ESSO, UN PUNTO DI VISTA “TERZO” SULL’ACCORDO DI COLORE
— 16 Maggio 2018Come riferito su Figisc Anisa News N. 5 del 23.04.2018, sulla validità o meno dell’accordo di colore ESSO nei confronti dei retisti acquirenti dei pacchetti del “modello grossista”, è apparsa su STAFFETTA QUOTIDIANA del 05.04.2018 l’opinione dell’Avv. Marco Panebianco, che sostiene che l’Ordinanza del Tribunale sul ricorso delle Organizzazioni di categoria vs/ ESSO & Retisti del “modello grossista” comporta che l’accordo ESSO non si applicherebbe ai retisti acquirenti.
Successivamente i legali di fiducia della Presidenza FIGISC, gli Avv.ti Roberto SAVARESE e Domenico MERINGOLO, si sono pronunciati per la tesi contraria, ossia che l’accordo ESSO si applica senz’altro ai retisti, (opinione anch’essa ripresa da STAFFETTA in data 20.04.2018).
Nel merito della validità o meno dell’accordo di colore ESSO dopo la vendita dei pacchetti di impianti del “modello grossista”, STAFFETTA ospita, in data 11.05.2018, un contributo “terzo” (ossia di un legale non impegnato nella vertenza a sostegno dell’una o dell’altra parte) dell’Avv. Bonaventura SORRENTINO, dello Studio Legale e Tributario Sorrentino Pasca Toma, che di seguito – sempre per completezza di informazione sul dibattito – integralmente pubblichiamo [per g.c.].
«Non possono esserci dubbi in merito al “vincolo” di efficacia erga omnes degli accordi collettivi sottoscritti dalla compagnie con le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative, sia con riferimento agli appartenenti alla categoria, che con chi diventi nel tempo altra parte contrattuale, in corso di vigenza dell’accordo, nelle ipotesi di cessione di pacchetti di impianti oggetto del c.d. “modello grossista”.
E questo a prescindere dal contenuto, inconferente nel merito, della ordinanza del 15 gennaio 2018, emessa dal Tribunale di Roma all’esito del reclamo avverso il provvedimento cautelare avente n.r.g. 76331/2017, della quale ci limitiamo a riportare il passaggio laddove il collegio ribadisce un concetto scontato ossia la piena legittimazione della contrattazione degli accordi collettivi, statuendo che “è vero che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti … contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto ai contenuti dei singoli contratti sottoscritti da ciascun gestore con ogni controparte … l’efficacia dell’accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti tali clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell’accordo individuale che dalle stesse siano difformi”.
La efficacia degli accordi sottoscritti con le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative e dunque l’obbligo del loro rispetto, successivamente al trasferimento dei pacchetti di impianti, oggetto di cessione con il c.d. “modello grossista”, deriva principalmente dalla regolamentazione delle operazioni di riorganizzazione societaria, con riferimento specifico agli effetti di natura societaria, lavoristica e civilistica connessi al trasferimento di un ramo di d’azienda o comunque di una autonomo perimetro patrimoniale della parte cedente, contenente accordi e rapporti regolamentati da accordi collettivi.
Tipicamente gli accordi sottoscritti dal Gestore con la compagnia, nelle disposizioni generali, prevedono che le condizioni del contratto sono state concordate tra le parti tenendo in particolare conto della attuale normativa nazionale e di settore (inclusi gli Accordi collettivi) regolante la distribuzione dei prodotti petroliferi e che nel caso intervengano modifiche delle suddette normative, le previsioni di cui al contratto saranno sostituite e/o integrate automaticamente, anche ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile, da quelle che, in osservanza di tali modifiche, saranno comunicate per iscritto dalla Compagnia al gestore.
Dunque la regolamentazione deve tener conto sia della normativa nazionale e di settore che, includendoli, degli accordi collettivi.
Con specifico riferimento alla sorte dei rapporti contrattuali inerenti l’azienda a seguito di vicende traslative dell’azienda stessa, si deve richiamare l’articolo 2558, primo comma del codice civile, ai sensi del quale “se non è diversamente pattuito, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”.
Chiaramente in caso di trasferimento d’azienda il consenso della controparte non è necessario e l’effetto del subentro dell’acquirente dell’azienda nel contratto si produce dal momento in cui il trasferimento dell’azienda è efficace ed a tutela del contraente ceduto. l’articolo richiamato stabilisce che “il terzo può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante”.
In sostanza la successione dell’acquirente nei contratti stipulati per l’esercizio della azienda è un effetto automatico del trasferimento dell’azienda (per tutte: Cassazione del 28 marzo 2007 n. 7652).
Passando alla validità, efficacia ed applicabilità dei contratti collettivi, in una continuità aziendale in capo all’acquirente, mutuando dalla norma sulla applicabilità di tali tipologie di contratto collettivo sottoscritto per i dipendenti, il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza.
Con specifico riferimento agli accordi collettivi riguardanti i gestori, ad essi si rende applicabile lo stesso principio di continuità.
Indicativa, nel merito della continuità di vigenza del contratto collettivo in capo all’acquirente, è la sentenza della Cassazione n. 6453/2010, laddove si stabilisca che l’incorporazione di una società in un’altra, assimilabile ad un trasferimento di azienda, è applicabile il principio, costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo il quale nell’ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni possono essere modificate da quelle successive con il solo limite dei diritti quesiti in quanto fonti eteronome di regolamento dei rapporti.»