TESTO DEL DDL – LA PARTE CONTRATTUALE
— 13 Luglio 2026ART. 3
(Rapporti contrattuali in tema di gestione degli impianti di distribuzione)
- All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) ai commi 4, 12 e 13, le parole: «Ministero dello sviluppo economico», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica»;
- b) dopo il comma 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«14-bis. Nei casi di diretta conduzione operativa degli impianti, ovvero quando la stessa è affidata, anche attraverso contratti di comodato, dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione degli impianti, a una società terza controllata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero ad una società partecipata o collegata, quest’ultima, o il titolare, oltre che avvalersi di proprio personale, possono stipulare con un terzo che sia in possesso dei medesimi requisiti di cui all’articolo 1, comma 2-bis del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, un contratto per l’affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, nonché per quelli correlati, individuati ai sensi del comma 14-ter. Il contratto di affidamento ha una durata minima non inferiore a quattro anni, prevedendo altresì termini di preavviso e penali per l’anticipato recesso secondo quanto previsto ai sensi del comma 14 ter. L’affidatario si limita a gestire i servizi senza acquisire la proprietà del prodotto, senza assumere l’obbligo di licenza fiscale che rimane, ai sensi dell’articolo 25, comma 4, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in capo, al titolare o al comodatario dell’impianto. In caso di affidamento del complesso dei servizi di rifornimento, l’affidatario risponde solidalmente delle obbligazioni di cui all’articolo 25 comma 5 del predetto testo unico.
14-ter. Le parti di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 integrano obbligatoriamente, attraverso il procedimento negoziale ivi previsto, le condizioni normative minime di cui al comma 14-bis provvedendo alla:
a) eventuale definizione di livelli di tutela dell’affidatario più elevati di quelli minimi di cui al comma 14-bis;
b) specificazione dei servizi affidabili all’interno del perimetro previsto dal comma 14-bis;
c) previsione di un congruo termine di preavviso in caso di recesso dell’affidante;
d) previsione di una penale in caso di recesso dell’affidante, salvo giusta causa, proporzionale al corrispettivo residuo dell’affidamento sino all’originaria scadenza e comunque entro un limite massimo di 18 mesi;
e) definizione del corrispettivo dell’affidamento e di meccanismi di revisione del corrispettivo che si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, imprevedibili e indipendenti dalla condotta del prestatore di servizio, sempre che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell’importo complessivo;
f) eventuale specificazione delle modalità di svolgimento dei servizi per garantire la continuità del servizio di rifornimento nel rispetto delle disposizioni regionali e comunali;
g) eventuale previsione di clausole penali per gli inadempimenti o i ritardi del prestatore suscettibili di generare sanzioni amministrative o penali a carico del gestore, nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni e di clausole risolutive espresse per la grave violazione, da parte dell’affidatario, della legislazione in materia previdenziale e contributiva;
Le parti sono libere di disciplinare ulteriori aspetti contrattuali secondo le regoli generali in materia di obbligazioni e contratti.
14-quater. Decorsi centoventi giorni dall’avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo, la definizione delle condizioni normative integrative, di cui al comma 14-ter, è rimessa, su iniziativa della parte interessata, all’equo apprezzamento di un terzo arbitratore ai sensi dell’articolo 1349 del codice civile nei limiti di quanto previsto dal comma 14-bis, avuto riguardo allo stato del negoziato e alle eventuali intese parziali raggiunte dalle parti nell’ambito del medesimo, nonché agli accordi già sottoscritti. L’arbitratore è costituito da un collegio di tre esperti, rispettivamente designati a) dal titolare di autorizzazione o concessione degli impianti; b) dalle associazioni dei gestori; c) d’intesa dal Ministero delle imprese e del made in Italy e dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. In mancanza di designazione da parte del titolare dell’autorizzazione o concessione, o delle associazioni, suppliscono, d’intesa, i Ministeri. Il compenso dei componenti del collegio arbitrale è posto a carico delle parti in misura paritaria ed è determinato secondo criteri di congruità e proporzionalità, tenuto conto dell’attività effettivamente svolta, Con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri e i limiti dei compensi spettanti agli arbitratori. Rimane ferma, durante il termine di centoventi giorni previsto per il negoziato, la possibilità di attivare presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica la procedura di conciliazione di cui all’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ma la stessa deve concludersi nel termine indicato al primo periodo. Gli accordi raggiunti ai sensi del precedente periodo e del comma 14-ter sono depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
14-quinquies. I contratti con i quali il titolare dell’impianto affida i servizi rispettano le condizioni normative minime previste dal comma 14-bis nonché quelle definite ai sensi dei commi 14-ter e 14-quater o individuate ai sensi del comma 14-sexies. Le previsioni contrattuali in contrasto con le predette condizioni sono nulle e sono sostituite di diritto dalle clausole generali. I contratti stipulati nel rispetto delle condizioni minime, indicate nei precedenti commi, sono esclusi dal campo di applicazione della presunzione di parasubordinazione o subordinazione.
14-sexies. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cento, in alternativa alla negoziazione ai sensi del comma 14-ter possono applicare le clausole generali, comprese quelle economiche, degli accordi già sottoscritti da operatori aventi rilevanza nazionale, depositati ai sensi del comma 14-quater, purché il titolare ne dia preventiva e formale comunicazione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e nel contratto di affidamento sia preventivamente specificata l’adesione ad uno dei suddetti contratti. In tal caso, per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento i titolari fanno riferimento all’accordo depositato dal convenzionante.
14-septies. Sono in ogni caso esclusi dal campo di applicazione del contratto di affidamento di cui ai commi da 14-bis a 14-sexies gli impianti senza l’assistenza di personale e ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato, provvisti di sistemi automatizzati per la rilevazione dei dati, di terminali per il pagamento e di sistemi informatici per la gestione dei dati di carico e di scarico delle quantità di carburante. È altresì escluso l’affidamento di diverse e specifiche tipologie di servizi di natura non commerciale che non rientrano tra le attività di distribuzione carburanti e quelle aggiuntive di cui all’articolo 19, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57 (c.d. servizi «non oil»).
14- octies. Le medesime disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-septies si applicano agli impianti di distribuzione carburanti nelle aree di servizio autostradali. In tal caso la durata dei contratti di affidamento non può in alcun caso superare quella del contratto di subconcessione stipulato tra il concessionario autostradale e il subconcessionario autostradale affidatario del servizio di distribuzione. In caso di scadenza o risoluzione del contratto che disciplina i rapporti tra concessionario autostradale e subconcessionario autostradale affidatario del servizio distribuzione, tutti i contratti di affidamento sottoscritti sul presupposto della subconcessione stessa si intendono risolti di diritto alla stessa data.
- I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con i quali è stata affidata la gestione dell’impianto, spiegano effetti non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, se antecedente, fino alla loro naturale scadenza.
- Ai titolari di impianti che, che utilizzano tipologie contrattuali diverse dall’affidamento semplificato di cui all’articolo 28, commi 14-bis e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 nonché dai contratti previsti dall’articolo 28, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011, si applica, su documentata segnalazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori, la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro. La sanzione è comminata dal Ministero delle imprese e del Made in Italy nel rispetto del principio del contraddittorio, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero di impianti di rifornimento carburanti posseduto dall’azienda titolare di autorizzazione o concessione in cui sono utilizzate forme contrattuali diverse da quelle di cui sopra. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui all’articolo 5 comma 9. I comportamenti contrari a quanto previsto dall’articolo 28, commi da 14-bis a 14-octies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. Le sanzioni di cui al presente comma si applicano trascorsi 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Le stesse non si applicano durante il periodo di attività dell’arbitratore e nei 60 giorni successivi alla sua decisione.
ART. 4
(Disciplina dei rapporti economici di secondo livello in tema di gestione degli impianti di distribuzione e modifiche in ordine alla durata dei contratti di comodato)
- All’articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) le parole “sei anni” sono sostituite con le seguenti: “quattro anni”;
- b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente “I contratti si rinnovano automaticamente per un periodo di uguale durata, salvo comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore nei primi sei mesi dell’ultimo anno contrattuale.
- I contratti di cui al comma 1 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono validi fino alla loro naturale scadenza.
- All’articolo 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Decorsi centoventi giorni dall’avvio del procedimento negoziale, in assenza del raggiungimento di un accordo si applicano, su istanza della parte interessata, le disposizioni di cui all’articolo 28 comma 14-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli accordi comunque raggiunti sono depositati entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
«3-ter. I titolari di una rete con un numero di impianti di distribuzione non superiore a cento unità, in alternativa alla negoziazione di cui al comma 3, possono applicare le clausole degli accordi aziendali, nella loro integralità, già sottoscritti da operatori aventi rilevanza nazionale, depositati presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, purché ne diano preventiva e formale comunicazione al suddetto Ministero e alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori. In tal caso, per le reti che comprendono impianti oggetto di convenzionamento i titolari fanno riferimento all’accordo depositato dal convenzionante.».
«3-quater. Ai titolari degli impianti che, instaurano o mantengono rapporti contrattuali in assenza degli accordi di cui ai medesimi commi 3, 3-bis e 3-ter, si applica, su documentata segnalazione del gestore o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, la sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro per ciascun punto vendita fino ad un importo massimo di 200.000 euro. La sanzione è comminata dal Ministero delle imprese e del made in Italy, tenuto conto anche del livello di fatturato e del numero complessivo di impianti di rifornimento posseduti dal titolare. I proventi derivanti dall’irrogazione delle sanzioni di cui al periodo precedente sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo di cui all’articolo 5, comma 9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, prima dell’adozione del provvedimento di irrogazione della sanzione, assicura il previo svolgimento del procedimento di audizione del soggetto interessato, al quale è riconosciuta la facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento. Il procedimento sanzionatorio è concluso entro il termine di novanta giorni dalla medesima comunicazione, fatti salvi i casi di sospensione dei termini previsti dalla legge.».
- Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, commi 3-ter e 3-quater, della legge 5 marzo 2001, n. 57, i titolari di autorizzazione e concessione depositano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, gli accordi economici vigenti, nonché i nuovi accordi entro sessanta giorni della loro sottoscrizione. Il Ministero adotta le misure necessarie per assicurare la riservatezza di tali accordi.
