Q8 ED I CONTRATTI ANOMALI IN AUTOSTRADA
— 7 Settembre 2016Le Organizzazioni di categoria dei gestori autostradali, ANISA, FAIB e FEGICA hanno inviato nei giorni scorsi ai gestori delle AdS del marchio la seguente comunicazione:
<<Roma, 31 agosto 2016
Risulta alle scriventi Federazioni, che a seguito dell’aggiudicazione delle nuove aree di servizio, oltre a quelle già in affidamento, Kupit S.p.A. stia proponendo alle Gestioni, contratti in violazione rispetto al quadro normativo come meglio specificato nel Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015 e Art. 17 Legge 27/2012, imponendo contratti di agenzia o commissione, in sostituzione del regolare contratto di fornitura, sostenendo pretestuosamente ai Gestori che sarebbero obblighi derivanti da impegni di gara.
Ribadiamo ai colleghi Gestori che tutto ciò rappresenta grave violazione di quanto indicato nel Decreto stesso e pertanto invitiamo tutti a NON sottoscrivere nessun contratto difforme da quello di comodato/fornitura equivalente a quello esistente.
Informiamo altresì che è in corso un tavolo presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture al fine di monitorare che tutto avvenga nel rispetto delle regole.>>
Evidenti e fondate sono le ragioni che inducono a respingere [ed a definire prontamente con i Ministeri competenti una ulteriore «interpretazione autentica» degli specifici contenuti in materia del Decreto interministeriale del 07.08.2015] il tentativo dell’azienda di eludere il quadro contrattuale vigente:
– quanto contenuto nel punto 1.3 del Documento procedurale allegato al citato Decreto, laddove si fa espresso riferimento al fatto che «Nelle stesse procedure dovrà essere inserito il richiamo per gli affidatari al rispetto delle normative in materia di rapporti contrattuali tra affidatari del servizio di distribuzione carbolubrificanti e del servizio dí ristorazione e gestori dei relativi impianti», il che rende speciosa la motivazione dell’azienda ad imprecisati obblighi derivanti da impegni di gara, che peraltro, ove previsti, renderebbero gli stessi bandi difformi al dettato normativo;
– quanto contenuto nel punto 1.1 del predetto Documento procedurale allegato al citato Decreto, laddove si specifica che «In considerazione dell’opportunità contenuta nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, eventuali nuove tipologie contrattuali saranno applicabili d’intesa fra le parti. L’esecuzione del rapporto contrattuale viene regolato in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti», il che inibisce il ricorso ad interventi personalizzati [one to one] di modifica contrattuale, rimandando per contro alle procedure normative di contrattazione e tipizzazione delle nuove forme contrattuali.
Priva di fondatezza è anche la motivazione, addotta in taluni casi dall’azienda, di essere legittimata ad intervenire in forza di un esistente contratto tipizzato e depositato di commissione [quello, per intenderci, tra Assopetroli e Grandi Reti e le organizzazioni dei gestori della rete ordinaria], dal momento che, appunto, tale tipizzazione riguarda esplicitamente e senza dubbi interpretativi la sola rete ordinaria.