IP-TOTALERG: STATO DI AGITAZIONE E SCIOPERO DI COLORE

IP-TOTALERG: STATO DI AGITAZIONE E SCIOPERO DI COLORE

25.05.2018

Spett.le

Gruppo api

anonima petroli italiana S.p.A.

alla c.a. Egr. Ing. Stefano Sterpone

Egr. Ing. Sebastiano Gallitelli

e, p.c., Ministero dello sviluppo economico

alla c.a. Egr. Ing. Gilberto Dialuce

OGGETTO: Proclamazione stato di agitazione. Sospensione Accordi su prezzo massimo. Preannuncio sciopero di colore.

Egregio Ingegnere,

le scriventi Federazioni fanno riferimento alle numerose precedenti comunicazioni formali, oltreché a quanto più volte illustrato durante gli incontri avuti, con le quali sono state largamente evidenziati una lunga serie di comportamenti aziendali in palese contrasto con gli impegni assunti anche attraverso la sottoscrizione degli Accordi collettivi e, di conseguenza, in violazione della normativa speciale di settore.

Senza in questa sede voler nuovamente tornare sul dettaglio di tutti gli addebiti rivolti, sarà qui solo il caso di accennare in modo del tutto esemplificativo al fatto che su viabilità autostradale le gestioni attendono inutilmente il rinnovo e l’adeguamento degli Accordi collettivi aziendali – pretesi dalla legge – dalla fine del 2005 (cfr. Accordo aziendale del 29.7.2003), nonostante le assicurazioni verbali e gli impegni formalmente assunti sia in sede Istituzionale (cfr. Verbale d’Incontro del 27.7.2012 controfirmato alla presenza del Sottosegretario De Vincenti al Ministero dello sviluppo economico) che attraverso Intese aziendali liberamente sottoscritte (cfr. da ultimo Verbale d’Incontro del 27.9.2016).

Eppure all’Azienda non sfugge il valore positivo e l’utilità degli Accordi collettivi quando, proprio attraverso questo strumento, ha potuto concorrere, acquisire punteggio, aggiudicarsi e poi completare la documentazione obbligatoriamente richiesta dalle procedure concorsuali volte all’affidamento dei servizi carbolubrificanti delle aree di servizio autostradali: vale per il già citato Verbale d’Incontro del 27.9.2016 come, in precedenza, per il Protocollo d’Intesa del 17.1.2008.

A nessuno – nemmeno ad un giudizio terzo – può sfuggire come il rifiuto finora opposto per il tredicesimo anno consecutivo ad adeguare le condizioni economico/normative del rapporto con le gestioni attraverso lo strumento della contrattazione collettiva imposto dalla legge, in combinato effetto con la perdita di circa il 60% dell’erogato fatto registrare mediamente dalla rete, espone in modo evidente gestioni complesse e soggette ad onerosi costi fissi come quelle autostradali, non solo a rinunciare a qualsiasi capacità di programmazione del proprio bilancio ed autonoma iniziativa commerciale, ma soprattutto a far dipendere non l’utile ma l’eventuale ed incerta copertura dei costi già sostenuti per assicurare il servizio (pubblico), da altrettanto eventuali ed incerti interventi economici decisi unilateralmente ex post dalla stessa Azienda per “riparare”, nella migliore delle ipotesi parzialmente e con notevoli ritardi, quelle che vengono definite con raro sofisma dialettico “sofferenze”.

Una palese e già accertata dipendenza economica, quindi, che acquisisce a pieno titolo i termini dell’abuso, nel momento in cui appare chiaro come il comportamento aziendale riconduca all’intenzione di conservare e consolidare lo squilibrio esistente all’interno del rapporto negoziale con il gestore, da cui trae il proprio esclusivo vantaggio a danno del medesimo gestore.

D’altra parte, identico effetto, seppure a condizioni parzialmente differenti, si ottiene sulla rete ordinaria dove la diluizione dei “numeri” in un mercato più diffuso, frastagliato e meno immediatamente identificabile, non può comunque consentire o giustificare né le aperte violazioni, né l’aggiramento attraverso accordi individuali in pejus, né le interpretazioni forzate e strumentali, né i ritardi accumulati nell’applicazione di Accordi collettivi pure più recentemente sottoscritti.

Persino quello che costituisce un mero rimborso tecnico da riconoscere al Gestore a fronte dei “cali fisici e di trasporto accertati” del prodotto, vale a dire prodotto non consegnato eppure già pagato dal medesimo Gestore, viene semmai liquidato non prima di aver effettuato “tagli lineari” ingiustificati, decisi unilateralmente ed in violazione delle Intese, oltreché con attese almeno biennali.

Senza contare come le politiche di prezzo determinate dall’Azienda per larga parte dei punti vendita affidati ai gestori possano pacificamente essere definite “non competitive” rispetto al mercato di riferimento e persino “discriminatorie” nel confronto con impianti – recanti il medesimo marchio, riforniti in esclusiva dalla stessa Azienda e su identica modalità di vendita (self service) – spesso condotti da terzi a mezzo di tipologie contrattuali estranee al quadro normativo di riferimento e sottratti alla tutela della mediazione assistita delle Organizzazioni di categoria imposta dal Legislatore.

A ciò si aggiunga come l’overpricing imposto dall’Azienda sulle vendite in modalità servito presso un unico impianto, abbia superato mediamente i 40 eurocent per litro rispetto alle vendite in self service, con punte che ormai sfiorano i 50 (di cui solo 2 sono giustificati, rimanendo al Gestore che ne assicura la realizzazione e ne sopporta direttamente tutti i costi), stravolgendo in questo modo l’equilibrio sul quale sono stati costruiti gli Accordi collettivi aziendali vigenti sulla rete ordinaria (cfr. Accordo api del 14.6.2016, Accordo TotalErg del 6.7.2015) e, parzialmente, sulla rete autostradale (cfr. Accordo TotalErg del 6.7.2017), in ragione della conseguente, costante e sensibile migrazione delle vendite dalla modalità servito a quella self service, a margini gestionali differenziati.

Anche in questo caso, con ogni evidenza, le politiche ed i comportamenti assunti dall’Azienda, alcuni dei quali in aperto contrasto con gli Accordi collettivi vigenti e le norme da cui traggono forza cogente i loro contenuti, accrescono lo squilibrio contrattuale ad esclusivo vantaggio della stessa Azienda e a danno delle gestioni.

Spiace dovere constatare come l’Azienda – indipendentemente dalle affermazioni di principio che alla luce dei fatti suonano piuttosto come beffa – non abbia inteso tenere in alcun conto né l’effetto drammatico ed il danno evidentemente arrecato in misura crescente alle piccole imprese di gestione che pure rappresentano il marchio di fronte al cliente e costituiscono ad ogni effetto la “forza vendita” aziendale, né l’atteggiamento propositivo costantemente tenuto dalle Organizzazioni di categoria.

Atteggiamento tanto responsabile quanto tangibile, tradotto nella consapevole rinuncia alla decisa contrapposizione nel rivendicare posizioni di principio di carattere generale – pure del tutto legittime e ampiamente fondate – a favore della ricerca della soluzione pragmatica delle questioni, anche di dettaglio, aperte ed insolute.

Ciò nella convinzione che questo avrebbe offerto tempo sufficiente ed i giusti elementi per favorire la riflessione interna all’Azienda volta ad imboccare con decisione la strada di una collaborazione coerente e leale appunto con la propria “forza vendite”, tanto più nel momento in cui l’acquisizione della rete ex TotalErg costringe l’Azienda a doversi misurare con le nuove responsabilità a diverso titolo assunte nel settore.

E tuttavia, proprio nel tentativo di salvare le ragioni del confronto per ricostruire l’equilibrio perduto e, nello stesso tempo, allo scopo di evitare che il comportamento responsabile assunto dai Gestori e dalle loro Organizzazioni di categoria possa essere minimamente interpretabile come rinuncia a far valere prerogative e diritti o, peggio, quale acquiescenza rispetto alle violazioni ripetutamente denunciate, appare necessario richiamare altrimenti, extrema ratio, l’attenzione dell’Azienda.

Tutto quanto sopra premesso, in ragione del palese e ripetuto inadempimento dei contenuti degli Accordi collettivi aziendali vigenti in precedenza richiamati, idonei ad alterare sensibilmente l’equilibrio del rapporto contrattuale a discapito di ciascun singolo Gestore, oltreché a procurare loro un danno in misura crescente ingiusto, grave ed irreparabile, le scriventi Federazioni annunciano di avere proclamato lo stato di agitazione della categoria, sia per la viabilità stradale che per quella autostradale.

In questo quadro, le medesime Federazioni informano di aver invitato i Gestori sia di rete ordinaria

che di rete autostradale ad avviare immediatamente le procedure volte a dare disdetta degli accordi individualmente sottoscritti finalizzati al controllo remoto del prezzo (cosiddetto “prezzo flessibile”) da parte dell’Azienda.

Inoltre, a fronte degli inadempimenti ripetutamente contestati e per contenere, ove possibile, il maggior danno recato ai Gestori in conseguenza dei suddetti inadempimenti, le scriventi dichiarano la sospensione, a far data dal 1° giugno 2018, dei contenuti e degli effetti esclusivamente delle parti degli Accordi collettivi aziendali vigenti sia per la rete ordinaria che per quella autostradale, tutti sopra richiamati, che individuano obbligatoriamente – ex art.19, legge 57/2001 – i criteri di formazione del prezzo massimo di vendita ed ogni altra parte ad esse collegate, in assenza dei quali criteri, che costituiscono oggetto di specifici Accordi aziendali per espressa prescrizione di legge, il fornitore in esclusiva non può esercitare la facoltà, qui specificamente trattata, di cui all’art. 4 del Regolamento CE n.330/2010.

Infine, le scriventi Federazioni preannunciano la proclamazione di uno sciopero di colore di 48 ore, per i giorni del 26 e 27 giugno prossimi, di tutti i Gestori a marchio api/IP (compresi ex TotalErg), sia di rete ordinaria che di rete autostradale, che sarà formalizzata nel rispetto del codice di autoregolamentazione, anche nelle sue articolazioni e modalità, attraverso la comunicazione alla Commissione di garanzia per lo sciopero nei pubblici servizi.

La presente comunicazione viene inviata, per opportuna conoscenza, al Ministero dello sviluppo economico presso il quale gli Accordi collettivi vengono depositati ex art. 1, d.lgs. 32/1998, e perché, prima che sia indispensabile sollecitare l’apertura di una vertenza collettiva ai sensi della sopra richiamata norma, verifichi l’opportunità di procedere ad una sensibilizzazione in termini di moral suasion.

FAIB – FEGICA – FIGISC/ANISA

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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