ESSO: RICHIESTA VERTENZA COLLETTIVA AL MISE
— 26 Marzo 2017Prot. 42/2017
Roma, 13 marzo 2017
Gent.ma On.le Teresa BELLANOVA
Vice Ministro Sviluppo Economico
Egr. Ing. Gilberto DIALUCE
Direttore Generale Direzione Energia MISE
Egr. Ing. Claudio SPINACI
Presidente UNIONE PETROLIFERA
Egr. Ing. Giovanni MURANO
Presidente ESSO ITALIANA SRL
Oggetto:
Apertura vertenza collettiva vs ESSO ITALIANA SRL ex art. 1, comma 6 Decreto Leg,vo 11 febbraio 1998, n, 32.
Gentilissima Signora Vice Ministra, egregi Signori,
le nostre Federazioni hanno ripetutamente invitato la ESSO ITALIANA SRL e gli operatori petroliferi coinvolti nella nota operazione di “Branded Wholesale” (cessione da parte della medesima ESSO ITALIANA SRL di “pacchetti” di impianti stradali di distribuzione carburanti e concessione di una licenza di Marchio con obblighi di acquisto dei prodotti ESSO con carattere di esclusività per alcuni primi anni e una minima riduzione per anni a venire) al mantenimento delle condizioni economiche e normative a favore dei gestori coinvolti nella cessione medesima, sulla scorta della valenza “erga omnes” degli Accordi nazionali aziendali, sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, Legge n. 57 del 5 marzo 2001.
Di tali ripetute comunicazioni, contenenti il nostro sollecito al rispetto degli Accordi predetti, copie sono state inviate anche alla attenzione del Ministero dello sviluppo economico al fine di rappresentare lo stato di profonda violazione delle più elementari norme poste a tutela di una categoria di piccole imprese di gestione che avrebbe, lo ribadiamo solo per tesi paradossale, solo il diritto di rinunciare alla propria attività ove si rifiutassero di accettare le nuove condizioni economiche imposte inaudita altera parte dai nuovi operatori petroliferi, nella totale inerzia della stessa ESSO ITALIANA SRL che si ritiene, arbitrariamente, illegittimamente, estranea alle sorti della rete “ceduta“.
Anche se permane la “costanza contrattuale” ed i Gestori continueranno ad esporre il marchio ESSO; a negoziare carte aziendali, ad applicare procedure promozionali definite dall’Azienda cedente. Insomma un vero e proprio aggiramento della normativa posta a tutela dei Gestori dalla Legge.
Le nostre Federazioni, di contro, mentre si stanno attivando per la migliore tutela dei propri associati nei confronti di questi nuovi operatori petroliferi anche sul piano giurisdizionale tenuto conto dell’arrogante rifiuto di tutti gli operatori medesimi ad un confronto teso a definire stabili relazioni sindacali previste dalle Leggi (32/98 – 57/01 – 27/12), ritengono che sia fondamentale il carattere di “triangolarità contrattuale” venutosi a determinare per effetto delle citate cessioni.
Ad aggravare lo stato di precarietà del nuovo rapporto , interviene anche il distorto utilizzo degli accantonamenti annuali previsti per il fondo di fine gestione (versati al CIPREG o trattenuti presso la ESSO): anche questo – di esclusiva proprietà del Gestore – è stato ceduto ai
nuovi acquirenti che non intendono dare alcuna continuità ai versamenti configurando, di fatto, la costituzione di una consistente provvista nelle mani degli acquirenti che finisce per diventare la liquidità necessaria a perfezionare l’acquisto dall’Azienda cedente.
In altri termini, i gestori “ceduti” sono tenuti sostenere e rispettare tutti gli obblighi ed i gravami connessi alla tutela dei Marchi e dei Segni distintivi della ESSO ITALIANA SRL, ad accettare le forme di pagamento mediante Carte aziendali riservate a clientela predeterminata, ad indossare e fare indossare ai propri collaboratori le divise della ESSO ITALIANA, a rispettarne ovviamente gli elementi fondanti del Codice Etico della ESSO ITALIANA SRL, a garantire la qualità dei prodotti commercializzati, in breve a continuare nella consueta attività di distribuzione carburanti esercita negli impianti stradali concessi in affidamento in uso gratuito dalla compagnia petrolifera, ma ad avere un trattamento economico e normativo ridotto del 50% medio complessivamente considerato, per effetto del generalizzato rifiuto di applicare, da parte del nuovo “proprietario” fornitore in esclusiva dei carburanti, integralmente gli Accordi nazionali pienamente vigenti ed operanti nei confronti dei sempre più residui gestori i cui impianti sono al momento rimasti di proprietà della ESSO ITALIANA.
Al di là di argomentazioni che pure sarebbero meritevoli di attenzione politica e programmatoria sulla progressiva uscita dal mercato della distribuzione carburanti di parte della Industria petrolifera italiana a favore di operatori terzi privi di visione strategica, questa situazione paradossale si è ma ormai diffusa su circa 500 impianti ceduti negli ultimi anni dalla compagnia secondo il cosiddetto “Modello Grossista” e sta determinando un gravissimo pregiudizio economico ai danni dei gestori coinvolti, i quali ultimi, lo ribadiamo, non possono considerare quale loro libera scelta quella di abbandonare l’attività, bensì validamente ritengono che le condizioni di sostenibilità previste dagli Accordi nazionali sottoscritti con la ESSO ITALIANA SRL secondo le normative vigenti debbano essere interamente applicati, proprio in funzione degli obblighi e delle logiche commerciali e contrattuali connesse al Marchio ed ai segni distintivi.
In forza del quadro appena delineato, a fronte del ripetuto silenzio in merito manifestato dagli operatori petroliferi “terzi” e dalla stessa ESSO ITALIANA che si dichiara “estranea” alle nuove dinamiche contrattuali prodotte dalla “cessione“, siamo con la presente a richiedere con carattere di estrema urgenza l’apertura di una “Vertenza collettiva” ai sensi del Decreto Leg.vo 32/98 al fine di individuare le oggettive responsabilità economiche e contrattuali della ESSO ITALIANA SRL in merito e quelle, in solido, dei nuovi operatori petroliferi interessati dal “Modello Grossista“. E ciò, anche al fine di evitare l’apertura di un diffuso e capillare contenzioso volto, anche giudizialmente, a ridare certezze ai gestori degli impianti carburanti coinvolti in tale processo.
FAIB – FEGICA – FIGISC