017, la media del delta prezzo tra modalità «servito» e modalità «self» nella rete complessiva dei maggiori marchi [la rete «colorata»] è cresciuta di 1,4 cent/litro rispetto alla media annua del 2016 [0,133 euro/litro nel 2017 contro 0,119 nel 2016 e 0,096 nel 2015], mentre la rete dei no-logo si mantiene quasi costante [0,031 euro/litro nel 2017 contro 0,030 nel 2016 e 0,027 nel 2015].

Nei singoli marchi il segno è nella totalità dei casi crescente sul 2016, e ovviamente sul 2015: in ordine, dall’aumento più elevato a quello meno elevato, si contano TOTALERG con +2,5 cent/litro [0,123 euro/litro nel 2017, 0,098 nel 2016 e 0,069 nel 2015, +0,054 in due anni], API IP con +1,9 cent/litro [0,158 euro/litro nel 2017, 0,139 nel 2016 e 0,115 nel 2015, +0,043 in due anni], AGIP ENI con +1,2 cent/litro [0,154 euro/litro nel 2017, 0,142 nel 2016 e 0,104 nel 2015, +0,050 in due anni], KUPIT con +1,1 cent/litro [0,189 euro/litro nel 2017, 0,178 nel 2016 e 0,158 nel 2015, +0,031 in due anni], TAMOIL con +1,1 cent/litro [0,061 euro/litro nel 2017, 0,050 nel 2016 e 0,046 nel 2015, +0,015 in due anni], e, da ultima, ESSO con +0,6 cent/litro [0,101 euro/litro nel 2017, 0,095 nel 2016 e 0,084 nel 2015, +0,017 in due anni].

È quanto emerge dal consueto monitoraggio mensile effettuato da FIGISC ANISA e pubblicato sul sito nazionale

www.figisc.it

che relaziona sul mese di aprile 2017 e sull’intero periodo 2015-2017.

Per chi voglia scaricare o consultare l’intera elaborazione basta cliccare col mouse sul seguente titolo:

NEWSLETTER_DELTA_PREZZI_SERVITO_SELF_069NP_2017_17.02.2015_30.04.2017  

L’elaborato – basato sui dati dell’Osservatorio Prezzi del Ministero dello sviluppo economico e del Dossier Prezzi di Staffetta Quotidiana e Focus di Quotidiano Energia – contiene tavole e grafici relativi all’andamento del delta prezzo NAZIONALE tra modalità «servito» e modalità «self» per ciascuno dei principali marchi petroliferi e per il raggruppamento dei no-logo dal 17.02.2015 al 30.04.2017.

Prendendo in esame i prezzi – medie nazionali – realmente praticati nella rete, anche distinguendo tra impianti della rete «colorata» ed impianti no-logo, si osserva che:

1) nella rete «colorata» nel mese di aprile 2017 su marzo 2017 è aumentato il differenziale di prezzo tra modalità «servito» e modalità «self» [da 0,132 a 0,137 euro/litro], ed è rimasto stabile [0,031 euro/litro] in quella no-logo;

2) da febbraio 2015 ad aprile 2017 l’aumento è stato nell’ordine di +6,9 centesimi di euro nella rete «colorata», mentre in quella no-logo si sono avute variazioni di +0,6 centesimi di euro;

3) nel dettaglio dei marchi, ad aprile 2017 AGIP ENI segnala un differenziale di 15,4 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 12,9 eurocent/litro [media annua 2015 di 10,4, media annua 2016 di 14,2]; API IP segnala un differenziale di 16,3 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 13,2 eurocent/litro [media annua 2015 di 11,5, media annua 2016 di 13,9]; ESSO segnala un differenziale di 10,9 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 9,1 eurocent/litro [media annua 2015 di 8,4, media annua 2016 di 9,5]; KUPIT Q8 segnala un differenziale di 19,7 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 17,2 eurocent/litro [media annua 2015 di 15,8, media annua 2016 di 17,8]; TAMOIL segnala un differenziale di 6,6 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 5,0 eurocent/litro [media annua 2015 di 4,6, media annua 2016 di 5,0]; TOTALERG segnala un differenziale di 13,0 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 9,0 eurocent/litro [media annua 2015 di 6,9, media annua 2016 di 9,8]; l’insieme della RETE COLORATA segnala un differenziale di 13,7 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 11,2 eurocent/litro [media annua 2015 di 9,6, media annua 2016 di 11,9]; l’insieme dei NO-LOGO segnala un differenziale di 3,1 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 2,9 eurocent/litro [media annua 2015 di 2,7, media annua 2016 di 3,0]; infine tutto il complesso della RETE COLORATA E NO-LOGO segnala un differenziale di 11,8 eurocent/litro su una media dell’intero periodo febbraio 2015-aprile 2017 di 9,7 eurocent/litro [media annua 2015 di 8,4, media annua 2016 di 10,3].

Nell’elaborazione del mese di aprile sono anche indicate, per l’intero periodo 17.02.2015-30.04.2017, le variazioni del delta prezzo in «self» dei diversi marchi [eccettuata ex SHELL] e del complesso della rete «colorata» rispetto al prezzo in «self» dei no-logo, indicando le correlazioni [con relativi grafici] tra incremento del delta prezzo tra le due modalità e variazione della performance di competitività verso i no-logo, con l’esposizione del rapporto tra le due grandezze [ossia di quante volte è aumentato il delta prezzo tra «self» e «servito» dei singoli marchi rispetto al recupero di competitività rispetto al «self» dei no-logo].

Tra l’inizio del periodo di studio [17.02.2015] e la fine [30.04.2017] il delta prezzo tra «self» e «servito» è mediamente aumentato nella rete «colorata» di 6,9 cent/litro, ossia 3,064 volte il valore della maggiore competitività del prezzo in «self» della rete «colorata» rispetto al prezzo in «self» dei no-logo [in altre parole un rapporto di tre a uno tra volumi del «self» e volumi del «servito»], che infatti nel medesimo intervallo ha recuperato circa 2,4 cent/litro [pur restando sempre più caro], e la correlazione tra le due grandezze è pari a -0,4949, ossia, in una casistica di poco meno del 50 %, maggiormente aumenta il delta prezzo tra «self» e «servito» della rete «colorata», maggiormente diminuisce il gap della performance di competitività del prezzo in «self» della rete «colorata» rispetto al prezzo in «self» dei no-logo.

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