RINVIO e-FATTURA: DECRETO N. 79 DEL 28.06.2018
— 10 Luglio 2018Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 28.06.2018 è stato pubblicato il decreto legge n. 79 del 28.06.2018 che dispone la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti.
Il provvedimento statuisce il rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fattura elettronica per le cessioni di carburanti per autotrazione effettuate dagli esercenti nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA, nonché la sostituzione con la fattura elettronica della carta carburanti finora in uso per la documentazione dell’acquisto ai fini della deducibilità.
Rimane ferma la decorrenza dal 1° luglio 2018, invece, dell’obbligo di tracciabilità del pagamento degli acquisti di carburanti ai fini delle deducibilità IVA ed imposte dirette, sia pure permanendo la carta carburanti.
Inalterata (al 1° luglio 2018) rimane anche la decorrenza del credito di imposta al gestore per il 50 % degli oneri dei costi di commissione per i pagamenti in moneta elettronica, così come l’utilizzo in compensazione sulle imposte dovute di tale credito d’imposta a decorrere dal periodo di imposta 2019.
Il provvedimento di rinvio – pur lasciando ancora in sospeso, ad esempio, la questione della tassabilità del bonus sugli oneri della moneta elettronica – costituisce comunque una notevole eccezione nel panorama normativo di misure fiscali degli ultimi venticinque anni, in cui non si erano mai disposte deroghe ad hoc per una sola categoria, deroga che ha, per dir così, “rimediato” ad un’altra “eccezione”, quella della finanziaria 2017, che aveva disposto l’anticipazione, e solo per una categoria, di una norma fiscale generale.
Il “costo” preventivato del rinvio (cui si è data copertura su altre poste di bilancio) è stimato in 98,5 milioni di euro, scaglionato in 56,9 per l’esercizio 2018, 29 per l’esercizio 2019 ed infine 12,6 per l’esercizio 2020.
In allegato il testo del Decreto legge n. 079 del 28.06.2018, mentre le disposizioni della legge 205/2017 che riguardano la materia diventano ora quelle che pubblichiamo di seguito (in grassetto le correzioni apportate dal decreto legge pubblicato):
«LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.
Articolo 1
916. Le disposizioni di cui ai commi da 908 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019. A decorrere dalla medesima data l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
917. Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dai commi da 908 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1° gennaio 2019;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica [omissis].
920. All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».
921. All’articolo 2, comma 1, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».
922. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».
923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».
924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».
925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.
926. Sono abrogati:
a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;
c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.
927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018 ai commi 920, 921 e 926 si applicano dal 1° gennaio 2019. Le disposizioni di cui ai commi da 922 a 925 si applicano dal 1° luglio 2018.»