ACCORDO ESSO: L’OPINIONE CHE “NON VALE PER I RETISTI”
— 23 Aprile 2018Pubblichiamo di seguito, per completezza di informazione, il parere – pubblicato su STAFFETTA QUOTIDIANA in data 5 aprile u.s. – dell’avvocato Mario PANEBIANCO dello studio legale Panebianco Esposito, sull’ordinanza del Tribunale civile di Roma che ha respinto il ricorso delle associazioni dei gestori per l’applicazione dell’accordo di colore ESSO ai retisti che hanno acquisito pacchetti di impianti, opinione che sostiene che tale accordo non vincola i retisti acquirenti.
«Il provvedimento giudiziale, relativamente all’azione promossa dalle associazioni di categoria dei gestori nei confronti degli acquirenti di impianti della Esso Italiana Srl, dichiara la carenza di legittimazione attiva delle reclamanti e l’insussistenza del periculum in mora.
Il Collegio giudicante, in particolare, afferma che “il ricorso cautelare è infondato, nella parte in cui le ricorrenti, senza esserne legittimate, fanno valere diritti ed azioni che spettano eventualmente ai singoli gestori; ed è inammissibile, per difetto di strumentalità, nella parte in cui le ricorrenti agiscono a tutela di situazioni giuridiche soggettive di loro asserita pertinenza. Solo ad abundantiam è il caso di rilevare, peraltro, che difetta, in ambedue i casi, anche il periculum in mora, poiché sin dal 2014 … la FE.G.I.C.A., quantomeno, era consapevole dell’emersione, evidente e rilevante … della situazione sostanziale ora denunciata”.
L’infondatezza del ricorso è dunque pronunciata con riferimento a quella che avrebbe dovuto essere la successiva fase di merito dell’azione giudiziaria.
Si precisa, infatti, nell’ordinanza di rigetto, che “quale che sia la natura e la consistenza delle situazioni giuridiche soggettive delle ricorrenti che sarebbe in pericolo e che si vorrebbe tutelare in via anticipata ed urgente, il ricorso cautelare è comunque, in parte qua, inammissibile, in quanto non strumentale rispetto alla preannunciata azione di merito che, come si è già verificato, è finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti ed ognuno dei singoli gestori, ovvero su quelli che le stesse reclamanti definiscono accordi individuali (one to one)”.
Il Tribunale, tuttavia, non esamina il merito dei rapporti tra i gestori ed i loro interlocutori, nel quadro delineato dalla L.57/2001 e dal D.Lgs 32/1998. La menzionata normativa prevede che i contratti tra titolari di autorizzazione – proprietari degli impianti – fornitori di carburante ed i gestori possano essere regolati da accordi aziendali, concordati con le associazioni di categoria dei gestori.
Ne consegue che, nel caso in cui gli acquirenti di impianti di una compagnia petrolifera non abbiano ancora raggiunto un accordo aziendale con le associazioni di categoria dei gestori, gli stessi siano assolutamente liberi di stipulare contratti con i propri gestori. Resta solo da valutare se sia possibile che gli accordi aziendali stipulati dalla Esso con le rappresentanze di categoria possano essere estesi agli acquirenti degli impianti Esso.
Sul punto è necessario esporre che, pur avendo delle affinità, un’associazione di categoria (nel caso di specie l’associazione dei gestori e quindi di imprenditori) è ben differente da una associazione sindacale di lavoratori, così come evidenziato anche dal Tribunale di Roma. Da ciò discende anche che i contratti stipulati dalle associazioni di categoria non possono avere la stessa valenza vincolante prevista per i contratti collettivi dei lavoratori scaturenti dalle contrattazioni sindacali. Ed infatti ciascuna azienda petrolifera (Esso, Q8, Eni) stipula differenti contratti aziendali con le associazioni di categoria dei propri rispettivi gestori. Ne consegue che l’accordo cui i gestori fanno riferimento è proprio una pattuizione tra una singola azienda e la rappresentanza dei gestori della medesima azienda (accordo aziendale o di colore).
In buona sostanza, la Esso ha ritenuto di negoziare con i propri gestori un accordo economico che evidentemente tenesse conto della sua struttura e delle sue esigenze, nonché del suo personale business plan. Quindi, gli accordi economici stipulati dalla Esso con i propri gestori non possono essere estesi alle altre compagnie petrolifere e men che meno ad aziende che compagnie petrolifere non sono.
L’accordo Esso non può essere esteso agli acquirenti degli impianti Esso per le ragioni di diritto sopra esposte, ma anche per ovvie ragioni di mera logica: le acquirenti non sono delle multinazionali, non hanno migliaia di impianti di distribuzione carburante, non hanno una vasta presenza sull’intero territorio nazionale, non vendono un prodotto direttamente acquistato dalla raffinazione (ma dalla Esso!), non hanno possibilità infinite di accesso al credito, ecc. In una frase: non sono la Esso! Da tutto quanto esposto deriva che l’accordo aziendale tra la Esso e i suoi gestori non può essere trasferito agli acquirenti degli impianti, che non sono e non possono essere obbligati dagli accordi dell’azienda Esso.»