AUTOSTRADE: DIFFIDA STRAGIUDIZIALE SU CONTRATTI & CONDIZIONI
— 11 Dicembre 2016ANISA, FAIB Autostrade e FEGICA hanno inviato nei giorni scorsi un «atto di significazione e diffida stragiudiziale» – nei confronti praticamente di tutto il mondo degli affidatari dei servizi in subconcessione: API, AUTOGRILL, CHEF EXPRESS, ENI, ESSO ITALIANA, EUROPAM, KUWAIT PETROLEUM ITALIA, MAGLIONE, TAMOIL ITALIA e TOTALERG -, 1) «a non assumere alcun onere, obbligazione e impegno nei confronti di terzi soggetti, che comportino il loro trasferimento in capo al Gestore», 2) «a non pretendere, né in ogni caso a concludere a pena di nullità contratti di alcun genere ed a qualunque titolo con il Gestore, la cui natura giuridica ovvero le cui clausole, in tutto o in parte, siano difformi dal dettato normativo», 3) «a dare corretto seguito alle disposizioni di legge che prescrivono l’obbligo per ciascun titolare di concessione/ autorizzazione e fornitore, nonché, nel caso specifico, affidatario dei servizi carbolubrificanti, di regolare le condizioni economico/ normative del rapporto contrattuale con il Gestore attraverso la definizione di Accordi collettivi aziendali»
Di seguito il testo del ponderoso documento:
<<…PREMESSO CHE
a) la distribuzione dei prodotti carbolubrificanti lungo la viabilità autostradale è classificata “pubblico servizio” ed è perciò soggetta a concessione;
b) proprio a motivo del permanere del regime concessorio, pur in presenza dei differenti provvedimenti assunti allo scopo di liberalizzare il settore della distribuzione carburanti, il Legislatore ha previsto esplicitamente che rimanesse in vigore il d.l. n.745 del 26.10.1970, convertito, con modificazioni, con la legge n.1034 del 18.12.1970, nonché il DPR n.1269 del 27.10.1971, contenente norme regolamentari ed attuative della richiamata legge n.1034/1970;
c) nella condizione di vigenza della richiamata normativa, integrata dalla legislazione speciale di settore, i titolari degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti – ove pure fossero accorpati ed integrati sulla specifica area di servizio con l’affidamento del servizio ristorazione – che non intendono prestare tali servizi attraverso proprio personale dipendente, possono affidare a terzi la gestione delle aree di servizio tassativamente attraverso tipologie contrattuali predefinite dalla legge, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute e, nello specifico, devono prevedere la cessione assolutamente gratuita del complesso di beni e attrezzature volte alla esplicazione dei medesimi servizi, associata alla fornitura/somministrazione dei prodotti, senza che il suddetto affidatario possa far gravare sul Gestore oneri ed obblighi che siano in contrasto con il disposto legislativo;
d) la medesima richiamata normativa introduce il cosiddetto principio della continuità di gestione, intimamente connesso alla concessione di cui è oggetto l’area di servizio;
e) il d.lgs. 32/1998, così come in seguito modificato ed integrato con l’art. 19 della legge 57/2001 e l’art. 17 delle legge 27/2012, prescrive che i rapporti economico/ normativi tra titolari di concessione/ autorizzazione e fornitori ed i Gestori, ivi compresi quelli relativi alle attività cosiddette non-oil integrative a quella di distribuzione carburanti, siano regolati attraverso la definizione di Accordi collettivi – classificati come interprofessionali ovvero aziendali, a secondo delle differenti competenze assegnate dalla medesima normativa richiamata – sottoscritti con le Organizzazioni di categoria dei Gestori più rappresentative a livello nazionale;
f) in particolare, il già citato art.19 della legge 57/2001 stabilisce che gli Accordi collettivi di tipo aziendale abbiano ad oggetto i criteri di formazione dei prezzi dei prodotti carburanti consentiti dal Regolamento (UE) n.330/2010 e, segnatamente, il prezzo di cessione, il prezzo raccomandato, il prezzo massimo;
g) assegnando al contenuto dei suddetti Accordi collettivi l’efficacia erga omnes, il già citato d.lgs. 32/1998 introduce la cosiddetta clausola di protezione, dichiarando la nullità in fatto e in diritto di ogni clausola o condizione contrattuale posta in difformità;
h) prima in data 8 luglio e poi 4 dicembre 2002 sono stati sottoscritti ai sensi e per gli effetti della già richiamata normativa speciale di settore, in sede di Ministero dello sviluppo economico, due Accordi interprofessionali tra i titolari di concessione, autorizzazione e fornitori e le Organizzazioni di categoria dei Gestori più rappresentative a livello nazionale;
i) con i suddetti Accordi del 2002 è stato essenzialmente previsto e condiviso
I) che il principio della continuità di gestione viene concretamente attuato attraverso la continuazione del contratto di gestione vigente al momento della gara per l’affidamento dei servizi fino alla sua naturale scadenza, anche nel caso di nuovo e differente affidatario che quindi, di fatto, subentra nel contratto di gestione vigente al momento della gara;
II) che nelle Convenzioni relative all’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti deve essere ribadito che i rapporti tra Affidatario e Gestore sono regolati dalla normativa vigente e dai discendenti Accordi collettivi in vigore;
III) che, di conseguenza, il Gestore assume gli obblighi di cui alla Convenzione, sempreché siano compatibili con la richiamata normativa;
j) tali suddetti Accordi del 2002 vengono esplicitamente richiamati anche nel Decreto Interministeriale del 7.8.2015 emanato di concerto dal Ministero Infrastrutture e Trasporti e dal Ministero dello sviluppo economico che richiama tra le sue fonti anche la normativa sopra citata;
k) il suddetto Decreto Interministeriale del 7.8.2015 prevede essenzialmente:
I) che, al solo esplicito scopo di rimuovere la criticità rappresentata dalla differente scadenza delle Convenzioni e dei Contratti di gestione e per uniformarne contestuale avvio e durata, il principio della continuità gestionale, già previsto ex lege, in occasione dell’attuale tornata di gare per l’affidamento dei servizi carbolubrificanti sia attuato attraverso il rinnovo dei suddetti Contratti di gestione già esistenti tra l’assegnatario del nuovo affidamento ed il Gestore precedentemente contrattualizzato, contestualmente al momento del perfezionamento del nuovo affidamento relativo a ciascuna singola area di servizio;
II) che l’esecuzione del rapporto contrattuale tra affidatario e Gestore deve essere regolato in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti e che apposito richiamo al rispetto delle normative in materia di rapporti contrattuali per l’affidatario deve essere inserito nelle stesse procedure di gara;
III) che le Convenzioni debbono essere concepite per consentire le attività di vendita di beni e servizi per consentire la piena applicazione dell’art.17 della legge 27/2012 in materia di attività cosiddette sottopensilina riservate al Gestore;
IV) che, a questo ultimo proposito e più nel particolare, sia sempre consentito al Gestore l’esercizio dell’attività di cosiddetto convenience-store sottopensilina, oltre a confermare le attività di somministrazione/ ristorazione già in precedenza attive e autorizzate;
V) che l’accettatore automatico di banconote e carte di credito cosiddetto pre-pay possa essere utilizzato esclusivamente durante il turno notturno e solo nelle 71 AdS nominalmente individuate nell’allegato 4 al Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali, contenuto nel suddetto Decreto Interministeriale;
l) il sopra citato art.17 della legge 27/2012 estende il carattere di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’arti. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, al rapporto tra titolari delle concessioni/ autorizzazione/ fornitori e Gestori, individuando contestualmente uno specifico comportamento che ne integra l’abuso nello scopo dei suddetti titolari volto ad ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dalla medesima norma al Gestore;
RILEVATO ALTRESÌ CHE
m) in data 22.10.2003 le medesime scriventi Federazioni avevano già provveduto a formalizzare un Atto di significazione e diffida stragiudiziale attraverso Ufficiale giudiziario ai soggetti in quel momento titolari di affidamenti di servizi carbolubrificanti, avente ad oggetto contenuti del tutto simili ed omogenei;
n) a tale suddetto Atto sono state fatte seguire numerose ulteriori comunicazioni e diffide formali che ne confermavano, ribadivano ed aggiornavano, nel corso di tutto il tempo intercorrente, i medesimi contenuti e la diffida;
o) risultano alle scriventi Federazioni numerosi comportamenti posti in difformità e violazione, a diverso titolo, del quadro normativo di riferimento sopra richiamato, nonché degli Accordi collettivi da esso stesso discendente;
tanto necessariamente e doverosamente premesso,
F.A.I.B. CONFESERCENTI,
FE.G.I.C.A. CISL,
A.N.I.S.A. CONFCOMMERCIO,
anche in nome e per conto dei Gestori ad esse associati,
DIFFIDANO [i soggetti sono stati già indicati in premessa]
1) a non assumere – né direttamente né indirettamente attraverso altri soggetti societari partecipati o comunque controllati – alcun onere, obbligazione e impegno nei confronti di terzi soggetti, ivi compresi quelli inseriti nella documentazione di gara e/o dalle Convenzioni aventi ad oggetto gli affidamenti dei servizi carbolubrificanti presso le aree di servizio autostradali ed affini, che comportino il loro trasferimento in capo al Gestore, senza che tali suddetti oneri, obbligazioni e impegni siano perfettamente aderenti al dettato normativo composto dal quadro legislativo sopra richiamato e dagli Accordi collettivi interprofessionali ovvero aziendali vigenti e dal suddetto quadro legislativo discendenti; o, comunque, in caso di comportamenti assunti in difformità, a sopportare integralmente ed in via esclusiva tutte le responsabilità ed i costi diretti, indiretti, complementari e comunque connessi e/o derivanti dall’accettazione di tali suddetti oneri, obbligazioni e impegni;
2) a non pretendere, né in ogni caso a concludere a pena di nullità – né direttamente né indirettamente attraverso altri soggetti societari partecipati o comunque controllati – contratti di alcun genere ed a qualunque titolo con il Gestore, la cui natura giuridica ovvero le cui clausole, in tutto o in parte, siano difformi dal dettato normativo composto dal quadro legislativo sopra richiamato e dagli Accordi collettivi interprofessionali ovvero aziendali vigenti e dal suddetto quadro legislativo discendenti;
3) a dare corretto seguito alle disposizioni di legge che prescrivono l’obbligo per ciascun titolare di concessione/autorizzazione e fornitore, nonché, nel caso specifico, affidatario dei servizi carbolubrificanti, di regolare le condizioni economico/normativo del rapporto contrattuale con il Gestore attraverso la definizione di Accordi collettivi aziendali e, di conseguenza, a non sottrarsi né in modo palese né in modo surrettizio alla conclusione di tali suddetti Accordi, nonché al loro tempestivo rinnovo ed adeguamento.
Con avvertenza che, in difetto, le scriventi Federazioni, nonché i Gestori ad esse associati, anche in nome e per conto dei quali il presente Atto viene formalmente notificato, promuoveranno ogni iniziativa anche legale in ogni sede giudiziale competente, tanto nazionale quanto comunitaria, a tutela dei diritti dei Gestori e delle stesse Organizzazioni di categoria, nonché allo scopo di vedere accertata ogni violazione ed abuso, ottenendone il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi in conseguenza dell’illegittimo operato che dovesse essere riconosciuto.
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