COSTO COMMISSIONI: AUDIZIONE ANTITRUST DI FAIB, FEGICA E FIGISC
— 29 Marzo 2015In data 26 marzo si è svolta presso gli uffici dell’ANTITRUST [presenti V. Meli, G. Nervegna e E. Iorio della Direzione Credito] l’audizione dei rappresentanti di FAIB CONFESERCENTI [presenti M. Landi e A. Ciavattini], FEGICA CISL [presenti R. Timpani e F. Zaino], FIGISC CONFCOMMERCIO [presenti M. Micheli e G. Di Bellonia].
Agli esponenti dell’Antitrust i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali hanno illustrato il contenuto della documentazione inviata con la segnalazione di febbraio – che ha indotto la convocazione dell’audizione -. In particolare, è stato sottolineato che il settore della distribuzione di carburanti presenta alcune peculiarità rispetto agli altri settori della distribuzione in considerazione del peso della componente fiscale, che supera il 60% del prezzo finale del bene, e del basso margine di guadagno trattenuto dall’esercente, che si stima essere tra il 2% e il 3%.
Rispetto a tali margini di guadagno viene rilevato che le commissioni richieste dalle banche per accettazione di pagamenti tramite POS – che a seguito delle modifiche normative è divenuta obbligatoria per importi superiori ed euro 30,00 – possono arrivare all’1,5% dell’importo complessivo della transazione o anche più, pertanto erodendo drasticamente l’esiguo margine di guadagno dell’esercente.
Le Organizzazioni di Categoria hanno spiegato le peculiarità contrattuali legate all’emissione ed all’utilizzo delle fidelity loyalty cards. In merito a queste ultime vengono, infatti, stipulati dei rapporti contrattuali direttamente tra le compagnie petrolifere e gli acquirer [generalmente CartaSì e SETEFI], circostanza che, di fatto, limita fortemente la possibilità per l’esercente di scegliere autonomamente l’erogatore dei servizi di acquirer in funzione delle condizioni economiche più favorevoli.
L’esercente, infatti, che è indotto a rivolgersi all’acquirer scelto unilateralmente dalla compagnia per allinearsi alle politiche commerciali di quest’ultima, può bensì eventualmente rivolgersi ad un altro acquirer [scelto da lui direttamente], ma ciò comporta la duplicazione dei costi di merchant fee, sommandosi cioè sia quelli dell’acquirer individuato dalla compagnia petrolifera che quelli dell’acquirer scelto direttamente dall’esercente.
I rappresentanti dei Gestori, infine, hanno dettagliatamente spiegato – con documentazione a supporto – che, anche quando l’esercente sceglie direttamente l’acquirer, le condizioni contrattuali previste dai diversi operatori risultano tra loro omogenee – cioè prefigurano una sorta di cartello – e che su tale mercato si registra, in particolare, la presenza di due operatori importanti [i già ricordati SETEFI e CartaSì] che rappresentano, congiuntamente, una quota molto rilevante e prevalente nel panorame dell’offerta di tali servizi.
Dell’audizione è stato redatto apposito verbale per la procedura di segnalazione tuttora in corso su cui Antitrust dovrà pronunciarsi al termine dell’istruttoria.