IN QUESTO NUMERO

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE SU E-FATTURA

Si pubblica di seguito, per le parti che interessano il settore carburanti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del…

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RINVIO e-FATTURA: DECRETO N. 79 DEL 28.06.2018

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 28.06.2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28.06.2018 che…

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RINVIO e-FATTURA NELLE AULE PARLAMENTARI

RINVIO e-FATTURA NELLE AULE PARLAMENTARI

Il decreto legge del 28 giugno 2018, n. 79, che dispone il rinvio del termine dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti dei distributori ai soggetti titolari di partita IVA deve essere ora convertito in legge entro il termine di sessanta giorni.

L’esame del provvedimento è in corso, in prima battuta, presso il Senato (in Commissione Finanze è già partita la discussione, che proseguirà in data odierna, mentre sempre in data odierna la Commissione Industria inizia i lavori sull’argomento). Il termine di presentazione degli eventuali emendamenti è previsto per mercoledì 11 luglio, mentre il decreto dovrebbe andare in Aula nella data del 17 luglio, martedì della prossima settimana. Poi il passaggio alla Camera.

Non mancano posizioni contrarie al rinvio, espresse ancor in via preventiva, ad esempio, con interrogazioni alla Camera dei Deputati.

Il PD, interrogazione QUARTAPELLE PROCOPIO, il 4 luglio, mette in relazione rinvio della e-fattura con il contrabbando: «il Governo ha rinviato la fattura elettronica per il carburante al 1° gennaio 2019» premettono gli interroganti «la procedura, che doveva scattare il 1° luglio 2018, era stata prevista con la legge di bilancio 2018, con l’intento di aumentare la capacità dell’amministrazione finanziaria di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi in materia di Iva nel settore degli olii minerali; si stima che tale rinvio della fatturazione elettronica costerà alle finanze pubbliche circa 100 milioni di euro; il contrabbando e l’evasione nel settore carburanti costa, secondo dati diffusi a mezzo stampa, allo Stato tra i 2 e 4 miliardi di euro l’anno; si tratta di tasse evase a vantaggio della criminalità», e dopo una tale premessa che mette in connessione diretta fatti e comportamenti di rilevanza fiscale e penale abbastanza diversi, chiedono «quali urgenti iniziative di competenza il Governo intenda adottare al fine di evitare il contrabbando, a livello nazionale e internazionale, dei carburanti».

Dello stesso tenore l’interrogazione a risposta diretta di FREGOLENT (Pd) che sostiene che «vista la crescita dei fenomeni fraudolenti nel campo dell’Iva applicata ai carburanti per autotrazione, come evidenziato nella Relazione sull’economia non osservata 2017, il comma 917 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha anticipato al 1° luglio 2018 l’introduzione della fatturazione elettronica per le fatture relative cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, al fine di rendere possibili controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l’Iva dichiarata e quella versata e contrastare i fenomeni fraudolenti riconducibili a crescenti flussi di prodotti energetici di provenienza estera, illecitamente immessi in consumo in Italia senza assolvere l’Iva», e considerato che «a più di un mese dall’insediamento del Governo, dopo otto riunioni del Consiglio dei ministri, il primo provvedimento in materia economico-finanziaria approvato dal Governo è un decreto-legge di poche disposizioni per rinviare al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore di tale obbligo», conclude che da questi tipo di provvedimenti «traspare con chiarezza la volontà di allentare la politica di recupero dell’evasione fiscale».

Né mancano prese di posizione di segno diverso: PEROSINO (Fi) riscontra, sul piano generale ed al di là della questione specifica del rinvio nel settore carburanti, che l’obbligatorietà della fattura elettronica costituirebbe un onere per le piccole imprese: «sarebbe opportuno che la Commissione affrontasse in misura più ampia la questione dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica sia tra privati e Pubblica amministrazione che tra privati. Lo strumento rischia di incidere negativamente sulle scelte degli imprenditori imponendo obblighi e adempimenti estranei alla logica d’impresa…(la Commissione dovrebbe) affrontare con un punto di vista squisitamente liberale le misure che addossano ai contribuenti e alle imprese inutili e gravosi adempimenti, in un’ottica esclusiva di recupero di gettito».

Parimenti DE BERTOLDI (FdI), con un invito a ripensare un termine di rinvio anche per altri settori dell’obbligo delle e-fattura, sostiene che «la Commissione dovrebbe attentamente valutare gli effetti dell’introduzione della fatturazione elettronica sulla concreta operatività delle piccole e medie imprese».

Dal banco del Governo il Sottosegretario al MEF, GARAVAGLIA, replica anzitutto all’accusa di allentare la politica di recupero dell’evasione fiscale: «Il contrasto all’evasione rimane un obiettivo prioritario del Governo, in linea con la necessità di privilegiare un rapporto sinergico di collaborazione tra il fisco e i contribuenti. I provvedimenti del nuovo Governo, pur non indebolendo gli strumenti attualmente esistenti, si propongono di semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico dei contribuenti. In tale ottica devono essere inquadrate le misure previste in merito al rinvio della fatturazione elettronica per i distributori stradali di carburanti, alla revisione dell’istituto del redditometro e all’abrogazione dello split payment per i professionisti».

E, sulla specifica vicenda del rinvio dell’obbligo della e-fattura per il settore carburanti, precisa che «Il rinvio della fatturazione elettronica per i gestori di impianti di distribuzione carburanti stradali si è reso necessario per consentire agli operatori di dotarsi degli strumenti tecnologici necessari per ottemperare all’obbligo. Secondo quanto denunciato dalle associazioni di categoria, l’introduzione delle nuove modalità operative avrebbe, infatti, rischiato di compromettere l’efficienza della rete di distribuzione stradale in un periodo particolarmente impegnativo come quello estivo, pregiudicando la mobilità delle famiglie. Oltre ad inconvenienti a carico dei consumatori, il mancato rinvio avrebbe generato effetti negativi anche in termini di distorsione del mercato. I piccoli gestori, che costituiscono una realtà diffusa nel territorio, avrebbero infatti rischiato di perdere quote di mercato a favore dei grandi gestori. L’amministrazione finanziaria metterà in atto tutte le misure necessarie per agevolare la transizione della rete stradale alla fatturazione elettronica e reputa che l’ulteriore semestre concesso sia sufficiente per garantire che anche questo settore si adegui all’obbligo generalizzato previsto a decorrere dal 1o gennaio 2019.»

È abbastanza normale che nelle aule parlamentari si utilizzino singoli provvedimenti specifici per “allargare”, in un senso o nell’altro, la discussione a temi più generali che comunque hanno qualche vaga attinenza con i singoli provvedimenti, così come per innescare la consueta dialettica democratica di confronto e scontro tra forze politiche eterogenee.

Nelle more dell’iter di conversione di questo benedetto decreto, vanno comunque ricordate almeno un paio di cose.

La prima è che un obbligo, che decorre per tutti gli altri dal 1° gennaio 2019, è stato inizialmente “anticipato” per una sola e specifica categoria, peraltro in stato di impreparazione per una serie di fattori oggettivamente indipendenti dalla medesima: un riallineamento dei termini a quelli di tutte le altre platee di contribuenti non è affatto un “favoritismo”, ma semmai una corretta “equiparazione”.

Le sottese ragioni fiscali, dal punto di vista dell’Erario, della e-fattura per la distribuzione al consumatore dei carburante sono, peraltro, le medesime che sottendono in genere ai provvedimenti generali di contrasto alla elusione fiscale anche per le altre categorie (nel caso specifico, l’abuso delle “carte carburanti”, o, comunque, in generale, la sottrazione di ricavi o l’enfatizzazione di costi sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA); il che, semmai, rafforza l’esigenza di equiparare i termini di decorrenza degli obblighi.

La seconda è che altra cosa, in questo settore specifico, sono le frodi, il contrabbando, l’evasione delle accise, i flussi internazionali di prodotto illegali, le relazioni con la criminalità, ecc., fattori tutti che sono “a monte” del circuito finale tra benzinai e consumatori.

Ed a tale proposito basterà ricordare esemplificativamente, e solo per titolo, le molteplici misure normative già adottate e vigenti per contrastare esattamente questi fenomeni: dalle disposizioni direttoriali dell’Agenzia Entrate del 2016 in materia di esportatori abituali, alla legge 232/2016 sulla tracciabilità della circolazione dei prodotti energetici nonché sulla revisione dei criteri autorizzativi dei depositi fiscali di carburanti, dalla legge 96/2017, sulla solidarietà fiscale tra cedente e cessionario, alla legge 205/2017 in materia di piani di controllo antifrode, di autorizzazioni allo stoccaggio presso depositi di terzi, di pagamento anticipato dell’IVA all’immissione al consumo, e via discorrendo, oltre a citare i quotidiani risultati di operazioni sul campo effettuati con successo dalla Guardia di Finanza.

Oggettivamente, non è certo un rinvio di sei mesi della e-fattura del circuito finale “a valle” della distribuzione dei carburanti – un fatto quasi meramente tecnico – ad inficiare tutto questo impianto normativo o l’imponente ed efficace attività svolta dai Corpi dello Stato preposti.

CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE SU E-FATTURA

Si pubblica di seguito, per le parti che interessano il settore carburanti, la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 02.07.2018, che contiene una serie risposte dell’Agenzia a quesiti attinenti la fatturazione elettronica, di interesse diretto degli operatori e dei loro assistenti fiscali.

CIRCOLARE N. 13/E

Roma, 2 luglio 2018

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 27 dicembre 2017

1 Fatturazione elettronica e carburanti

1.1 Carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia

Si chiede di chiarire se l’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguardi anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia.

Risposta Secondo i chiarimenti già forniti nella circolare n. 8/E del 2018 (cfr. il punto 1 della stessa) e nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (si vedano le relative motivazioni), sono da documentare con fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta – con esclusione, ex articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, delle vendite operate da chi rientra nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e da coloro che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché, sino al 31 dicembre 2018, di quelle presso gli impianti stradali di distribuzione – destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Tale modalità di documentazione riguarda qualsiasi cessione dei beni indicati e, quindi, anche quelle intermedie (ad esempio l’acquisto del singolo distributore da un grossista).

Vale evidenziare che, per espressa previsione legislativa (si veda l’articolo 1, comma 918, della legge n. 205 del 2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica, così che ne sono escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (per l’identificazione di questi ultimi si vedano, a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Saranno dunque esclusi dai nuovi obblighi, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Per identificare con puntualità le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica, le specifiche tecniche allegate al provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 definiscono i seguenti codici di riferimento per i prodotti energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane: “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98); “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98); “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%); “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%).

Laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra richiamate – astrattamente idoneo ad essere utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica.

1.2 Soggetti identificati in Italia

Alla luce della decisione di esecuzione (UE) 2018/593 si chiede di chiarire se le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia siano da documentare con fattura elettronica.

Risposta Con la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, l’Italia è stata autorizzata ad applicare misure speciali di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE, al fine di consentire un’applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria generalizzata sul territorio nazionale.

In particolare, l’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi “stabiliti” sul territorio italiano, diversi da soggetti che beneficiano della franchigia delle piccole imprese, nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario.

L’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall’articolo 1, comma 909, della legge n. 205 del 2017, dispone che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato»).

Si osserva, peraltro, che la stessa norma indica che i soggetti precedenti trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Relativamente al trattamento dei soggetti identificati in Italia a fini IVA, tuttavia, l’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto statuisce che «il fatto di disporre di un numero di identificazione IVA non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione».

Ne consegue che, a sensi della normativa comunitaria, tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

La norma nazionale sulla fatturazione elettronica deve essere, quindi, interpretata in senso conforme alla decisione di autorizzazione, oltre che alla direttiva IVA e ai principi di proporzionalità e neutralità fiscale. Pertanto, in base alla decisione di deroga solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica.

Di converso, la decisione non richiede che il soggetto ricevente la fattura debba essere stabilito sul territorio nazionale.

Non è, quindi, incompatibile con la decisione di deroga (e con il principio di proporzionalità) la possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne facciano richiesta.

In conclusione, le operazioni tra soggetti diversi – ad esempio cessioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari (fra i quali vanno annoverati, in base all’articolo 6 della direttiva 2006/112/CE e all’articolo 7 del d.P.R. n. 633 del 1972 che vi ha dato attuazione nel nostro ordinamento, coloro che risiedono nei comuni di Livigno e di Campione d’Italia) – non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica, ma, semmai, in quello previsto dall’articolo 1, comma 3-bis, del medesimo D.Lgs. n. 127 del 2015 e, prima, dall’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ossia costituiranno oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

1.3 Fatture differite

Si chiede se le cessioni di gasolio e benzina destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori ad uso autotrazione, effettuate entro il 30 giugno 2018, ma legittimamente documentate dopo il 1° luglio 2018 (tipicamente ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), rientrino negli obblighi di fatturazione elettronica.

Risposta L’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, in tema di cessioni di carburanti – diverse, almeno sino al 31 dicembre 2018, da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione – e prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la pubblica amministrazione, ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica si applicano «alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018».

Per determinare gli obblighi di forma, dunque, occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento.

Ne deriva che, nei citati ambiti, seppure riguardanti operazioni effettuate in epoca precedente, tutte le fatture emesse a far data dal 1° luglio 2018 – come quelle c.d. “differite”, emesse, ex articolo 21, comma 4, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, entro il 15 luglio 2018 in riferimento al mese di giugno 2018 – dovranno essere elettroniche e veicolate tramite il Sistema di Interscambio (SdI).

1.4 Cessione di carburante per trattori agricoli e forestali: strumenti tracciabili di pagamento

Si chiede se la cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientri tra quelle da documentare con fattura elettronica ed il relativo pagamento, ai fini della detraibilità IVA e della deducibilità della spesa sostenuta, sia da effettuare con strumenti tracciabili ai sensi dell’articolo 1, commi 909 e ss., della legge n. 205 del 2017.

Risposta Sull’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti si rinvia alle precisazioni già fornite in risposta al quesito 1.1, alla luce delle quali benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del codice della strada) devono ritenersi esclusi dall’applicazione delle nuove disposizioni.

Quanto alla deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA, valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti (cfr. la circolare n. 8/E del 2018, punto 2), nonché l’articolo 1, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge n. 79 del 2018) e, quindi, l’obbligo di procedere al pagamento utilizzando gli strumenti individuati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018.

1.5 Termini di trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio (SdI)

Considerate le norme esistenti e le modalità di fatturazione elettronica tramite SdI specificate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, nonché nelle regole tecniche allo stesso allegate, si chiedono chiarimenti su quale sia il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante.

Risposta Va in primo luogo evidenziato che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria, non hanno in alcun modo derogato ai termini di emissione dei documenti, che restano ancorati, ex articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo d.P.R..

Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, comma 4 (si pensi alle fatture c.d. “differite”, ovvero, in generale, sempre in tema di eccezioni, a quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

La contestualità – ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (cfr., in questo senso, le circolari n. 42 del 31 ottobre 1974 e n. 225/E del 16 settembre 1996) – deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

In questo senso, considerato che la fattura elettronica «si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente» (così l’articolo 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972), non è improbabile che un iter di emissione, pur tempestivamente avviato, si concluda oltre le ore 24 del medesimo giorno.

Proprio in ragione di tale possibilità, visti anche i controlli che il SdI deve effettuare sui documenti dallo stesso veicolati, nonché le variabili operative legate ai canali di invio/ricezione, nel punto 4.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, si è specificato che «La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

In altri termini, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi (si veda il quesito successivo) – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

Tuttavia, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni , considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisca violazione non punibile ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1.6 Modalità di inoltro di una fattura scartata

Si chiede se, a fronte dello scarto di una fattura da parte del SdI, si possa procedere ad un nuovo inoltro del medesimo documento con un numero diverso e stessa data di quello iniziale.

Risposta Secondo quanto indicato nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso.

In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato inviato il file al SdI (cfr. il punto 2.4 del provvedimento).

Allo stesso modo, la fattura, pur formalmente corretta, viene scartata laddove si utilizzi un codice destinatario inesistente (si veda il punto 3.4 del medesimo provvedimento).

In tali ipotesi la fattura elettronica (o le fatture del lotto) di cui al file scartato dal SdI si considera non emessa. Circostanza che, qualora il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile del documento, comporta – se necessario – una variazione contabile valida ai soli fini interni, senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI (si veda il punto 6.3 del citato provvedimento prot. n. 89757/2018).

In tutti i casi, a fronte della mancata emissione della fattura, è necessario documentare correttamente l’operazione sottesa.

In questo senso, valgono i principi generali in materia, legati non solo alla tenuta di una ordinata contabilità, ma anche ai requisiti legislativamente previsti per l’emissione e la registrazione dei documenti in esame (cfr., ad esempio, gli articoli 21 e 23 del d.P.R. n. 633 del 1972).

Si ritiene, dunque, fermi i chiarimenti già resi con la risoluzione n. 1/E del 10 gennaio 2013 sull’identificazione univoca del documento – nonché quelli della risposta al quesito precedente – che la fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, vada preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro cinque giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Peraltro, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757/2018 (cfr. pag. 142 della versione 1.1 aggiornata al 7 giugno 2018), le verifiche di unicità della fattura, effettuate dal SdI al fine di intercettare ed impedire l’inoltro di un documento già trasmesso ed elaborato, comporteranno lo scarto della fattura che rechi dati (identificativo cedente/prestatore, anno della data fattura, numero fattura) coincidenti con quelli di una fattura precedentemente trasmessa, solo ove non sia stata inviata al soggetto trasmittente una ricevuta di scarto del precedente documento.

Qualora l’emissione del documento con medesimo numero e data non sia possibile, i citati principi, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, impongono alternativamente:

a) l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;

b) l’emissione di una fattura come sub a), ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

3 Registrazione e conservazione delle fatture elettroniche

3.1 Criteri di registrazione

Si chiede se, ai fini della registrazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute a partire dal prossimo 1° luglio 2018, le stesse, dopo l’invio tramite SdI, previa stampa, possano essere trattate come quelle analogiche.

Risposta L’insieme delle norme dettate in tema di fatturazione elettronica con la legge n. 205 del 2017 – fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 127 del 2015 – non ha inciso sugli obblighi di registrazione delle fatture emesse e ricevute dettati dagli articoli 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Restano dunque valide non solo tali disposizioni, ma anche le delucidazioni fornite in passato sulle stesse tramite molteplici documenti di prassi cui si rinvia.

Si evidenzia, peraltro, con specifico riferimento all’articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, vista la natura del documento elettronico transitato tramite SdI – di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile – che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa.

3.2 Criteri di conservazione

Si chiede se le fatture transitate tramite il SdI possano essere conservate in formati diversi dall’XML (eXtensible Markup Language).

Risposta Riprendendo osservazioni già formulate nel corso di incontri con la stampa specializzata, occorre rammentare che l’articolo 23-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale” o “CAD”), al comma 2, stabilisce che «Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all’articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».

Ne deriva che ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche in uno dei formati (ad esempio “PDF”, “JPG” o “TXT”) contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Si rammenta, in questo senso, che chi emette/riceve fatture elettroniche, ha facoltà di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza (sul punto, si veda, in generale, la risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015, nonché, per le peculiarità delle fatture elettroniche PA, gli articoli 5, comma 3, e 9, comma 2, del d.P.C.M. 3 dicembre 2013).

3.3 Servizio di conservazione dell’Agenzia delle entrate

Si chiede se la conservazione delle fatture tramite il sevizio gratuito messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate valga solo per le operazioni B2B e B2C o anche per quelle nei confronti della PA.

Risposta Nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 e nella circolare n. 8/E di pari data, si è specificamente segnalato che, per chi aderirà ad apposito accordo di servizio (mediante modalità online), tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute attraverso il SdI saranno portate in conservazione a norma del D.M. 17 giugno 2014.

Tale servizio – messo gratuitamente a disposizione dall’Agenzia delle entrate e conforme alle disposizioni del d.P.C.M. 3 dicembre 2013 – nei limiti di quanto indicato nel relativo accordo preventivo alla sua utilizzazione, non è limitato ad una tipologia di destinatario delle fatture (soggetto passivo d’imposta, consumatore o altro), ma riguarda le fatture elettroniche in generale e, dunque, anche quelle emesse nei confronti della PA e transitate tramite SdI.

 

RINVIO e-FATTURA: DECRETO N. 79 DEL 28.06.2018

Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 28.06.2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28.06.2018 che dispone la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti.

Il provvedimento statuisce il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dagli esercenti nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, nonché la sostituzione con la fattura elettronica della carta carburanti finora in uso per la documentazione dell’acquisto ai fini della deducibilità.

Rimane ferma la decorrenza dal 1° luglio 2018, invece, dell’obbligo di tracciabilità del pagamento degli acquisti di carburanti ai fini delle deducibilità IVA ed imposte dirette, sia pure permanendo la carta carburanti.

Inalterata (al 1° luglio 2018) rimane anche la decorrenza del credito di imposta al gestore per il 50 % degli oneri dei costi di commissione per i pagamenti in moneta elettronica, così come l’utilizzo in compensazione sulle imposte dovute di tale credito d’imposta a decorrere dal periodo di imposta 2019.

Il provvedimento di rinvio – pur lasciando ancora in sospeso, ad esempio, la questione della tassabilità del bonus sugli oneri della moneta elettronica – costituisce comunque una notevole eccezione nel panorama normativo di misure fiscali degli ultimi venticinque anni, in cui non si erano mai disposte deroghe ad hoc per una sola categoria, deroga che ha, per dir così, “rimediato” ad un’altra “eccezione”, quella della finanziaria 2017, che aveva disposto l’anticipazione, e solo per una categoria, di una norma fiscale generale.

Il “costo” preventivato del rinvio (cui si è data copertura su altre poste di bilancio) è stimato in 98,5 milioni di euro, scaglionato in 56,9 per l’esercizio 2018, 29 per l’esercizio 2019 ed infine 12,6 per l’esercizio 2020.

In allegato il testo del Decreto legge n. 079 del 28.06.2018, mentre le disposizioni della legge 205/2017 che riguardano la materia diventano ora quelle che pubblichiamo di seguito (in grassetto le correzioni apportate dal decreto legge pubblicato):

«LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Articolo 1

916. Le disposizioni di cui ai commi da 908 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dai commi da 908 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:

a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;

b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica [omissis].

920. All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

921. All’articolo 2, comma 1, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».

922. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

926. Sono abrogati:

a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018 ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.»

TORNANO ALLA RIBALTA LE ACCISE SUI CARBURANTI?

Tornano all’attenzione della politica le accise sui carburanti.

Dopo voci, diffuse sulla stampa qualche settimana fa, che il Governo stesse considerando di finanziare altri interventi in campo socio-economico con un aumento delle accise sul gasolio o con una equiparazione con quelle sulla benzina (il Regno Unito, ad esempio, ha unificato le accise sui due prodotti sin dal 19.11.1994, quasi ventiquattro anni or sono; il Belgio, per fare un altro esempio, nell’ultimo anno e mezzo ha ridotto del 75 % il divario tra accisa sulla benzina ed accisa sul gasolio, rendendola non superiore a 3 cent/litro), non se ne era più sentito parlare.

Di accise si riparla di nuovo questi giorni in Parlamento, o, almeno, ne parla una interrogazione dell’on.le Galeazzo BIGNAMI al Ministro dell’Economia, in cui, premettendo che «sebbene la riforma attuata sotto il Governo Dini attraverso il decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, abbia inquadrato all’interno di un testo unico l’elenco di tutti i prodotti energetici assoggettati ad imposizione secondo le aliquote di accisa vigenti nel momento di entrata in vigore del testo, non è chiaro se le accise introdotte in particolar modo nella prima metà del secolo scorso, siano ancora in vigore e catalogate secondo le voci “originarie” o più semplicemente ricomprese all’interno della fiscalità generale», chiede «quali siano attualmente le componenti dell’aliquota delle accise previste per legge e ancora attuali, quali siano quelle riferite a situazioni emergenziali o straordinarie ora cessate e se sia sempre stato assicurato, in sede di bilancio, il trasferimento di fondi per quelle destinazioni; se le accise introdotte nella prima metà del secolo scorso siano ancora catalogate all’interno di capitoli di bilancio secondo le voci di entrata “originarie” e, in caso affermativo, a quanto ammonti il costo complessivo delle accise introdotte tra il 1935 ed il 1956 attualizzato secondo l’inflazione».

L’idea che si possa calmierare il prezzo dei carburanti “scaricando” dalle attuali imposte quelle ritenute “anacronistiche” non è affatto una novità, anzi è ormai diventato un classico, non privo peraltro di qualche inesattezza.

Classica è quella dell’aumento di accisa per sostenere i costi della guerra d’Etiopia, che invece andò così: ci fu un aumento di 200 lire/quintale (da 161 a 361) istituito dal 30.08.1935, cui seguì una riduzione il 21.07.1936 di 121 lire/quintale (da 361 a 240) ed infine il ripristino – ossia la cancellazione dell’aumento! – dell’accisa a 161 lire/quintale a far data dal 12.09.1936;

Dopo la cancellazione dell’aumento, la benzina veniva a costare 2,24 lire al litro: ma provate a convertire quel valore per il coefficiente per tradurre i valori monetari di allora in valori odierni e vi verrà fuori l’equivalente di 2,40 euro/litro! Di cui il 53 % costituito da imposte. E prima della cancellazione del balzello bellico la benzina poteva costare l’equivalente di 3,99 euro di oggi, di cui il 67 % di imposte.

Una percentuale “di guerra”? Certamente, ma assai vicina a quella di oggi, quando la guerra non è più per le colonie, ma per i conti pubblici: il prezzo “Italia” benzina self del MiSE per la settimana 25 giugno – 1° luglio è di 1,632 euro/litro, di cui 1,023 sono imposte (0,7284 di accisa e 0,2943 di IVA), una quota pari al 62,67 %.

Tutto ciò premesso e narrato (con qualche “curiosità” che non guasta) tanto per ricordare che il peso delle imposte (accise più IVA) da gennaio a giugno del corrente anno 2018 è del 60,23 % sul gasolio e del 63,97 % sulla benzina, anzi del 64,54 % se si considera anche il dato, “pesato” sul totale nazionale, delle addizionali di accisa regionali.

ACCISE IVATE BENZINA – 2011-2018 – EURO/LITRO

Di prezzi ed accise in ambito europeo nel primo semestre 2018 si occupa l’elaborazione trimestrale FIGISC ANISA NEWSLETTER PREZZI N. 099/2018 del 7 luglio 2018 (pubblicazione anche questa scaricabile in formato pdf alla rubrica Prezzi & Consumi del sito nazionale).

Le osservazioni più significative del periodo sono quelle di seguito indicate:

– per il prezzo al consumo della benzina l’Italia si colloca al secondo posto, dopo l’Olanda, con 1,583 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 1,347 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 1,375 euro/litro; il delta prezzo è pari a +0,237 euro/litro (+17,57 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,208 (+15,11 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per le imposte totali della benzina l’Italia si colloca al secondo posto, dopo l’Olanda, con 1,023 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,801 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,830 euro/litro; il delta imposte totali è pari a +0,222 euro/litro (+27,78 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,193 (+23,36 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per il prezzo industriale della benzina l’Italia si colloca al settimo posto, con 0,560 euro /litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,546 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,546 euro/litro; il delta prezzo industriale è pari a +0,014 euro/litro (+2,59 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,014 (+2,59%) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per il prezzo al consumo del gasolio l’Italia si colloca al secondo posto, dopo la Svezia, con 1,459 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 1,259 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 1,261 euro/litro; il delta prezzo al consumo è pari a +0,200 euro/litro (ovvero +15,94 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,198 (+15,76 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per le imposte totali del gasolio l’Italia si colloca al secondo posto, dopo il Regno Unito, con 0,881 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,673 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,682 euro/litro; il delta imposte totali è pari a +0,208 euro/litro (+30,78 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,199 euro/litro (+29,20 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per il prezzo industriale del gasolio l’Italia si colloca al tredicesimo posto, con 0,579 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,585 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,579 euro/litro; il delta prezzo industriale è pari a -0,006 euro/litro (-1,13 %) sulla media comunitaria a 28 ed è coincidente con la media comunitaria a 19 Paesi;

– per le imposte di base (accisa + IVA sull’accisa) sulla benzina l’Italia si colloca al secondo posto, dopo l’Olanda, con un importo di 0,889 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,684 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,716 euro/litro; il delta imposte di base è pari a +0,205 euro/litro (+29,92 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,173 (+24,11 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per le imposte di base (accisa + IVA sull’accisa) sul gasolio l’Italia si colloca al secondo posto, dopo il Regno Unito, con un importo di 0,753 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,548 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,561 euro/litro; il delta imposte di base è pari a +0,205 euro/litro (+37,45 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,192 (+34,27 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per le accise sulla benzina l’Italia si colloca al secondo posto, dopo l’Olanda, con un importo di 0,728 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,562 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,591 euro/litro; il delta accise è pari a +0,166 euro/litro (+29,54 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,137 (+23,18 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per le accise sul gasolio l’Italia si colloca al secondo posto, dopo il Regno Unito, con un importo di 0,617 euro/litro, contro una media dei 28 Paesi pari a 0,451 euro/litro ed una media dei 19 Paesi di area euro di 0,464 euro/litro; il delta accise è pari a +0,166 euro/litro (+36,81 %) sulla media comunitaria a 28 ed a +0,153 (+32,97 %) sulla media comunitaria a 19 Paesi;

– per l’IVA sui due prodotti, l’Italia si colloca sopra le medie comunitarie, con un’aliquota del 22,00 %, contro una media dei 28 Paesi pari ad un’aliquota del 21,46 % ed una media dei 19 Paesi di area euro pari ad un’aliquota del 20,84 %.

ACCISE IVATE GASOLIO – 2011-2018 – EURO/LITRO

Che le accise nazionali italiane siano elevate non è una novità almeno dal 2011: al punto da incidere in media da gennaio 2011 a giugno 2018 per il 93 % della differenza del prezzo al consumo sulla media comunitaria per la benzina e per il 96 % per il gasolio.

E dal dicembre 2011 (il mese degli aumenti “mostro” delle accise del Governo Monti) al giugno 2018, il prezzo italiano della benzina è stato mediamente più elevato di quello della media comunitaria europea di 24,5 cent/litro e quello del gasolio di 22,6 cent/litro: la ragione è che le imposte nazionali sono state più elevate della media comunitaria europea di 23,7 cent/litro per la benzina e di 22,7 (ossia OLTRE il delta prezzo) per il gasolio.

Nel corso degli anni interi 2011-2017 al primo semestre 2018, in Italia l’accisa ivata (cioè la somma di accise e di IVA sull’accisa, esclusa l’IVA sul prezzo industriale) sulla benzina è passata da 0,717 euro/litro a 0,889 (+0,172 euro/litro e +23,99 %), mentre nella media dei Paesi dell’Unione di valuta euro è aumentata da 0,659 a 0,716 euro/litro (+0,057 euro litro e +8,65 %) e nella media di tutti i Paesi dell’Unione è aumentata da 0,632 a 0,684 euro/litro (+0,052 euro/litro e +8,23 %); in Italia l’accisa ivata sul gasolio è passata da 0,550 euro/litro a 0,753 (+0,203 euro/litro e +36,91 %), mentre nella media dei Paesi dell’Unione di valuta euro è aumentata da 0,481 a 0,561 euro/litro (+0,080 euro litro e +16,63 %) e nella media di tutti i Paesi dell’Unione è aumentata da 0,484 a 0,548 euro/litro (+0,064 euro/litro e +13,22 %), come evidenziato nei grafici allegati più sopra.

E questa è non una vecchia storia, ma una situazione attuale e perdurante: e se l’avventura bellica d’Abissinia finì, non così ancora quella della guerra dei conti pubblici.

ANDAMENTO DEI PREZZI NEL MESE DI GIUGNO

La media di GIUGNO dei prezzi nazionali Italia dei principali prodotti – rilevati su base settimanale e sulla modalità di servizio self dal MiSE – evidenzia uno scostamento in aumento  sulla media di maggio: il prezzo della benzina è rilevato a euro/litro 1,642 (contro 1,621 a maggio, con una variazione di +0,021 euro/litro e del +1,27 %), quello del gasolio è determinato in euro/litro 1,521 (contro 1,499 a maggio, con una variazione di +0,022 euro/litro e del +1,47 %) e, infine, per il gpl il prezzo è rilevato in euro/litro 0,670 (contro 0,653 a maggio, con una variazione di +0,017 euro/litro e del 2,56 %).

Sul fronte dei fondamentali di mercato, che incidono sul prezzo al consumo, la media mensile della quotazione del greggio Brent a giugno è stata di dollari/barile 74,35 (contro 76,93 a maggio, con un decremento di -2,58 dollari/barile e del -3,35 %), che, convertita in valuta comunitaria – il tasso di cambio da 1,1828 dollari per euro in media di maggio si è deprezzato a 1,1675 a giugno, con una variazione del -1,29 % -, vale 63,69 euro/barile (contro 65,05 a maggio, con un decremento di -1,36 euro/barile e del -2,09 %).

Le quotazioni dei prodotti finiti CIF Mediterraneo registrano per la benzina una media a giugno di 0,464 euro/litro – 717,98 dollari/tonnellata – [contro 0,471 a maggio (737,18 dollari/tonnellata), con un decremento di -0,007 euro/litro e del -1,49 %], per il gasolio una media a giugno di 0,481 euro/litro – 665,03 dollari/tonnellata – [contro 0,492 a maggio (688,24 dollari/tonnellata), con un decremento di -0,011 euro/litro e del -2,24 %].

Per il gpl i prezzi mensili medi di contratto Algeria per giugno registrano per il propano 249,50 euro/klt  [(530 dollari/tonnellata) contro 218,57 di maggio (470 dollari/tonnellata), con un aumento pari a +60,00 euro/klt e del +12,77 %] e per il butano 254,42 euro/klt [(540 dollari/tonnellata) contro 225,55 di maggio (485 dollari/tonnellata), con un incremento pari a +55,00 euro/klt e del +12,80 %].

Fermo il prezzo medio praticato del metano, che a giugno risulta pari a 0.962 euro/kg, contro ancora 0,962 della media di maggio.

Sul piano dei prezzi praticati – quali rilevati non dal campione usato per il prezzo Italia del MiSE, ma dalle comunicazioni giornaliere all’Osservaprezzi del MiSE -, i dati significativi nazionali medi di giugno (confrontati con i corrispondenti di maggio) risultano i seguenti:

  • benzina – petrolifere – self: 1,651 €/lt, su maggio (1,628) +0,023, +1,41 %;
  • benzina – petrolifere – servito: 1,793 €/lt, su maggio (1,768) +0,025, +1,41 %;
  • benzina – no-logo – self: 1,618 €/lt, su maggio (1,592) +0,026, +1,63 %;
  • benzina – no-logo – servito: 1,652 €/lt, su maggio (1,624) +0,028, +1,72 %;
  • gasolio – petrolifere – self: 1,523 €/lt, su maggio (1,499) +0,024, +1,60 %;
  • gasolio – petrolifere – servito: 1,672 €/lt, su maggio (1,644) +0,028, +1,70 %;
  • gasolio – no-logo – self: 1,494 €/lt, su maggio (1,467) +0,027, +1,84 %;
  • gasolio – no-logo – servito: 1,528 €/lt, su maggio (1,499) +0,029, +1,93 %;
  • gpl – tutta la rete – servito: 0,646 €/lt, su maggio (0,634) +0,012, +1,89 %.

Sul circuito extrarete i prezzi medi di giugno (anche in questo caso confrontati con quelli corrispondenti di maggio) risultano i seguenti:

  • benzina: 1,497 €/lt, su maggio (1,504) -0,007, -0,47 %;
  • gasolio: 1,385 €/lt, su maggio (1,392) -0,007, -0,50 %;
  • gpl: 725,66 €/1000 kg, su maggio (673,32) +52,34, +7,77 %.

La differenza tra i prezzi nazionali praticati della rete delle petrolifere contro quelli dei no-logo risulta mediamente a giugno così determinata:

  • benzina self: +0,033 €/lt (a maggio +0,036);
  • benzina servito: +0,141 €/lt (a maggio +0,144);
  • gasolio self: +0,029 €/lt (a maggio +0,032);
  • gasolio servito: +0,144 €/lt (a maggio +0,145).

La differenza tra i prezzi nazionali praticati nella modalità servito contro quelli praticati nella modalità self risulta mediamente a giugno così rilevata:

  • benzina petrolifere: +0,142 €/lt (a maggio +0,140);
  • benzina no-logo: +0,034 €/lt (a maggio +0,032);
  • gasolio petrolifere: +0,149 €/lt (a maggio +0,145);
  • gasolio no-logo: +0,034 €/lt (a maggio +0,032).

Le medie dei margini industriali lordi [=prezzo praticato –(imposte+quotazione prodotti finiti)] a giugno risultano le seguenti:

  • benzina – petrolifere – self: 0,152 €/lt, su maggio (0,126) +0,026, +20,63 %;
  • benzina – petrolifere – servito: 0,269 €/lt, su maggio (0,241) +0,028, +11,62 %;
  • benzina – no-logo – self: 0,125 €/lt, su maggio (0,097) +0,028, +28,87 %;
  • benzina – no-logo – servito: 0,153 €/lt, su maggio (0,123) +0,030, +24,39 %;
  • gasolio – petrolifere – self: 0,150 €/lt, su maggio (0,120) +0,030, +25,00 %;
  • gasolio – petrolifere – servito: 0,272 €/lt, su maggio (0,239) +0,033, +13,81 %;
  • gasolio – no-logo – self: 0,127 €/lt, su maggio (0,093) +0,034, +36,56 %;
  • gasolio – no-logo – servito: 0,154 €/lt, su maggio (0,120) +0,034, +28,33 %;
  • benzina – extrarete: 0,026 €/lt, su maggio (0,025) +0,001, +4,00 %;
  • gasolio – extrarete: 0,037 €/lt, su maggio (0,032) +0,005, +15,63 %.

Nel contesto dei prezzi dell’Unione Europea, a giugno l’Italia si colloca mediamente al terzo posto per il prezzo più alto per la benzina [1,645 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,406 (a maggio, al terzo posto con 1,616 euro/litro contro una media comunitaria di 1,388)] ed al primo posto per il gasolio [1,524 euro/litro contro una media aritmetica dei 28 Paesi della UE di 1,317 (a maggio, invece al secondo posto con 1,494 euro/litro contro una media comunitaria di 1,298)].

A giugno il prezzo al consumo della benzina è stato in Italia più elevato di +0,239 euro/litro della media comunitaria (a maggio di +0,228), le imposte sono state più elevate di +0,226 euro/litro della media comunitaria (a maggio di +0,222), il prezzo industriale è stato più elevato di +0,013 euro/litro della media comunitaria (a maggio di +0,006); il prezzo al consumo del gasolio è stato in Italia più elevato di +0,207 euro/litro della media comunitaria (a maggio di +0,196), le imposte sono state più elevate di +0,211 euro/litro della media comunitaria (a maggio di +0,208), il prezzo industriale è stato più basso di -0,004 euro/litro della media comunitaria (a maggio di -0,012).

A giugno, nelle quattro rilevazioni settimanali del MiSE e della Commissione Europea l’Italia si è collocata per due volte al secondo posto per il prezzo più elevato della benzina, per una volta al terzo e per una volta al quarto (nel mese di maggio per due volte al terzo posto per il prezzo più elevato della benzina e per due volte al quarto posto, nelle quattro rilevazioni settimanali), e si è collocata per tre volte al primo posto e per una volta al secondo per il prezzo più elevato del gasolio (nel mese di maggio per quattro volte al secondo posto per il prezzo più elevato del gasolio nelle quattro rilevazioni settimanali).

Una specifica analisi è dedicata ai prezzi praticati nella rete autostradale, in rapporto a quelli praticati sulla rete complessiva sia per la rete delle compagnie petrolifere che per quella dei no-logo, calcolati sulle medie settimanali del periodo determinato tra il 6 giugno ed il 3 luglio 2018, confrontate con le medie settimanali del periodo determinato tra il 2 maggio ed il 5 giugno 2018.

I prezzi praticati nazionali medi del periodo 6 giugno – 2 luglio (confrontati con i corrispondenti del periodo 2 maggio – 5 giugno 2018) risultano i seguenti:

  • benzina – petrolifere – self: 1,649 €/lt, su 02.05-05.06 (1,631) +0,018, +1,10 %;
  • benzina – petrolifere – servito: 1,793 €/lt, su 02.05-05.06 (1,771) +0,022, +1,24 %;
  • benzina – no-logo – self: 1,616 €/lt, su 02.05-05.06 (1,595) +0,021, +1,32 %;
  • benzina – no-logo – servito: 1,651 €/lt, su 02.05-05.06 (1,628) +0,023, +1,41 %;
  • benzina – autostrada – self: 1,743 €/lt, su 02.05-05.06 (1,727) +0,016, +0,93 %;
  • benzina – autostrada – servito: 1,907 €/lt, su 02.05-05.06 (1,891) +0,016, +0,85 %;
  • gasolio – petrolifere – self: 1,522 €/lt, su 02.05-05.06 (1,502) +0,020, +1,33 %;
  • gasolio – petrolifere – servito: 1,671 €/lt, su 02.05-05.06 (1,648) +0,023, +1,40 %;
  • gasolio – no-logo – self: 1,493 €/lt, su 02.05-05.06 (1,471) +0,022, +1,50 %;
  • gasolio – no-logo – servito: 1,528 €/lt, su 02.05-05.06 (1,503) +0,025, +1,66 %;
  • gasolio – autostrada – self: 1,618 €/lt, su 02.05-05.06 (1,602) +0,016, +1,00 %;
  • gasolio – autostrada – servito: 1,804 €/lt, su 02.05-05.06 (1,786) +0,018, +1,01 %.

La differenza tra i prezzi nazionali praticati della rete autostradale contro quelli della rete delle petrolifere del periodo 6 giugno – 2 luglio (confrontata con i corrispondenti del periodo 2 maggio – 5 giugno 2018) risulta la seguente:

  • benzina self: +0,094 €/lt (su 02.05-05.06 +0,096);
  • benzina servito: +0,114 €/lt (su 02.05-05.06 +0,120);
  • gasolio self: +0,096 €/lt (su 02.05-05.06 +0,100);
  • gasolio servito: +0,133 €/lt (su 02.05-05.06 +0,138).

La differenza tra i prezzi nazionali praticati della rete autostradale contro quelli della rete dei no-logo del periodo 6 giugno – 2 luglio (confrontata con i corrispondenti del periodo 2 maggio – 5 giugno 2018) risulta la seguente:

  • benzina self: +0,127 €/lt (su 02.05-05.06 +0,132);
  • benzina servito: +0,256 €/lt (su 02.05-05.06 +0,263);
  • gasolio self: +0,125 €/lt (su 02.05-05.06 +0,131);
  • gasolio servito: +0,276 €/lt (su 02.05-05.06 +0,283).

La differenza tra i prezzi nazionali praticati nella modalità servito contro quelli praticati nella modalità self del periodo 6 giugno – 2 luglio (confrontata con i corrispondenti del periodo 2 maggio – 5 giugno 2018) risulta così rilevata nelle tre reti:

  • benzina petrolifere: +0,144 €/lt (su 02.05-05.06 +0,140);
  • benzina no-logo: +0,035 €/lt (su 02.05-05.06 +0,033);
  • benzina autostrada: +0,164 €/lt (su 02.05-05.06 +0,164);
  • gasolio petrolifere: +0,149 €/lt (su 02.05-05.06 +0,146);
  • gasolio no-logo: +0,035 €/lt (su 02.05-05.06 +0,032);
  • gasolio autostrada: +0,186 €/lt (su 02.05-05.06 +0,184).

Tutte le elaborazioni sui prezzi in Italia, su base giornaliera, settimanale, mensile e progressiva, e nell’Unione Europea, su base mensile, sono pubblicate sul sito nazionale internet www.figisc.it e consultabili e scaricabili in formato pdf alla rubrica Prezzi & Consumi del sito stesso.

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