IL DOCUMENTO TECNICO SOTTOPOSTO AL MINISTRO

Roma, 4 giugno 2018

Comunicazione via posta elettronica

NOTA PER IL MINISTRO TRIA

Le scriventi Federazioni insistono per potare alla attenzione dell’Amministrazione la motivata preoccupazione per la prossima scadenza del 1° luglio 2018.

Le numerose e complesse implicazioni che riguardano l’applicazione della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti, unitamente allo stato

della rete dei punti vendita italiana, estremamente diversificata e diffusamente arretrata anche sotto

il profilo strutturale, autorizza la ragionevole richiesta di valutare seriamente il differimento dei

termini suddetti.

In ogni caso, anche alla luce del Provvedimento 8975/2018 che si occupa delle regole di emissione

e ricezione delle fatture elettroniche nonché di quanto contenuto nella Circolare 8/E/2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il giorno 30 aprile 2018, con la quale l’Amministrazione ha inteso fornire nuove indicazioni sulle novità introdotte Legge 27 dicembre 2017, n. 205, in tema di fatturazione e pagamento delle cessioni di carburanti a far data dal 1° luglio 2018, le scriventi Federazioni intendono sottoporre alla riflessione i seguenti ulteriori temi oggetto di possibili criticità oltreché alcuni possibili spunti volti alla loro risoluzione, rispetto ai quali sono ritenuti opportuni e necessari ulteriori interventi regolatori da attuarsi, di volta in volta, a seconda dei casi, attraverso nuovi chiarimenti formali ovvero interventi legislativi di riforma.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con riferimento alla sopra citata Circolare 8/E/2018:

– Punto 1.1 – Cessione di carburanti e documentazione della stessa.

A partire dal 1° luglio 2018, la cessione di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori dovrà pertanto necessariamente essere documentata con l’emissione di fattura elettronica.”

Sono pertanto escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio per altri usi (es. gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, tagliaerba, ecc.) e le cessioni di altri tipi di carburante per autotrazione (gpl e metano).

Criticità: ciò comporta la seria possibilità che il gestore sia costretto a dover ricorrere all’utilizzo e alla gestione contemporanea di tre strumenti differenti, vale a dire la fattura elettronica (benzina e gasolio per autotrazione), fattura analogica (benzina e gasolio con altri utilizzi), scheda carburante (altri tipi carburanti).

Proposta: allo scopo di limitare gli effetti di una tale criticità, nonché, in termini più generali, di attenuare l’impatto delle novità normative introdotte, appare utile consentire, ancora nei primi sei mesi dell’applicazione della suddetta normativa, anche l’utilizzo della scheda carburante.

– Punto 1.2 – Contenuto della fattura.

“… allorché si effettuino, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione elettronica imporranno tale forma all’intero documento. Così, ad esempio, laddove un soggetto passivo si rifornisca di benzina per il proprio veicolo aziendale presso l’impianto stradale di distribuzione X e contestualmente vi faccia eseguire un qualche intervento (di

riparazione/sostituzione parti, lavaggio, ecc.) ovvero acquisti beni/servizi di altra tipologia non legati al veicolo, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere rilasciata in forma elettronica.”

Criticità: ciò potrebbe generare il ragionevole dubbio interpretativo circa l’esclusione dall’obbligo della fatturazione elettronica per l’acquisto di beni/servizi differenti dalla cessione di benzina e gasolio, così come è stato ripetutamente indicato dall’Amministrazione.

Proposta: appare utile un ulteriore intervento chiarificatore che confermi la previsione normativa sull’obbligo riservato alla cessione di benzina e gasolio e specifichi come l’acquisto di beni/servizi differenti possa essere evidenziato nella fattura elettronica esclusivamente nel caso in cui tale acquisto venga inserito nella medesima fattura che contiene anche la cessione di benzina e gasolio.

– Punto 1.3 – Fatture relative a cessioni da documentare con diversa modalità.

Il punto chiarisce l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica “… per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” … e quelli che applicano il regime forfetario …”.

Criticità: ciò che la Circolare non sembra chiarire in modo inequivocabile, tuttavia, è quale strumento sia da adottare nei predetti casi. In particolare, se sia la fattura analogica ovvero la scheda carburanti.

Proposta: appare utile un ulteriore intervento chiarificatore che specifichi che nei predetti casi possa essere utilizzata la scheda carburanti, soprattutto ove ne venisse prorogato il suo utilizzo così come ipotizzato nella proposta al precedente Punto 1.

Con riferimento al sopra citato Provvedimento 8975/2018:

Predisposizione della fattura elettronica.

Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC.

Criticità: gli strumenti indicati (app, software) dal sopra citato punto 1.5 del Provvedimento non sono ancora disponibili, né si fa alcun cenno all’opzione più volte annunciata del POS dedicato alle transazioni con carte elettroniche che, con gli opportuni aggiornamenti, avrebbe dovuto assolvere alla funzione direttamente attraverso il canale bancario.

Proposta: seppure una tale criticità non comporti un intervento regolatorio/normativo, appare necessario che l’Amministrazione metta urgentemente a disposizione i suddetti strumenti, anche al fine di consentire una opportuna sperimentazione.

Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.

La procedura di cui al punto 9 del Provvedimento è rivolta al caso di cessione di benzina e gasolio ad autotrasportatori esteri non stabiliti nello stato italiano.

Criticità: pur essendo questione preesistente, la nuova previsione normativa comporta ulteriori oneri ed adempimenti per il gestore.

Proposta: appare necessario introdurre almeno una modifica dei tempi di trasmissione telematica del documento che riporti alla cadenza semestrale anziché mensile.

Trattamento dei dati sensibili. Tutela della privacy.

L’entrata in vigore della nuova normativa posta a tutela della privacy con riferimento al trattamento dei dati sensibili in combinazione con la normativa in commento pone ulteriori oneri e responsabilità in capo ai gestori.

Oneri e responsabilità risultano essere solo parzialmente attenuati dal contenuto del Provvedimento ai punti “10. Trattamento dei dati” e “11. Sicurezza dei dati”.

Criticità: per quanto possa rilevare alla competenza di codesta Amministrazione, non appare ancora chiarito cosa e in quale modo e collocazione possa/debba essere inserito in relazione al trattamento dei dati sensibili direttamente all’interno della fattura elettronica.

Proposta: appare utile un ulteriore intervento chiarificatore nel senso appena sopra indicato.

Altre questioni non trattate direttamente dal Provvedimento 8975/2018 e dalla Circolare 8/E/2018.

Sanzioni.

Ove il termine per l’applicazione della normativa in commento dovesse essere confermato al 1° luglio 2018, sarebbe comunque necessario tenere nella dovuta considerazione il carattere sperimentale che motiva l’anticipazione del suddetto termine per il settore della distribuzione carburanti.

Criticità: sia la ristrettezza dei termini, sia il livello e la complessità delle novità introdotte, sia le caratteristiche proprie della rete distributiva, rende del tutto ragionevole ipotizzare un livello di errore meramente materiale e involontario sufficientemente diffuso.

Proposta: appare necessario ed equo prevedere la non sanzionabilità, almeno per i primi sei mesi, di errori materiali e non dovuti a dolo o colpa grave.

CREDITO D’IMPOSTA

Con riferimento alla sopra citata Circolare 8/E/2018:

– Punto 2.2 – Credito d’imposta.

La Circolare chiarisce l’estensione del campo applicativo del credito d’imposta a favore dei gestori anche alle commissioni dovute alla transazioni collegate alle carte di debito e prepagate.

Criticità contenenti in sé le proposte:

a) sono ancora da considerare le commissioni pagate attraverso le carte elettroniche collegate ai contratti cosiddetti di “netting”;

b) è ancora da escludere il credito d’imposta ai fini della sua tassazione, al contrario di quanto attualmente prevede la norma;

c) appare ancora da chiarire in modo inequivoco come il credito d’imposta possa essere utilizzato in compensazione fin dal primo giorno seguente al periodo di riferimento;

d) deve ancora essere specificata la documentazione necessaria a quantificare il credito d’imposta maturato;

e) appare necessario individuare un “tetto” al livello delle commissioni imposte per le transazioni effettuate attraverso la cosiddetta “monetica” ovvero, ove ciò non fosse ritenuto possibile e/o opportuno, ripristinare in alternativa il valore del 100% per il calcolo del credito d’imposta in funzione del costo delle suddette commissioni.

A questo ultimo proposito è bene chiarire come il beneficio considerato a favore dei gestori, a parziale compensazione dei maggiori oneri derivanti dall’introduzione della normativa varata in nome di un interesse collettivo prevalente (“aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA”), in mancanza di un provvedimento di cui al punto e), appare oggettivamente vanificato almeno sotto due profili.

L’aumento del livello di commissioni imposto dagli enti emittenti degli strumenti di pagamento elettronici, non meramente potenziale (come è noto, già Nexi S.p.A. ha provveduto a raddoppiare tale livello in coincidenza della pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Legge 27 dicembre 2017, n. 205), è nelle condizioni di trasferire, tout court, il suddetto beneficio dai gestori agli stessi enti emittenti.

Considerato il certo aumento delle transazioni attraverso la moneta elettronica, obiettivo della normativa in commento, il gestore è ulteriormente destinato a subire un sensibile aumento dei propri oneri in ragione dei provvedimenti assunti dall’Amministrazione, zoppi del limite posto al livello delle commissioni (di qui la necessaria proposta alternativa, nella denegata ipotesi, di ripristinare il credito d’imposta calcolato sul 100% delle commissioni, che sterilizzerebbe per il gestore qualsiasi aumento imposto dagli enti emittenti).

D’altra parte – quale secondo profilo – consentire l’aumento del livello di commissioni mette evidentemente in discussione la copertura finanziaria prevista per un tale provvedimento.

Elemento che avvalora e sostiene ulteriormente la praticabilità/necessità di un intervento regolatorio cogente, giustificato da un doppio interesse collettivo (la lotta all’evasione fiscale e la copertura finanziaria).

Nota informativa
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