ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI? ALLORA CHIUDIAMO IL SELF!

ALTRI ADEMPIMENTI FISCALI? ALLORA CHIUDIAMO IL SELF!

La selfizzazione obbligatoria degli impianti di distribuzione carburanti risale al 2011: precisamente al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, all’articolo 28, commi 5 e 6, stabilisce quanto segue:

<<5. Al fine di incrementare l’efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

6. Per gli impianti già esistenti, l’adeguamento alle disposizioni di cui al comma 5 ha luogo entro un anno a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancato adeguamento entro i termini fissati si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinare in rapporto all’erogato dell’anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell’adeguamento.>>

Su questa selfizzazione obbligata, ormai datata, si innestano oggi nuovi, particolari adempimenti di natura fiscale – ovviamente obbligatori -, che si sommano ai tantissimi adempimenti già in capo ai gestori della distribuzione carburanti.

Infatti, il Decreto legislativo del 05/08/2015 n. 127 [«Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici»], all’articolo 2, comma 2, reca testualmente che «A decorrere dal 1° gennaio 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici».

La norma, come poi modificata dall’articolo 4, comma 6, lettera a), del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225, stabilisce anzi, più precisamente, che: «dal 1° aprile 2017 la trasmissione telematica dei corrispettivi di cui al comma 1 è obbligatoria “per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici”».

Nei vari provvedimenti succedutisi da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono state definite le caratteristiche tecniche di quelli che si possono definire «distributori automatici» – soggetti ai nuovi obblighi -, e, ancorché niente di preciso sia stato espressamente detto sui self della rete carburanti, le analogie sono decisamente rilevanti.

Sull’argomento, FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA hanno scritto nei giorni scorsi al Presidente del Consiglio, ai Ministri competenti, ai Presidenti delle Commissioni Parlamentari finanze ed attività produttive di Camera e Senato, ad Unione Petrolifera ed Assopetroli, la lettera che di seguito si pubblica.

Facendo doverosamente notare che la categoria «sia detto chiaro, è veramente stufa di essere periodicamente gravata di costi ed adempimenti che sarebbero di altri soggetti economici, al fine di sopperire all’incapacità di trovare altri e più stringenti strumenti di controllo», le tre organizzazioni, chiedendo di essere convocate, avvisano che «si vedrebbero costrette a ricorrere all’azione sindacale: in primis chiudendo i self service pre-pagamento e successivamente a proclamare la chiusura degli impianti su tutto il territorio nazionale».

<<Egregio Signor Presidente del Consiglio, signori Viceministri e Presidenti di Commissione,

le scriventi Federazioni, che organizzano i Gestori degli impianti stradali ed autostradali di distribuzione carburanti, intendono sottolineare, con forza, come alcune norme di carattere generale, messe a punto per combattere elusione ed evasione, finiscano invece per penalizzare una Categoria, quale la nostra, che della trasparenza ha fatto uno dei suoi tratti distintivi.

Purtroppo, per scarsa conoscenza dei fenomeni e dei meccanismi regolatori sedimentatisi nel corso di decenni nel settore, si rischia di far assimilare, nel caso di specie, i distributori automatici di alimenti e bevande alle apparecchiature self-service che, presso gli impianti di distribuzione carburanti, assicurano il servizio di rifornimento anche durante l’orario di chiusura del servizio manuale. E le differenze fra questi “segmenti” dell’attività economica, non è banale.

Per chiarire il quadro, proviamo a riassumere quali siano gli adempimenti del Gestore di un impianto di distribuzione carburanti lasciando che sia Lei, signor Presidente, a valutare se la natura del servizio prestata (ed i controlli) possono essere assimilati:

– i carburanti, prima di essere consegnati ai distributori, devono essere “nazionalizzati“, ovvero autorizzati preventivamente, per determinare l’equivalente Accisa che dovrà essere versata all’Erario;

– i carburanti escono dal deposito muniti di certificati (DAS), vidimati dall’Ufficio delle Dogane nei quali vengono riportati i volumi per ogni “scarico“, il peso delle singole quantità volumetriche e la temperatura del prodotto. Vengono quindi consegnati al Gestore che li immette nei serbatoi interrati;

– il Gestore che riceve il prodotto ha l’obbligo annotare i volumi introdotti nelle cisterne interrate in un apposito registro fiscale (UTF), vidimato annualmente dall’Agenzia delle Dogane;

– il Gestore, al momento dell’inizio dell’attività di distribuzione carburanti, ha l’obbligo di acquisire la licenza di esercizio (UTF): nella stessa licenza sarà chiaramente evidenziata la composizione dell’impianto e, cioè, quanti serbatoi, quanta capacità per ogni serbatoio (con vidimazione di una tabella di ragguaglio con la quale si dichiara il volume corrispondente ai centimetri “pescati” da un’asta metrica al momento della verifica delle giacenze anche da parte degli organi preposti), quante colonnine erogatrici (con modello e portata) e finanche le aste metriche graduate con le quali si misura il livello del carburante nelle cisterne interrate sono periodicamente controllate.

– ogni sera, alla chiusura dell’impianto, il Gestore ha l’obbligo di trasferire sul registro UTF la lettura dei contatori bollati presenti in ogni colonnina erogatrice che registra quanti litri sono stati venduti nell’arco della giornata: le colonnine sono legalizzate prima di essere installate, sona bollate nelle parti che potrebbero alterare la quantità e sono costantemente controllate dagli uffici metrici (o laboratori autorizzati dallo Stato) per verificare che non ci siano anomalie;

– circa una volta l’anno gli Uffici statali preposti ai controlli e, cioè, GdF e Agenzia delle Dogane, effettuano presso gli impianti di distribuzione verifiche periodiche per accertare la corrispondenza fra le quantità acquistate e immesse nei serbatoi e quelle vendute come risultanti dalle annotazioni sul registro UTF di “carico e scarico” vidimato dall’Agenzia delle Dogane ed annualmente chiuso, previo deposito dell’estratto della chiusura alla medesima struttura periferica dello Stato;

– il Gestore ha poi altri obblighi rispetto allo Stato ed al consumatore: comunicare il prezzo praticato all’Osservatorio Prezzi gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico ogni qualvolta subisca una variazione (e comunque almeno ogni sette giorni) e rendere ben visibile dalla carreggiata il totem recante i prezzi; in autostrada implementando il sistema cosiddetto di “benzacartellone“;

– il Gestore ha poi il registro dei corrispettivi sul quale annota, giornalmente gli incassi ( che non è altro il moltiplicatore dei litri erogati per il prezzo praticato al pubblico) e le fatture emesse (che verranno poi spedite all’Agenzia delle Entrate), il misuratore fiscale bollato per l’emissione di scontrini fiscali e il registro delle fatture e delle ricevute fiscali;

– il Gestore, al momento dello “scarico” (acquisto del carburante), paga interamente il prezzo industriale, l’Accisa e l’Iva al suo fornitore: Iva che, trimestralmente (salvo anticipi), versa allo Stato, e che corrisponde a quella sul proprio margine (considerando un margine medio di 3 €urocent/lt. il conto è presto fatto);

– in considerazione del sistema di controlli appena accennato il Gestore è stato esonerato (cfr. L. 413/1991 art. 12 c.2) dalla emissione di certificazione fiscale per la cessione di carburanti e lubrificanti per uso di autotrazione;

– i ricavi del Gestore vengono determinati al netto del prezzo corrisposto al fornitore così come disciplinato dal DPR 600/73, art. 18 c.10 come modificato dalla L. 232/2016 ART. 1. C.10)

Ci sembra di poter dire, sulla scorta di questa incompleta e sommaria elencazione che se si intendono scovare veramente gli evasori o gli elusori, bisogna volgere lo sguardo verso soggetti che non hanno neppure la centesima parte degli oneri e dei controlli cui è posta la nostra Categoria. Una Categoria che, sia detto chiaro, è veramente stufa di essere periodicamente gravata di costi ed adempimenti che sarebbero di altri soggetti economici, al fine di sopperire all’incapacità di trovare altri e più stringenti strumenti di controllo.

Infine, le scriventi intendono richiamare la loro attenzione sull’affastellamento di norme e provvedimenti che appaiono contraddittori quando non direttamente assunti al fine di penalizzare un operatore economico anziché un altro; l’esempio migliore è quello delle colonnine erogatrici che sono affidate al Gestore per svolgere la sua attività: qualcuno immaginando di poterle equiparare alle bilance ha stabilito che “l’utente metrico” cioè il soggetto che ha le responsabilità di tutelare la fede pubblica, sia egli stesso anche se non può, a pena di rescissione hic e nunc del contratto di affidamento (e relativa denuncia penale per manomissione dei sigilli) in uso gratuito, intervenire in alcun modo sull’attrezzatura.

Stesso ragionamento per le acque di prima pioggia delle quali il Gestore -responsabile penalmente – deve garantire che non siano inquinate e correttamente immesse in fogna, con una ulteriore aggravante, più piove e più paga : ma il Gestore non può fare alcun lavoro sull’impianto e non si capisce, poi, se la stessa norma sia stata applicata al altre Categorie che, pure, dovrebbero garantire la corretta raccolta e smaltimento delle acque (cortili, marciapiedi, fermate degli autobus, ecc.)

I Gestori non possono più essere considerati (cfr. onerosità sulle transazioni con moneta elettronica che erodono circa il 60% del loro margine lordo, tassa camerale calcolata sul volume d’affari complessivo e non al netto del prezzo riconosciuto al fornitore come previsto dalla norma) il “capro espiatorio” che consente il superamento di tutte le contraddizioni del sistema: occorre ripristinare quella certezza del diritto che non può essere garantita ad alcuni (con esclusione decretata dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate) e negata ad altri.

I Gestori chiedono che siano loro riservate le stesse condizioni ed aspettano che, per una questione di equità, altre Categoria siano obbligate alla comunicazione dei prezzi (a pena di sanzione – se non c’è recidiva – di oltre 1.000,00 €uro per ogni mancata comunicazione settimanale), che anche altri (a partire da tutti i generi di prima necessità) siano sottoposti allo stesso trattamento, che venga rispettato il proprio lavoro al servizio della comunità.

Signor Presidente, le scriventi Federazioni che da mesi chiedono invano ed inutilmente a Governo e Parlamento l’apertura di un tavolo di confronto sulle modificazioni strutturali del settore e sulle contraddizioni del sistema, intendono mettere la parola fine ad una “rappresentanza per interposto soggetto” e chiedono, quindi di partecipare attivamente – apportando la loro conoscenza dei fenomeni – alla costruzione delle decisioni. Anche rappresentando le difficoltà ad utilizzare (spesso in due mq.) attrezzature informatiche complesse ed a stipulare, obbligatoriamente, contratti per la gestione di posta elettronica e posta certificata.

Infine, visto che fino ad ora la pazienza non ha consentito di cogliere alcun risultato, nel caso perdurasse il silenzio ed i processi trovassero conclusione ed applicazione fuori dalle norme che il Parlamento ha varato a “tutela” di questa Categoria in un mercato che non esiste in quanto saldamente in mano a soggetti che controllano – direttamente o indirettamente – tutta la filiera, le scriventi Federazioni si vedrebbero costrette a ricorrere all’azione sindacale. In primis chiudendo i self service pre-pagamento e, successivamente, a proclamare la chiusura degli impianti su tutto il territorio nazionale.

Le scriventi, in attesa della fissazione della data per realizzare l’incontro richiesto, rimangono a disposizione per ogni ulteriore e necessario approfondimento.>>

Nota informativa
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