RISTRUTTURAZIONE RETE: PASSA ALLA CAMERA, CON «MODIFICHE»
— 4 Ottobre 2015Dopo la «settimana della razionalizzazione» [si veda Figisc Anisa News N. 29 del 12.09.2015], con i vari commenti positivi seguiti all’approvazione, ancora solo in Commissione della Camera, dei testi «condivisi» sul provvedimento in tale materia, l’Aula parlamentare – la Camera dei Deputati, infatti, ha approvato in data 1° ottobre 2015 gli articoli 22 e 22-bis del disegno di legge sulla concorrenza, che interessano direttamente la rete carburanti – ci ha messo, opportunamente sollecitata, il classico «ditino» per cambiarne alcune cose.
L’articolo 22 è stato infine approvato senza modifiche nella versione licenziata dalle Commissioni Referenti Finanze e Attività produttive: l’obbligo di distribuzione di un terzo carburante «ecologico» per chi apre un nuovo impianto di distribuzione sarà condizionato – ossia, detto chiaramente, non sarà applicabile! – se sussistono «ostacoli tecnici o oneri eccessivi» [era già scritto così sin dalla legge Monti 27/2012 sulle liberalizzazioni, ma era intenzione sopprimere financo il condizionale], la cui «onerosità» sarà stabilita con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentite le Regioni e l’Antitrust.
Importanti novità in controtendenza sono invece state introdotte per quanto riguarda l’articolo 22-bis, ossia quello che, nella versione approvata dalle Commissioni referenti nella già citata «settimana della razionalizzazione», rispecchiava in sostanza l’accordo unitario tra compagnie, retisti e gestori.
Ebbene, da quel testo sono stati eliminate [con l’emendamento 22-bis.450 firmato da Carlo DELL’ARINGA, PD] la parti che disponevano una norma urbanistica in materia di aree idonee per la realizzazione di nuovi impianti. La spiegazione è il classico «gioco di sponda»: non è caduto nel vuoto l’appello della Grande Distribuzione Organizzata, cooperativa e non, rappresentata da FEDERDISTRIBUZIONE, ANCC-COOP e ANCD-CONAD, nel cui mirino erano infatti finiti quei «paletti» per le aperture di nuovi impianti, previsti ai commi 15 e 16. Nel dettaglio, il comma 15 abrogava il comma 1-bis dell’articolo 2 del decreto legislativo «Bersani» 32/1998, che prevedeva che la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone nonché sottozone del piano regolatore generale che non siano sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee, mentre il comma 16 consentiva l’installazione all’interno delle zone comprese nelle fasce di rispetto delle strade [articolo 2 del nuovo Codice della strada] e nelle zone definite a destinazione «commerciale, artigianale e industriale» nei Piani Regolatori vigenti.
Modifica non marginale ha avuto anche il comma 19 – quello sulla «moratoria» per le bonifiche degli impianti in fase di dismissione -, approvato con aggiunta dell’emendamento 22-bis.402 firmato da Chiara BRAGA, PD: ossia, in caso di accertata contaminazione, il sito dovrà comunque essere bonificato, mentre il testo approvato dalle commissioni prevedeva la semplice esecuzione di indagini preventive.
Altre modifiche sono state introdotte sulla base delle indicazioni venute dalla Commissione Bilancio: gli emendamenti 22-bis.500 e 22-bis.501 dispongono, infatti, che le risorse provenienti dalle sanzioni per mancata comunicazione all’anagrafe del Ministero dello sviluppo economico siano destinate ai Comuni e al Fondo indennizzi solamente fino al riordino dell’attività della Cassa conguaglio Gpl, e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2016, per passare dopo tale termine al bilancio dello Stato.
In allegato al presente numero di Figisc Anisa News vengono anche pubblicati i testi degli articoli 22 e 22-bis del disegno di legge sulla concorrenza, come approvati dall’Aula di Montecitorio, che si possono consultare/scaricare integralmente, in formato pdf, cliccando col mouse sul seguente titolo:
art 22 e 22 bis ddl concorrenza
Sulla vicenda si registra un misurato commento dell’On.le Luca SQUERI, Vicepresidente di FIGISC, che, se, da un lato, evidenzia la necessità improrogabile di chiudere una vicenda che si trascina da decenni, dall’altro, non sottovaluta affatto le diversità rispetto ai testi inizialmente concordati: «Il fatto che l’emendamento al testo base che introduce l’articolo 22-bis sia composto da nove pagine rappresenta plasticamente, da una parte, la rilevanza che questo articolo ha nei confronti di un settore molto importante per il Paese, che è la rete distributiva dei carburanti, e, dall’altra, anche la difficoltà a trovare sintesi tra i diversi operatori del settore. Qui dobbiamo dare atto al Sottosegretario VICARI di essere stata capace di averlo fatto, di mettere insieme appunto tutti gli operatori e, anche nell’interesse dei consumatori, di intervenire su questo tema che era troppi anni ormai che non si riusciva ad affrontare in maniera efficace».
Con il provvedimento, ha detto Squeri nel suo intervento in assemblea «si mette mano alla normativa. Non sarà facile, però, perlomeno, adesso c’è uno strumento per cercare di dare inizio a questa ristrutturazione per rendere il sistema più efficiente e, pertanto, anche rendere più omogeneo il prezzo industriale rispetto ad altri Paesi europei. Sappiamo che il meglio delle volte è nemico del bene, per cui, al di là di interventi dell’ultimo momento – che di fatto hanno in un certo senso tolto punti che gli operatori avevano condiviso -, devo dire che è uno strumento davvero importante».