GESTORI ENI: RESPINGERE CONTESTAZIONE PREZZO MASSIMO
— 14 Giugno 2015Alle numerose comunicazioni pervenute dall’Azienda ai gestori ENI, che contestano il superamento del prezzo massimo, le Organizzazioni di categoria hanno predisposto l’allegato modello di contro-contestazione che i gestori sono pregati di utilizzare, con l’invito a verificare con attenzione che tale risposta, per come è stata con concepita, sia effettivamente confacente al singolo caso.
Nei casi incerti, ovvero se nella necessità di mettere in rilievo altri e diversi aspetti, gli uffici delle Segreterie di FAIB, FEGICA e FIGISC sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse essere ritenuto necessario.
Tenuto conto degli argomenti trattati, si invitano i Gestori anche in questo caso ad inviare tali comunicazioni dirette ad ENI anche alle Organizzazioni di categoria [anche solo via email o fax] ed a segnalare ogni eventuale riscontro dovesse provenire in risposta dall’azienda.
Spett.le
ENI S.p.A.
Area Vendite Rete
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e, p.c.,
FAIB CONFESERCENTI
FEGICA CISL
FIGISC CONFCOMMERCIO
Comunicazione A.R.
____________, __/__/2015
OGGETTO:
Accordo collettivo aziendale del 19/12/2014. Vostra richiesta giustificazione pretesa contestazione violazione prezzo massimo.
Riscontriamo la Vostra comunicazione del _________, Vs. prot. _________, evidenziando già in premessa come la Vostra contestazione di cui all’oggetto sia in nuce e nel suo complesso viziata sotto diversi profili e, perciò, nulla di fatto oltreché inefficace in diritto, laddove vengono inutilmente evocate conseguenze sotto il profilo civilistico. Più nel dettaglio, varrà qui la pena appena accennare a quanto segue.
Dalla documentazione allegata alla Vostra già citata comunicazione, emerge chiaramente come i dati sui quali basate la Vostra contestazione siano stati estratti dalle attrezzature informatiche – di Vostra esclusiva proprietà e sotto il Vostro diretto ed esclusivo controllo – di cui è dotato il punto vendita.
Tali attrezzature sono, come è noto, oggetto di uno specifico Contratto di comodato di attrezzature elettroniche, tipizzato attraverso l’Accordo collettivo aziendale sottoscritto il 25/11/2010 ai sensi e per gli effetti delle leggi speciali di settore [d.lgs. 32/1998 e successive integrazioni e modificazioni], di cui il Contratto costituisce allegato al numero 2.
Secondo tale Contratto, i dati acquisiti attraverso le suddette attrezzature elettroniche potranno essere utilizzati da ENI esclusivamente per «consentire la corretta gestione ed esecuzione del contratto di comodato di attrezzature informatiche» e non altri ovvero per «consentire l’elaborazione delle informazioni raccolte per finalità statistiche e di reportistica aziendale» e non altre [cfr. la Informativa sul trattamento dei dati personali, allegato 3 al Contratto].
Non v’è chi non veda, quindi, che già anche solo per questo stesso fatto la Vostra contestazione risulti nulla ed inefficace a tutti gli effetti.
Tuttavia, è bene chiarire, per puro scrupolo e quantunque non ne ricorra alcuna ulteriore necessità, che:
• secondo quanto previsto dall’Accordo collettivo aziendale del 19/12/2014, l’eventuale contestazione del superamento del prezzo massimo deve essere «immediatamente» contestata al gestore. Ciò a voler significare che deve essere lasciata la possibilità ragionevole alla gestione di ricostruire compiutamente l’accaduto proprio per poter dare, appunto, le dovute giustificazioni. Orbene, la caratteristica dell’immediatezza appare, con ogni evidenza, del tutto insoddisfatta nel caso specifico;
• buona parte delle date a cui si riferisce la pretesa contestazione rientrano in un arco temporale nel quale, come Vi è noto, l’efficacia della parte degli Accordi collettivi relativa al cosiddetto «prezzo massimo» erano stati motivatamente e senza alcuna Vostra contestazione sospesi dalle Organizzazioni di categoria [cfr. da ultimo, a titolo esemplificativo, la comunicazione congiunta FAIB-FEGICA-FIGISC/ANISA vs ENI del 14/7/2014] sottoscrittrici di tali Accordi. Tale iniziativa sindacale, del tutto legittima, era stata assunta, tra l’altro, per le medesime ragioni per le quali era stato avviata, ai sensi del comma 6, art. 1, del d.lgs. 32/1998, dal Ministero dello sviluppo economico la procedura di conciliazione delle vertenze collettive promossa dalle medesime Organizzazioni nei confronti di ENI;
• più in generale, comunque, la stragrande maggioranza delle suddette contestazioni, pretendono di far passare come violazione del prezzo massimo proprio quell’eventualità – vale a dire l’esaurimento delle giacenze prima di adeguare il prezzo alla sua diminuzione decisa dal fornitore/ENI – normata ampiamente ed esplicitamente al terzo capoverso del punto 2.7 del già ripetutamente citato Accordo collettivo aziendale del 19/12/2014, in forza del quale pretendete paradossalmente di censurare il nostro comportamento.
Certi di avere con ciò ampiamente soddisfatto le Vostre richieste, salutiamo cordialmente.
Timbro e firma