VERTENZA ESSO & RETISTI: LA «DOLCE SCONFITTA»

Pubblichiamo di seguito il testo del comunicato stampa unitario di FAIB, FEGICA e FIGISC, di alcuni giorni fa [19.02.2018] in relazione all’ordinanza del Tribunale di Roma sul procedimento cautelare promosso dalle medesime in ordine alla nota vicenda ESSO & Retisti del «modello grossista»

VERTENZA ESSO: LA “DOLCE SCONFITTA” DI FRONTE AL TRIBUNALE DI ROMA NON SMINUISCE IL VALORE DELL’OBIETTIVO RAGGIUNTO. SANCITO IL VALORE EX LEGE DEGLI ACCORDI COLLETTIVI OTTENUTI DALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA E IL DIRITTO DEI SINGOLI GESTORI A CHIEDERE LA NULLITA’ DELLE CLAUSOLE “ONE TO ONE

Ricapitolando, pertanto, il ricorso cautelare è infondato, nella parte in cui le ricorrenti [Faib, Fegica e Figisc, ndr], senza esserne legittimate, fanno valere diritti e azioni che spettano eventualmente ai singoli gestori”.

É questa, dunque, l’estrema sintesi dell’Ordinanza emessa dal Collegio giudicante dell’XI^ sezione del Tribunale di Roma e depositata il 13 febbraio scorso, riguardo il procedimento cautelare rivolto dalle Organizzazioni di categoria dei gestori contro la Esso, Petrolifera Adriatica e Retitalia.

Si tratta in effetti di una “dolce sconfitta” – si legge in una nota congiunta di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio di commento all’Ordinanza – perché, sulla scorta di quanto peraltro avviene anche per il lavoro dipendente, se da una parte non riconosce la titolarità di una “class action” alle tre Federazioni, tuttavia dall’altra conferma esplicitamente la validità del quadro normativo speciale della distribuzione carburanti e della ricostruzione interpretativa ripetutamente proposta dal sindacato, spianando palesemente il terreno a migliaia di potenziali ricorsi individuali, non solo – sarà bene tenerlo presente – riguardanti la cosiddetta vertenza Esso e nemmeno solamente in costanza di contratto.

É vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (d.lgs. 32/1998 così come successivamente modificato e integrato dalle leggi 57/2001 e 27/2012) attribuisce alle organizzazioni di categoria la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto al contenuto dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte”.

Con un tale inequivocabile dispositivo, il Tribunale di Roma, in sede collegiale, consegna a tutto il settore un elemento certo al quale fare riferimento per ricondurre i comportamenti di ciascun operatore al dettato normativo.

Ed è bene che ciò avvenga sulla base di quella “adesione volontaria alle regole” necessaria al buon andamento di una comunità, se si ha l’ambizione ad essere ritenuti seri e credibili quando si invoca il principio di legalità (a difesa dei propri interessi).

Sarebbe dunque auspicabile – conclude la nota sindacale – che sia dal mondo industriale che dalla variegata galassia dei retisti indipendenti giungessero segnali di una concreta disponibilità a convergere su soluzioni condivise, per governare i processi di cambiamento che interessano il settore, attraverso azioni di prospettiva anziché, come sarebbe altrimenti inevitabile, a colpi di sentenze.

FAIB FEGICA FIGISC

Nota informativa
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