ACCORDO ESSO: PERCHÉ “VALE PER I RETISTI”
— 23 Aprile 2018A seguito dell’opinione – apparsa su STAFFETTA QUOTIDIANA dello scordo 5 aprile e che pubblichiamo (per g.c.) integralmente più avanti in questo numero per una adeguata e completa informazione – dell’Avv. Marco Panebianco, che sostiene che l’Ordinanza del Tribunale sul ricorso delle Organizzazioni di categoria vs/ ESSO & Retisti del “modello grossista” comporta che l’accordo ESSO non si applicherebbe ai retisti acquirenti, il Presidente Nazionale della FIGISC, Maurizio MICHELI ha richiesto un esplicito pronunciamento dei Legali di fiducia della Federazione, gli avvocati Roberto SAVARESE e Domenico MERINGOLO, dello Studio Associato Auditorium in Roma, pronunciamento che sostiene una tesi contraria a quella di Panebianco, ossia che l’accordo ESSO si applica ai retisti, ripreso anch’esso da STAFFETTA QUOTIDIANA in data 20 aprile e che di seguito pubblichiamo:
«Con ordinanza del 15 gennaio 2018 emessa dal Collegio romano all’esito del reclamo avverso il provvedimento cautelare avente n.r.g. 76331/2017 si è data contezza della circostanza per la quale gli accordi collettivi stipulati con le associazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale sono validi producendo una nullità di protezione nelle pattuizioni individuali dei singoli gestori.
Segnatamente, il giudicante ha rigettato il ricorso delle Federazioni per una ragione squisitamente procedurale. Nell’ordinanza in commento è infatti dato leggere che: “la tutela a cognizione piena che le ricorrenti preannunciano, e che vorrebbero anticipare, è finalizzata ad incidere direttamente, ed esclusivamente, su ciascuno dei singoli rapporti contrattuali conclusi tra ciascuna delle resistenti ed ognuno dei singoli gestori, ovvero su quello che le reclamanti definiscono accordi individuali (one to one) dei quali deve essere dichiarata la nullità, sancita dall’articolo 1, co. 10. D.Lgs n. 32/98, o comunque per solo, con conseguente condanna delle due resistenti, in solido con la Esso, da corrispondere ai propri gestori le differenze in termini di minori margini fruiti rispetto a quelli indicati nell’accordo 16 da applicarsi in forza dell’accordo invocato nel ricorso. Tuttavia, deve escludersi che le ricorrenti, che dei c.d. accordi individuali (one to ne) non sono parte, possano vantare la legittimazione attiva sostanziale ad azionare diritti che da ciascuno di tali contratti scaturisca in capo ad ogni singolo gestore, e quindi a proporre domande che hanno per causa petendi e/o petitum i medesimi negozi”.
Il Collegio ha pertanto rigettato il reclamo unicamente sotto il profilo della legittimazione sostanziale delle Federazioni a far valere i diritti dei singoli gestori danneggiati e derivanti dalla mancata applicazione dell’Accordo 16 luglio 2014.
Tuttavia, nel periodo immediatamente successivo il Collegio, dopo aver escluso la legittimazione sostanziale delle reclamanti per l’introduzione della causa di merito e per la tutela cautelare, ha loro riconosciuto la piena legittimazione alla contrattazione degli accordi collettivi statuendo che “è vero, infatti, che il complesso normativo più volte citato dalle ricorrenti (ed in particolare gli artt..19, comma 3, L. n. 57/2001; 1, comma 6, D.Lgs. n. 32/98, così come successivamente modificato ed integrato dall’art. 19 della L. n. 57/2001 e dal D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012) contribuisce ad individuare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei gestori degli impianti di distribuzione, ed attribuisce loro la legittimazione alla contrattazione dei relativi accordi collettivi interprofessionali ed aziendali con le associazioni rappresentative dei titolari d autorizzazione/proprietari degli impianti – fornitori di carburante, attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto ai contenuti dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte”.
A seguire, il Collegio nell’analizzare l’interpretazione fornita dalle Federazioni circa la possibilità di applicare all’Accordo 16 luglio la disciplina del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. se ne discosta ma rafforza ancor di più la posizione dalle reclamanti. Il giudicante ha, difatti, statuito che tale interpretazione “non è plausibile attesa l’evidente differenza strutturale rispetto al caso di specie nel quale [esistono] più accordi: quello collettivo, con funzione normativa della serie indeterminata dei singoli contratti individuali e ciascuno di questi ultimi, del quale ogni gestore è egli stesso parte. Inoltre, a differenza che nel contratto a favore di terzo, l’efficacia dell’accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore, non dipende da un atto di autonomia patrimoniale tra stipulante e promittente, che il terzo possa in ipotesi liberamente rifiutare, ma da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell’accordo individuale che dalle stesse siano difformi”.
Appare evidente come tale pronuncia – a prescindere dall’esito meramente giudiziale – abbia riconosciuto alle Federazioni ricorrenti la piena legittimazione alla contrattazione collettiva (rafforzando il dato normativo) cristallizzando, altresì, il principio a tenore del quale gli accordi collettivi dalle stesse stipulati hanno una efficacia vincolante che rendono nulle le clausole degli accordi individuali da esso difformi.
Allo stesso tempo poi la pronuncia in commento ha cristallizzato la piena legittimazione dei singoli gestori ad agire in giudizio per far valere i diritti e le azioni derivanti dalla mancata applicazione delle clausole vincolanti dell’Accordo collettivo.
Di conseguenza, con la pronuncia in commento il Giudicante ha sposato la ricostruzione fornita dalle ricorrenti chiarendo come con l’art. 19 comma 3, L. n. 57/2001, il Legislatore abbia inteso tutelare il contraente debole (il gestore) affidando, alla negoziazione assistita obbligatoria delle “Associazioni di categoria maggiormente rappresentative…” dei gestori la contrattazione collettiva e la stipula di specifici Accordi con i titolari – fornitori degli impianti delle condizioni economiche/normative che regolano il rapporto contrattuale tra questi e il medesimo Gestore. Con tale chiara e incontestabile previsione normativa, è stato prescritto il divieto e la conseguente nullità di contrattazioni bilaterali con i singoli gestori al fine di tutelare questi ultimi, che, altrimenti sarebbero stati alla mercé del fornitore del carburante e comunque del proprietario degli impianti (Cfr Ordinanza nella parte in cui chiarisce che “l’efficacia dell’accordo collettivo, rispetto alla sfera giuridica di ogni gestore […] dipende [….] da previsioni normative che rendono vincolanti le clausole dello stesso accordo collettivo e nulle quelle dell’accordo individuale che dalle stesse siano difformi […] attribuendo alle clausole di tali pattuizioni collettive, attraverso il meccanismo della c.d. nullità di protezione, efficacia vincolante rispetto ai contenuti dei singoli contratti sottoscritti poi da ciascun gestore con ogni controparte”.
Da tutto quanto chiarito appare evidente come, in ragione della richiamata nullità degli accordi one to one l’Accordo collettivo del 16 luglio 2014 si è trasferito agli acquirenti degli impianti a marchio Esso ed è destinato a rimanere in vigore fino alla sottoscrizione di nuovi Accordi collettivi il cui punto di partenza negoziale – sia da un punto di vista normativo che economico – dovrà coincidere con le condizioni economiche dell’Accordo 16 luglio 2014.»