ESSO/RETITALIA: CONDIZIONI «INIQUE E VESSATORIE»

ESSO/RETITALIA: CONDIZIONI «INIQUE E VESSATORIE»

Roma, 21 marzo 2017 Prot. n. 5631.11/2017

RACCOMANDATA A.R.

Spett.le RETITALIA S.P.A.

Spett.le ESSO ITALIANA S.R.L.

Egr. Ing. – Gilberto DIALUCE – MISE

Oggetto: Accordo collettivo Esso 16.07.2014, richiesta incontro.

Gentili tutti,

come è noto, il quadro normativo di riferimento, generale e speciale di settore, relativo alla distribuzione dei carburanti della rete ordinaria prevede – art.19, comma 3, legge 57/2001 – che i rapporti economici fra i titolari di autorizzazione ed i gestori di impianti di distribuzione dei carburanti siano regolati nell’ambito di specifici accordi collettivi aziendali, stipulati con le scriventi Federazioni, nella loro qualità di associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Negli accordi aziendali devono essere regolati sia i criteri di formazione dei prezzi di vendita di cui al Regolamento (CE) n.330/2010, ivi compreso il prezzo massimo, sia i rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività collaterali, da quelli di distribuzione dei carburanti fino al Bonus di Fine Gestione.

Al contrario l’attuale quadro negoziale tra gestore e codesta azienda, ribadiamo mai condiviso con le scriventi, è regolato in regime di accordi one to one, quindi fuori dal quadro normativo di settore.

Anzi, le scriventi Federazioni intendo denunciare come, in aperta violazione di quanto contenuto al comma 3 dell’art. 19 della Legge del 5 marzo 2001 n.57, nonché in palese dispregio dei principi di correttezza, lealtà e buona fede nell’esecuzione dei contratti, RETITALIA applichi ed imponga condizioni economiche evidentemente vessatorie, inique e discriminatorie.

É ancora più grave che ai gestori degli impianti appena acquisiti dalla ESSO ITALIANA S.R.L., da parte di RETITALIA, non vengano applicate le condizioni economiche e normative previste dagli Accordi collettivi di Colore vigenti. In particolare, quello sottoscritto il 16.07.2014, che pur prevedendo metodologie di vendita perfettamente coerenti con quelle applicate da RETITALIA, non ne applica le condizioni economiche, pur essendo messa a conoscenza, preventivamente dalla società cessionaria, delle condizioni contrattuali praticate ai singoli Gestori, in forza dei richiamati Accordi collettivi, come dichiarato e comunicato ai gestori oggetto di acquisizione in data 13.02.2017, che qui alleghiamo.

Peraltro non può essere fatta valere la considerazione – avanzata dalla medesima RETITALIA – che le pattuizioni intercorrenti fra le scriventi Organizzazioni e la ESSO ITALIANA siano scadute in data 31.12.2015: non vi sfuggirà, infatti, che negli stessi Accordi è inserita la clausola che “gli Accordi rimangono validi fino alla sottoscrizione di una nuova intesa“.

Ad abundantiam deve essere aggiunto che, come codesta Azienda scrive, al momento dell’acquisto del “pacchetto” di impianti da ESSO, era stata resa edotta delle condizioni economiche che – ai sensi della Legge 57/01 – regolavano i rapporti fra la medesima ESSO ITALIANA ed i Gestori: rapporti contenuti nel richiamato Accordo sindacale.

É di tutta evidenza che la ESSO ITALIANA, nel cedere gli impianti, così come pretende di assicurarsi in termini di ambiente e sicurezza – oltrechè degli aspetti economici e dei target di vendita garantiti – ha inserito nei contratti di cessione anche il rispetto degli Accordi stipulati ai sensi della Legge: non si può, infatti, accettare che si applichino due pesi e due misure a seconda dei soggetti cui le scelte sono destinate.

Ciò premesso, le scriventi Federazioni sono a rinnovare formalmente la richiesta di incontro a codesta azienda, ai sensi e per gli effetti della suddetta legge 57/2001 l’avvio del negoziato volto a definire il necessario Accordo collettivo aziendale e, ove dovuto, la contestuale applicazione degli Accordi di Colore vigenti. Richiesta tra l’altro già avanzata dalle scriventi federazioni in data 23.11.2015 che qui alleghiamo nuovamente a cui non è mai stato dato seguito.

Nello stesso tempo, con l’obiettivo di mettere fine a questo “stillicidio” innescato dalla ESSO con la vendita dei pacchetti in condizione di opacità economica per i Gestori che dalla sera alla mattina vengono depauperati dei loro diritti (e finanche degli accantonamenti di fine gestione), le scriventi informano preventivamente il Ministero, che legge per conoscenza, che qualora tale richiesta non venga soddisfatta, chiederanno immediatamente l’attivazione della clausola sulle “vertenze collettive” contenuta nel D.Lgs. 32/98. Tanto nei confronti della ESSO ITALIANA SRL, quanto nei confronti dei “subentranti“.

Le scriventi si riservano ogni azione, in ogni sede giurisdizionalmente competente, a tutela dei diritti dei Gestori: ciò al fine di riportare un minimo di certezza del diritto in un settore stravolto dalla disinvoltura con la quale si “maneggiano” ed ostracizzano i diritti garantiti dalla legislazione vigente alla Categoria dei Gestori.

Rimaniamo in attesa di un cortese cenno di riscontro.

FAIB – FEGICA – FIGISC

Nota informativa
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