D.D.L. CONCORRENZA: LA POSIZIONE SUL «TERZO PRODOTTO»

RETE IMPRESE ITALIA

Nell’ambito del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» [Atto della Camera N. 3012] – su cui sono in corso audizioni con le parti interessate [già avvenuta quella con Rete Imprese Italia, di cui si riferisce in seguito, ed in programma una ulteriore con le Commissioni VI^ e X^ lunedì 15], l’articolo 22 riguarda la distribuzione dei carburanti.

Si tratta dell’ulteriore aggiustamento della norma sull’obbligo del così detto «terzo prodotto» per i nuovi impianti in rete – su cui ha abbondantemente insistito e tormentato l’Antitrust -: dice il testo che

«all’articolo 82-bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 [“Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione…”] le parole “, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo” sono soppresse».

La posizione di RETE IMPRESE ITALIA, di cui fa parte anche la confederazione CONFCOMMERCIO e, di conseguenza, anche la FIGISC, è stata espressa nel corso della apposita audizione nei termini che seguono:

<<Sempre in riferimento al tema dell’energia Rete Imprese Italia chiede la soppressione dell’articolo 22 in tema di concorrenza nella distribuzione dei carburanti per autotrazione, evidenziando che l’attuale conformazione del comma 17, dell’art. 83-bis D.L. 112/2008 rappresenta un compromesso accettabile dagli operatori e dagli enti locali, anche in considerazione di quanto prescritto dall’articolo 12 della Legge 59/2010 che ribadisce la prevalenza dell’interesse generale sul caso specifico.

In aggiunta, si evidenzia che gli effetti dell’applicazione dell’articolo 22 rischierebbero di compromettere il percorso finalizzato al miglioramento dell’ambiente, in quanto si toglierebbe alle Regioni la possibilità di agire con proprie leggi per il miglioramento dell’ambiente non potendo più esse richiedere l’erogazione di almeno uno tra Gpl o metano nei nuovi impianti stradali.

Tali principi si ritrovano evidenziati anche dalla stessa U.E., da ultimo con la Direttiva 22 ottobre 2014, n. 2014/94/UE, relativa alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi nell’Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti; per effetto di questa direttiva agli Stati membri dovranno garantire la creazione di punti di rifornimento di metano liquido e metano compresso adeguando le proprie disposizioni normative regolamentari e amministrative.

In conclusione emerge chiaramente che la soppressione dell’ obbligo prevista dall’articolo 22 non risponde ad una necessità reale di ulteriore apertura di un mercato già del tutto accessibile e dove vi è un percorso in atto di razionalizzazione della rete dei carburanti. Tra l’altro i prezzi dei carburanti – al netto della componente fiscale – risultano in linea con la media U.E., dimostrando che le misure pro-mercato introdotte hanno realizzato un’efficace tutela dei consumatori.

Per converso, la misura proposta risulta dannosa e in contrasto con la finalità di promuovere il consumo di carburanti meno inquinanti e gli investimenti fatti nella direzione di una maggiore sostenibilità della filiera.>>

Nota informativa
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