AUTOSTRADE 2: ENI RIBALTA IMPEGNI COI CONCESSIONARI AI GESTORI
— 13 Settembre 2016
ENI manda ai gestori autostradali delle aree di servizio di cui si è aggiudicata l’affidamento con gli ultimi bandi una mail in cui scrive che «al momento della formale riattivazione in capo ad eni s.p.a. del servizio di distribuzione di prodotti carbolubrificanti ed attività accessorie presso l’Area di Servizio in oggetto, i seguenti contratti in essere [comodato, fornitura in esclusiva, affitto di azienda] tra la Scrivente e la Vostra Società, cesseranno definitivamente», pertanto «In tale contesto, sarà cura della Scrivente, non appena verrà stipulata la nuova convenzione di servizio con Autostrade per l’Italia s.p.a. (la “Convenzione“), proporVi, per la relativa sottoscrizione un nuovo contratto di comodato di nove anni, un collegato contratto di fornitura in esclusiva di prodotti carbo-lubrificanti; un contratto di affitto d’azienda, collegato al summenzionato rapporto di comodato, della durata di 9 anni….». Precisando che «a tali contratti sarà allegata la Convenzione. Taluni degli impegni ivi previsti graveranno infatti anche sul soggetto gestore e sull’affittuario. Laddove intendiate ricevere da subito stralcio dello schema di detta Convenzione, Vi invitiamo a sottoscrivere …. Nel caso in cui non foste interessati ad accettare la presente proposta, sarà nostra cura contattarVi per definire le necessarie attività di subentro di una nuova gestione».
Immediata la risposta delle Organizzazioni di categoria, FAIB Autostrade, FEGICA ed ANISA, che scrivono all’azienda, ASPI, AISCAT ed ai Ministeri competenti [MIT e MISE] quanto segue:
<<Oggetto: Applicazione principio continuità gestionale ex legge 1034/1970 e Decreto Interministeriale del 7.8.2015. Rinnovo contratti di gestione. Diffida.
A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dai propri associati, le scriventi Federazioni sono venute a conoscenza che codesta azienda, a fronte dell’obbligo che la normativa di cui all’oggetto le ha posto in capo avuto riguardo il rispetto del principio della continuità gestionale, sta richiedendo l’adesione dei gestori delle aree di servizio di cui si è aggiudicata l’affidamento dei servizi carbolubrificanti, ad un complesso nucleo contrattuale, all’interno del quale figurano obblighi ed impegni che si pretenderebbe di imporre unilateralmente a carico di tali gestori.
Obblighi ed impegni che, oltre a rendere del tutto squilibrata la relazione contrattuale tra le parti, appaiono evidentemente in contrasto con le leggi speciali del settore carbolubrificanti (in particolare il d.lgs. 32/1998, la legge 57/2001, la legge 27/2012) e con gli Accordi collettivi interprofessionali (in particolare gli Accordi interprofessionali del 29.7.1997, 23.7.1998, 8.7.2002, 4.12.2002) ed aziendali (in particolare gli Accordi collettivi di colore del 13.7.2010, 25.11.2010, 12.4.2011), sottoscritti e vigenti ai sensi e per gli effetti delle medesima normativa richiamata.
In altre parole, codesta azienda invece di dare correttamente seguito al principio della continuità gestionale previsto dalla normativa, pretenderebbe di “scambiare” l’esecuzione di un tale obbligo con il trasferimento surrettizio sulle gestioni di quel complesso sistema di oneri economici ed obbligazioni che la medesima azienda non poteva che assumere esclusivamente su di sé al momento del deposito delle proprie offerte vincolanti che le hanno consentito di aggiudicarsi le gare e di cui le suddette gestioni non hanno potuto avere alcuna conoscenza diretta o indiretta, né tantomeno assumerne alcun tipo di condivisione.
Mentre, al contrario, l’azienda era perfettamente a conoscenza che i gestori avrebbero certamente, in forza della legge 1034/1970 e dei già citati Accordi del 2002, oltreché del Decreto Legislativo del 7.8.2015, avuto diritto a proseguire la loro attività indipendentemente dal soggetto aggiudicatario del servizio e dagli impegni che quest’ultimo avrebbe deciso di assumere su di sé per aggiudicarsi l’affidamento del medesimo servizio.
A tale proposito, non è superfluo sottolineare come le scriventi Federazioni hanno avuto modo già in precedenza di notificare anche a codesta azienda, prima in qualità di concorrente all’aggiudicazione dei suddetti servizi e poi di affidatario, una diffida stragiudiziale, notificata ad ENI in data 22 ottobre 2003 (“….. non partecipare a gare ovvero a non sottoscrivere impegni discendenti da bandi di gara o da Convenzioni …… ove queste fossero in contrasto con la richiamata normativa racchiusa nella Legge 1034/70, nel DPR 1269/71, nella Legge 496/99 e 57/01, nonché del Regolamento CE 2790/99 ed in contrasto con i contenuti delle intese sottoscritte in sede di Ministero delle Attività Produttive in data 8/7 e 4/12/2002. Ovvero ….. a sopportare integralmente i costi diretti, indiretti complementari e/o comunque connessi …..”.) e numerose successive comunicazioni formali di identico contenuto (tra cui quelle datate 29.10.03, 15.1.04, 11.11.04, 24.5.06, 21.12.2006, 17.3.2008) in materia di oneri discendenti l’esercizio delle attività svolte presso le aree di servizio poste lungo la viabilità autostradale.
Per altro ed ulteriore verso, non può essere taciuto il fatto che alcuni dei suddetti obblighi ed impegni costringerebbero, se assunti, le gestioni ad accollarsi, direttamente o indirettamente, nuovi e gravosi oneri economici, in assenza di alcun impegno corrispettivo aziendale, né giustificazione commerciale.
Tutto questo – oltre ad andare evidentemente nella direzione opposta ai principi ispiratori ed agli obiettivi posti da Antitrust e Ministeri competenti al momento del varo del suddetto Decreto Interministeriale, nelle cui premesse si richiama letteralmente il “fine di rendere economicamente sostenibile la gestione delle aree di servizio”- aggraverebbe in via crescente il pregiudizio ed il danno ingiusto già arrecato alle gestioni con altri comportamenti aziendali già precedentemente più volte denunciati e a tutt’oggi non ancora rimossi.
In modo particolare ed esemplificativo, ci si riferisce:
a) alla imposizione di condizioni e prezzi ingiustificatamente alti e del tutto discriminatori che impediscono a numerose gestioni di concorrere adeguatamente sul mercato ed hanno già determinato una contrazione sensibile dei volumi di vendita sia dei prodotti carbolubrificanti – sui quali, come è noto, grava l’obbligo di fornitura in esclusiva – che delle attività correlate (cfr. le comunicazioni congiunte Faib-Fegica-Anisa del 5.11.2015, 12.2.2016, 2.8.2016, 3.8.2016);
b) all’indisponibilità aziendale del tutto immotivata al rinnovo ed all’adeguamento degli Accordi collettivi economico-normativi previsti ex lege ed ormai scaduti da circa cinque anni; cosa che impedisce alle gestioni non solo ogni possibilità previsionale per la conduzione della propria impresa, ma persino di fare fronte alle obbligazioni necessariamente assunte verso i terzi e la Pubblica Amministrazione. É appena il caso di accennare al fatto che eni abbia incomprensibilmente inteso lasciare cadere nel vuoto la proposta di Accordo con cui le scriventi Federazioni avevano prodotto uno sforzo di sintesi pressoché conclusivo delle differenti posizioni espresse nel confronto negoziale (cfr., da ultimo, la comunicazione congiunta Faib-Fegica-Anisa del 28.7.2016);
c) al rifiuto illegittimo a fare fronte e dare esecuzione agli impegni, anche economici, assunti attraverso i suddetti Accordi collettivi vigenti, nonostante anche il Decreto Interministeriale del 7.8.2015, da ultimo, faccia esplicito richiamo agli affidatari dei servizi carbo-lubrificanti al rispetto delle leggi speciali di settore di cui i medesimi Accordi collettivi sono diretta conseguenza (cfr. la comunicazione congiunta Faib-Fegica-Anisa del 4.7.2016).
Alla luce di quanto qui rilevato, le scriventi Federazioni invitano e diffidano codesta azienda a ritirare immediatamente le cosiddette “proposte” avanzate verso i gestori di cui in premessa e di riformularle in modo tale che le stesse siano coerenti con il quadro normativo di riferimento già richiamato e con gli Accordi collettivi vigenti, oltreché con i principi di correttezza, lealtà e buona fede che dovrebbero sempre ispirare l’esecuzione dei contratti.
Inoltre, avuto riguardo i comportamenti sopra denunciati ai punti a), b) e c), le medesime scriventi invitano e diffidano nuovamente codesta azienda al rispetto integrale della normativa vigente e dei discendenti Accordi collettivi sottoscritti, con particolare riferimento alle prescrizioni di legge tese a garantire, anche nell’interesse dei consumatori, prezzi e condizioni di approvvigionamento dei carburanti equi e non discriminatori.
Infine, tenuto conto del rilievo dei comportamenti sopra denunciati, si richiede alle Istituzioni emananti il Decreto Interministeriale in oggetto e gli altri soggetti che leggono per opportuna conoscenza, di valutare ed attuare gli interventi propri rispettivamente delle peculiari competenze di ciascuno.
Le scriventi Federazioni, nonostante il comportamento aziendale continui inspiegabilmente ad essere contrassegnato nei fatti da atteggiamenti in aperto contrasto con il quadro regolatorio oltreché con l’affermata volontà di ricomporre un grado di relazione stabile con la categoria, ritengono opportuno, nell’interesse generale, produrre un nuovo richiamo ad Eni volto al costruttivo confronto negoziale, che le medesime scriventi sollecitano nuovamente ed a cui confermano la loro piena disponibilità, all’unica condizione che non venga scambiata per una predisposizione alla supina accettazione di posizioni monolitiche, pregiudiziali e chiuse ad ogni costruzione dialettica.
Si rimane in attesa di un cortese riscontro.>>
Analoga comunicazione dovrà essere inviata dai Gestori interessati ad ENI, nella quale, oltre ai contenuti già sopra richiamati, le singole gestioni riaffermano «formalmente la ferma volontà di avvalersi del diritto alla cosiddetta continuità gestionale previsto dall’art. 16 della legge 1034/1970 e dall’art. 19 del DPR 1269/1971, nonché regolato nei termini attuativi per l’attuale tornata di rinnovo degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti, dal Decreto Interministeriale del 7.8.2015» ed invitano e diffidano l’azienda «a ritirare la “proposta” oggetto della Vostra comunicazione in oggetto e riformularla in modo tale che la stessa sia coerente con il quadro normativo di riferimento già richiamato e con gli Accordi collettivi vigenti».