RAZIONALIZZAZIONE RETE: C’E’ IL DOCUMENTO DEL SETTORE

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Le Organizzazioni che operano nella distribuzione carburanti hanno sottoscritto martedì 14 presso la sede di Unione Petrolifera una proposta unitaria per la razionalizzazione della rete che è già stata girata al Ministero dello sviluppo economico, che a suo tempo aveva posto come condizione indispensabile e minima per intervenire normativamente che sui contenuti fosse raggiunto un accordo di tutta la filiera di settore.Il documento [che viene integralmente pubblicato di seguito] siglato da compagnie petrolifere, retisti ed organizzazioni dei gestori, è grosso modo corrispondente a quello votato [a maggioranza] dall’assemblea di ASSOPETROLI in data 26 marzo 2015. Tra i contenuti – oltre al rafforzamento dell’anagrafe degli impianti istituita presso il MISE in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane – i fatti salienti sono costituiti dall’inasprimento delle misure sugli impianti incompatibili [nuove specifiche per i casi di incompatibilità, sanzioni e chiusure coattive], una moratoria sulle bonifiche [in particolare per le strutture interrate], un condizionamento di natura urbanistica per le nuove aperture, con la previsione di abrogare la norma vigente che consente la localizzazione dell’impianto in deroga ai Piani regolatori comunali e prevedendone la realizzazione nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione commerciale, artigianale ed industriale, con l’esclusione delle aree agricole.

PROPOSTA PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE

<<6. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, la attuale banca dati esistente presso il Ministero dello sviluppo economico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è ampliata con l’introduzione di un’anagrafe degli impianti stradali di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale. A tal fine l’Agenzia delle dogane e dei monopoli trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2015, i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti. All’anagrafe potranno accedere, per consultazione, le Regioni, l’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle Dogane e il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete di cui alla Delibera CIP 12 settembre 1989 n. 18, la cui composizione, a partire dall’entrata in vigore della presente legge, è integrata con un rappresentante delle Regioni e un rappresentante dell’ANCI.

7. I titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l’obbligo di iscrizione all’anagrafe di cui al comma 6 entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’obbligo di iscrizione riguarda anche gli impianti in regolare sospensiva, con l’evidenza della data di cessazione della sospensiva medesima.

8. Contestualmente all’iscrizione nell’anagrafe di cui al comma 6 i titolari degli impianti dovranno obbligatoriamente presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, alla Regione competente, all’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio ed all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, attestante, che l’impianto di distribuzione carburante ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti la sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni regionali e come meglio precisate, ai soli fini della presentazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai successivi commi 16 e 17, ovvero che, pur ricadendo nelle fattispecie di incompatibilità, si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori di adeguamento il titolare dell’autorizzazione dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla compatibilità dell’impianto di cui al presente comma. La dichiarazione di cui al precedente periodo, sottoscritta dal titolare dell’autorizzazione, potrà essere corredata da deroga formale, disposta antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge dall’Amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente periodo potrà essere resa perizia giurata di tecnico abilitato.

9. Qualora l’impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8 e non si proceda al loro adeguamento, da completare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il titolare cessa l’attività di vendita di carburanti entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge e provvede al suo smantellamento. Contestualmente, l’Amministrazione competente dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio relativo allo stesso impianto, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, ai fini dell’aggiornamento dell’anagrafe di cui al precedente comma 6, alla Regione ed all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre l’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dichiara la contestuale decadenza della licenza di esercizio. Conseguentemente sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione dei carburanti.

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10. Il Ministero dello sviluppo economico riscontra che tutti gli impianti di distribuzione carburanti siano iscritti nell’anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione, dei dati in possesso delle Regioni e sulla scorta delle comunicazioni che, periodicamente, ai sensi dei commi 6, 9 e 11bis, verranno inoltrate allo stesso Ministero tanto dalle Amministrazioni locali quanto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

11. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 8 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell’autorizzazione la sanzione amministrativa di 5000 euro per ciascun mese di ritardo dal termine previsto per l’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 6, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per ciascuna mancata dichiarazione e diffida il titolare dell’autorizzazione o concessione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell’autorizzazione o concessione. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.

11bis Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero dello Sviluppo Economico dà prontamente comunicazione, all’ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio, alla Regione ed all’Amministrazione competente per territorio al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, che procedono per competenza entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e alla decadenza della licenza di esercizio, dandone comunicazione al Ministero stesso, essendo l’iscrizione all’anagrafe di cui al comma 6 requisito fondamentale per la validità del titolo autorizzativo o concessorio.

11ter Il rilascio al gestore dell’impianto del registro annuale di carico e scarico da parte dell’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per territorio dovrà essere subordinato alla verifica, accedendo all’anagrafe di cui al comma 6, che l’impianto sia iscritto all’anagrafe stessa e che sia stato dichiarato compatibile ai sensi del comma 8.

12. Nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione o concessione abbia dichiarato che l’impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità di cui al comma 8, e non abbia provveduto alla cessazione dell’attività di vendita carburanti entro 9 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico irroga al titolare dell’autorizzazione o concessione la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ciascun mese di ritardo rispetto alla data ultima prevista dalla presente legge per la cessazione dell’attività di vendita, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dispone la chiusura immediata dell’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti, di cui, sulla base del precedente comma 9, è già stata dichiarata la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio e della licenza di esercizio. I proventi della sanzione amministrativa di cui al presente comma spettano al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 per la quota del 30 per cento ed al Comune competente per territorio per la quota restante. La Guardia di finanza ovvero altri organi di polizia Giudiziaria, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, verificano l’effettiva chiusura degli impianti per i quali è stata disposta la cessazione immediata, anche a seguito della conseguente revoca della licenza di esercizio rilasciata dall’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, al fine di evitare abusi o frodi fiscali.

13. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto, dichiarato dal titolare compatibile ai sensi del comma 8, ovvero sia inutilmente decorso il termine per la conclusione dei lavori di adeguamento di cui al comma 9, l’Amministrazione competente per territorio dichiara la decadenza del titolo autorizzativo o concessorio comunicandolo alla Regione, dandone comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico e all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Contestualmente l’ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli dichiara la decadenza della licenza di esercizio afferente allo stesso impianto e sono risolti di diritto i relativi contratti per l’affidamento dell’impianto e l’approvvigionamento di carburante. Nelle fattispecie di cui al presente comma si applica altresì la sanzione di cui al comma 12.

15. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente alle date di cui al comma 9, sono inviate all’Amministrazione territorialmente competente per il rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, alla Regione competente e al Ministero dello sviluppo economico.

16. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all’interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:
a) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) situati all’interno di aree pedonali, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

17. Con riferimento alla dichiarazione di cui al comma 8, gli impianti ubicati all’esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono considerati incompatibili, in relazione agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale:
a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
b) impianti ricadenti all’interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;
c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto all’utenza quanto all’impianto stesso, avviene sulla carreggiata, come definita all’art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

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18. Le Regioni ed i Comuni, anche attraverso lo strumento dell’anagrafe degli impianti di cui al precedente comma 6), verificheranno che gli impianti di distribuzione carburanti in sospensione dell’attività rispettino le tempistiche e le modalità previste per il regime della sospensiva nelle relative norme regionali o provinciali.

19. L’art. 2, comma 1-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come modificato dal decreto legislativo 8 ottobre 1999, n. 346, è abrogato. Sono fatte salve le autorizzazioni per l’installazione di impianti di carburanti già rilasciate, le istanze presentate per le quali il relativo procedimento sia ancora in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge e gli interventi relativi a modifiche o ristrutturazioni degli impianti; in relazione a quest’ultime fattispecie gli impianti di distribuzione sono da ritenersi compatibili con qualsiasi destinazione di zona, salva l’esistenza di particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali nonché salve le limitazioni derivanti dalla disciplina delle zone territoriali omogenee A.

20. Fatte salve le norme in materia di prevenzione incendi, edilizie, ambientali, igienico sanitarie e di sicurezza sul lavoro, sono consentite le istallazioni degli impianti di carburanti all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade come definite nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della strada e successive modificazioni, nonché nelle zone definite nei PRG vigenti a destinazione commerciale, artigianale e industriale.

21. Al fine di razionalizzare la rete di distribuzione carburanti si favorisce la riduzione sostenibile del numero di punti vendita adottando, per gli impianti che chiuderanno entro tre anni dalla data di pubblicazione della presente norma, le procedure semplificate di dismissione di cui ai seguenti commi. Resta inteso che tali procedure troveranno applicazione con riferimento a tutte le aree ad eccezione dei casi in cui per le stesse aree non siano previsti specifici accordi contrattuali circa il loro ripristino.>>

Nota informativa
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