L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE SULLA VERTENZA ESSO & RETISTI
— 27 Febbraio 2018Sul fronte legale, si ricorda, il ricorso – avverso ESSO Italiana, Retitalia e Petrolifera Adriatica – ex art. 700 del Codice di procedura civile [ossia la “tutela d’urgenza”, in presenza di fatti che vanificherebbero l’esercizio del diritto se si procedesse al giudizio in via ordinaria ed in sussistenza di una fondata verosimiglianza del diritto da tutelare] veniva presentato al Giudice del Lavoro nel giugno 2017, il quale Giudice, con ordinanza motivata del 03.10.2017, negando l’applicabilità nel caso di fattispecie del rito del lavoro, rimetteva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione della controversia ad una sezione ordinaria.
Il nuovo Giudice monocratico della XI^ Sezione del Tribunale di Roma, senza procedere ad un esame di merito della controversia ed operando strettamente sul piano della contestazione formale della procedura di ricorso avviata da FAIB, FEGICA e FIGISC, con ordinanza del 29 ottobre 2017, comunicata in data 02.11.1017, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso (ed ha per giunta condannato le Federazioni ricorrenti a rifondere spese alle controparti), sulla base di una serie di considerazioni imperniate sull’insussistenza del titolo delle Organizzazioni di una categoria di lavoratori autonomi (i gestori) ad avviare procedure a norma dello Statuto dei Lavoratori (dipendenti) in controversie di ordine civile che dovrebbero essere promosse dai singoli gestori, e nelle quali il ruolo delle medesime potrebbe al più essere ausiliaria e mai sostitutivo.
Sul pronunciamento, le Organizzazioni di categoria ritenevano insoddisfacenti i risultati ed hanno interposto reclamo per chiedere la revoca del provvedimento.
Sul reclamo, il Tribunale di Roma, Sezione XI^ Civile, procedeva a formare in data 15.01.2018 una ordinanza, depositata in Cancelleria il 13.02.2018, il cui testo é consultabile e scaricabile in formato pdf cliccando col mouse sul seguente titolo:
ordinanza avverso procedimento cautelare del 13. 02.18
Il commento delle organizzazioni di categoria all’ordinanza, é sostanzialmente riassumibile nei seguenti termini:
– é dato infine per scontato che FAIB, FEGICA e FIGISC non hanno titolo per proporre ricorso a nome dei singoli gestori;
– il quadro normativo delle leggi di settore su contratti ed accordi è pienamente operante: non sono validi gli accordi individuali “one to one” che sono da considerare fuori dalla legge ed in violazione della clausola di “nullità di protezione” [ossia: «le clausole delle pattuizioni collettive hanno efficacia vincolante rispetto ai contenuti dei singoli contratti sottoscritti da ciascun gestore con ogni controparte»];
– i singoli gestori possono richiedere il danno con una serie di iniziative individuali;
– il pronunciamento del Tribunale di Roma riguarda tutte le situazioni, anche al di fuori del contesto specifico della vertenza Esso & Retisti, nelle quali le aziende vanno ad accordi individuali.
Ma, al di là di tale lettura sintetica del disposto, che dice l’ordinanza del Tribunale?
Anzitutto, trattandosi di ricorso per provvedimento cautelare, il Collegio giudicante – prendendo atto che le parti ricorrenti [ossia le organizzazioni di categoria] preannunciano una futura azione legale per ottenere un pronunciamento di merito – si diffonde nella verifica di sussistenza nel ricorso stesso della azione di merito che i ricorrenti intendono portare avanti e quali gli effetti che con tale azione i ricorrenti tendono a produrre, elementi necessari per giustificare il rito cautelare anziché altre forme di tutela.
Il Collegio conclude che il ricorso cautelare soddisferebbe sia i requisiti della indicazione dell’azione di merito, sia gli effetti che con essa si intendono conseguire, perché il ricorso stesso, infatti, chiede che l’azione consista nell’accertare e dichiarare 1) la validità degli accordi collettivi sottoscritti ai sensi di legge, in generale, e dell’accordo aziendale del 2014 con ESSO fino a rinnovo o modifica od integrazione, in particolare; 2) l’inadempimento di tali accordi da parte dei soggetti convenuti [ESSO, Retitalia e Petrolifera Adriatica nella fattispecie]; 3) la nullità degli accordi individuali imposti ai gestori dai retisti inadempienti in violazione delle norme sulla contrattazione collettiva, e gli effetti siano 1) la condanna delle parti resistenti, solidalmente con ESSO, a corrispondere ai gestori le differenze tra i margini previsti dall’accordo 2014 e quelli fruiti, per qualunque causa, nelle pattuizioni individuali estranee all’accordo.
Sostiene il Collegio, a questo punto, che l’azione delle organizzazioni di categoria é «finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti [Retitalia e Petrolifera Adriatica] ed ognuno dei singoli gestori, ovvero su quelli che le stesse reclamanti [FAIB, FEGICA e FIGISC] definiscono accordi individuali (one to one), dei quali dovrebbe essere dichiarata la nullità».
Proprio per questa precisa finalizzazione, il Collegio, interrogandosi sulla legittimazione ad agire delle organizzazioni di categoria conclude che «deve escludersi che le associazioni ricorrenti, che dei c.d. accordi individuali (one to one) non sono parte, possano vantare la legittimazione attiva sostanziale ad azionare diritti che da ciascuno di tali contratti scaturisca in capo ad ogni singolo gestore, e quindi a proporre domande che hanno per causa petendi o per petitum [ossia, ragione e sostanza della richiesta, il linguaggio legale, come noto, usa ed abusa del latino] i medesimi negozi [ossia contratti]».
In sostanza, nel ricorso cautelare le organizzazioni di categoria hanno correttamente anticipato cosa vogliono sia accertato e dichiarato nell’azione di merito che intendono instaurare, e persino hanno indicato gli effetti di tali accertamenti [nella fattispecie, una condanna a rifondere i gestori], ma…..non sono legittimate ad intervenire sul piano dei singoli contratti.
E, infine, chiosa il Collegio, se non sono legittimate a proporre un’azione di merito non sono neppure legittimate ad interporre un cautelare.
Questo per quanto riguarda le azioni promosse a nome dei gestori.
Il Consiglio si pronuncia negativamente anche sulla parte in cui le organizzazioni ricorrono per tutela sul punto che «le loro prerogative di associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori sarebbe messa in pericolo dalla denunciata violazione, da parte delle resistenti [sempre Retitalia e Petrolifera Adriatica], di accordi collettivi da loro stipulati».
Si tratta di quella parte dell’originario ricorso di giugno 2017 in cui FAIB, FEGICA e FIGISC lamentano che «L’irreparabilità del danno è quindi ravvisabile nel concreto ed attuale pericolo di delegittimazione delle associazioni resistenti, con conseguente fuoriuscita di iscritti verso altre iniziative di tutela alternative alla partecipazione alle Federazioni ricorrenti con una contrazione del numero degli iscritti pregiudizio, questo, non interamente riparabile per equivalente».
In questo caso, dice il Consiglio, questa parte del ricorso é «inammissibile, in quanto non strumentale [ossia funzionale] rispetto alla preannunciata azione di merito che…. è finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti ed ognuno dei singoli gestori»,
Vero é che, nella premessa per sostenere la non legittimazione, il Collegio afferma testualmente quanto segue: «É vero…che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt. 19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6, D. Lgs n. 32/1998, così come successivamente modificato ed integrato dall’art. 19 della L, n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari di autorizzazione/proprietari degli impianti/fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. Nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte».
E vero è che, successivamente, il Collegio afferma anche che «…l’efficacia dell’accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell’accordo individuale che dalle prime siano difformi».
In ogni caso, sotto il profilo formale e sostanziale, il reclamo viene rigettato con compensazione delle spese di lite tra le parti.
Conclusivamente si possono fare alcune brevi considerazioni:
– tra l’accesso al contenzioso ed il rigetto del reclamo i tempi sono anche stati abbastanza solleciti, essendosi conclusi in circa otto mesi;
– l’origine prima del contenzioso é tuttavia assai più datata: come é scritto nell’ordinanza [nel passaggio in cui il Collegio dichiara l’insussistenza nel 2017 del periculum in mora] «poiché sin dal 2014….» sussisteva la consapevolezza «dell’emersione…della situazione ora denunciata»;
– dopo questo lasso di tempo non trascurabile, durante il quale si sono evidentemente maturate situazioni di grave danno e disagio delle gestioni interessate, si apre, dunque, il tempo delle azioni legali individuali, in cui il ruolo delle organizzazioni di categoria può essere svolto nell’unico ambito loro riservato, quello cioé di sostegno e coordinamento e di un generale adiuvandum e non quello della azione in nome di altri, tempo che avrà, a sua volta, i decorsi necessari per azioni di merito che non potranno essere generiche e di principio, ma puntuali, circostanziate e di sostanza;
– l’ordinanza – sia pure con i limiti in essa impliciti [non é un pronunciamenti di merito] –, per citarne i punti positivi, ha ribadito in pieno il quadro normativo degli accordi e delle loro modalità ed ha chiarito che ciò che sta fuori da tale quadro é sostanzialmente illegittimo o quanto meno non conforme alla legge, un risultato forse scontato [un giudice riconosce ed applica le leggi vigenti e non le sconfessa], ancorché si deve dire, significativamente, che si tratta del primo pronunciamento che riconosce la piena vigenza degli accordi collettivi e la nullità degli accordi da essi difformi.
– l’ordinanza, per citarne ancora un punto positivo, ha confermato in pieno il ruolo attivo delle organizzazioni di categoria [anche questo un risultato conforme a leggi vigenti], quali soggetti legittimati a contrattare accordi collettivi e vincolanti;
– d’altra parte, volendo sottoscrivere una tesi su cui il Collegio del Tribunale non concorda, ossia che la relazione tra accordi collettivi ed accordi individuali é come un «contratto a favore di terzo», in cui le associazioni hanno il ruolo di stipulanti e promittenti ed in cui il gestore è il terzo favorito dal contratto, ne risalta il ruolo di responsabilità sotto tutti i profili che investe le organizzazioni di categoria nello stipulare e promettere e, quindi, creare le condizioni «a favore» del gestore;
– sul piano della tutela specifica dei singoli gestori, l’ordinanza ribadisce ciò che era già ampiamente noto da sempre e quindi da prima dell’azione legale delle organizzazioni, ossia l’esclusiva soggettività in capo al gestore della tutela legale e la legittimazione ad agire in tal senso.
Il comunicato stampa unitario [che di seguito si riproduce] avverte che l’ordinanza del Tribunale spiana «palesemente il terreno a migliaia di potenziali ricorsi individuali, non solo – sarà bene tenerlo presente – riguardanti la cosiddetta vertenza Esso e nemmeno solamente in costanza di contratto», lasciando tuttavia aperto un ampio spiraglio sul fatto che sarebbe meglio «governare i processi di cambiamento che interessano il settore, attraverso azioni di prospettiva anziché, come sarebbe altrimenti inevitabile, a colpi di sentenze», anche perché, come ben dimostra anche questa vicenda che si prolunga da anni, «il tutto non può essere liquidato con il perseguimento della sola iniziativa giudiziaria che ha tempi, costi ed aleatorietà incompatibili con l’urgenza dei problemi da risolvere» [citazione da un documento di una delle organizzazioni di categoria].
Fatto sta che l’ordinanza in questione ha aperto la strada ai gestori per poter finalmente vedere riconosciuto il loro diritto a ricevere quanto stabilito dall’accordo di colore sottoscritto dalle associazioni di categoria con ESSO e la nullità di ogni pattuizione contraria “imposta” dagli acquirenti dei pacchetti di impianti.
Le organizzazioni di categoria continueranno le proprie azioni di natura sindacale e giuridica al fine di negoziare e tutelare i diritti degli associati gestori.
Al di là della specifica vicenda dei Retisti ESSO – che sembra avviata, quantomeno sul piano delle certezze giuridiche fondamentali, in maniera chiara e conseguente -, guardando all’intero quadro dei rapporti tra gestori, compagnie, retisti, ecc., rimangono sullo sfondo, comunque, le questioni vere: se cioè, in questo settore in materia di contratti ed accordi, sia più importante il valore dei contenuti reali, cioè dei buoni accordi e dei buoni contratti, ovvero se il valore della negoziazione possa bastare in quanto tale, e debba bastare anche ai gestori.