ANISA FAIB FEGICA SU AUMENTI PREZZI ENI
— 8 Novembre 2015Riproduciamo di seguito la comunicazione inviata ad ENI – nonché ai Ministeri competenti, ad ASPI ed AISCAT – da FAIB Autostrade, FEGICA ed ANISA, a seguito della decisione aziendale assunta in settimana di aumentare considerevolmente i prezzi nella rete autostradale, e, di seguito, il modello di comunicazione da inviare ad ENI da parte dei gestori di marchio.
Roma, 5 novembre 2015
Prot. n. 114/2015
Spett.le
ENI S.p.A.
Downstream & industrial operation
Via Laurentina, 449
00142 ROMA
alla c.a.
dott. Salvatore Sardo
dott. Paolo Grossi
e, p.c., Egr. dott. GRAZIANO DELRIO
MINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Gent.ma dott.ssa FEDERICA GUIDI
MINISTRO SVILUPPO ECONOMICO
Gent.ma Sen. SIMONA VICARI
SOTTOSEGRETARIO SVILUPPO ECONOMICO
Egr. Sen. RICCARDO NENCINI
VICEMINISTRO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Egr. Arch. MAURO COLETTA
Direttore Generale Infrastrutture e Trasporti
Egr. Ing. GILBERTO DIALUCE
Direttore Generale Sviluppo Economico
Egr. Ing. GIANFRANCESCO VECCHIO
Direttore Generale Sviluppo Economico
Egr. dott. FABRIZIO PALENZONA
PRESIDENTE AISCAT
Egr. Ing. GIOVANNI CASTELLUCCI
AMMINISTRATORE DELEGATO ASPI
Loro Sedi
Oggetto:
Aumento dei prezzi dei carburanti imposto ai Gestori delle AdS autostradali a marchio eni/Agip. Diffida ad adempiere.
Risulta dai dati estratti e resi pubblici dal portale elettronico del Ministero dello sviluppo economico, nonché da numerosissime segnalazioni di Gestori delle AdS autostradali a marchio eni/Agip, che codesta azienda abbia provveduto a partire dalla data del 4 novembre u.s. ad aumentare in misura consistente – addirittura fino a 15 cent/lt! – per quanto in modo disomogeneo sul territorio, il prezzo con il quale rifornisce in esclusiva tali suddette AdS con il conseguente effetto sul prezzo praticato al pubblico sui prodotti carburanti.
Si tratta, di una iniziativa gravissima, ingiustificata, arbitraria ed illegittima sotto diversi profili, oltreché idonea, in ogni caso, a produrre un evidente danno economico e finanziario alle piccole imprese di gestione, ed un grave danno al consumatore che da esse si rifornisce, tanto più in un segmento di viabilità ancora sottoposto al regime di concessione pubblica e caratterizzato da barriere che ne regolano l’accesso ed in una situazione di prezzi già «ordinariamente» troppo elevati (in ragione mediamente già di più di 10 cent/litro) rispetto alla rete ordinaria.
Già di per sé, un tale comportamento appare essere adottato in violazione del dettato legislativo che impone al fornitore in esclusiva di garantire al gestore condizioni di approvvigionamento dei carburanti eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento (cfr. art. 17, legge 27/2012).
Un comportamento che enfatizza una situazione di fatto già denunciata in passato e a più riprese dalle scriventi Federazioni – nel silenzio colpevole della controparte – che ha imposto e in via crescente impone nell’attualità, alla maggior parte dei Gestori di AdS a marchio eni/Agip condizioni e prezzi palesemente e ingiustificatamente peggiori e quindi discriminatori non competitivi sia all’interno dello stesso marchio che verso marchi petroliferi concorrenti, sia che si limiti il confronto al solo mercato autostradale, sia che si considerino gli impianti comunque commercialmente interferenti posti lungo la viabilità ordinaria.
Circostanza che ha concorso in modo determinante (in misura maggiore di qualsiasi crisi economica) alla sensibile contrazione delle vendite (oltre il 50% nell’ultimo quinquennio) fatta registrare sia dalle singole AdS che dall’intero mercato autostradale.
Tuttavia, il suddetto comportamento aziendale assume maggiore gravità e nuovi ed ulteriori profili legali, ove fossero confermate le ragioni con le quali funzionari incaricati da codesta azienda hanno inteso motivare l’aumento dei prezzi alle singole gestioni.
Secondo tali funzionari, infatti, l’aumento dei prezzi sarebbe stato adottato da eni non già in ragione di una, per quanto discutibile, politica commerciale, ma allo scopo di «punire» i Gestori «rei» di avere fissato il prezzo al pubblico dei carburanti in modo difforme da quanto gradito all’azienda e, quindi, di vedersi «restituito» quanto incassato dai Gestori.
Circa l’intento «punitivo» (e volendo in questa sede accuratamente sorvolare sui profili di natura penale che potrebbero essere fatti emergere) in relazione alla fissazione dei prezzi al pubblico, è qui appena il caso di accennare che:
a) la legislazione italiana e comunitaria assegna al gestore, in via esclusiva ed inequivocailmente, la facoltà di determinare i prezzi al pubblico dei carburanti;
b) la possibilità del fornitore di fissare un prezzo massimo ovvero raccomandato di rivendita prevista dal Regolamento UE 330/2010 con esplicite limitazioni («a condizione che questi non equivalgano ad un prezzo fisso o ad un prezzo minimo di vendita per effetto di pressioni esercitate o incentivi offerti da una delle parti», comma a), art. 4), può essere esercitata solo se si realizzi quanto disposto dalla legge 57/2001, art. 19, comma 3, che obbligatoriamente assegna alla contrattazione collettiva, attraverso la sottoscrizione di appositi Accordi collettivi aziendali, «l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel regolamento»;
c) in ossequio al combinato disposto delle normative sopra citate, fin dal 2002, e ripetutamente in seguito, le Organizzazioni di categoria si sono rese disponibili ad inserire negli Accordi collettivi aziendali sottoscritti con Agip Petroli e successivamente con eni (18.7.2002-25.7.2003-27.7.2005-12.4.2011 nella rete autostradale; 24.7.2003-5.2.2004-10.6.2004-24.7.2006-28.7.2009-19.12.2014 in quella ordinaria) i criteri per l’imposizione di un prezzo massimo di vendita per i carburanti; prezzo massimo «insuperabile» a pena per il Gestore della perdita stessa della sua attività. Proprio in forza di tali Accordi collettivi – ai quali il quadro normativo speciale di settore (d.lgs. 32/1998 e successive integrazioni e modificazioni di cui alle leggi 57/2001 e 27/2012) assegna valore erga omnes – i prezzi dei carburanti, anche in autostrada, hanno goduto di una dinamica virtuosa a favore dei consumatori ed hanno consentito a codesta azienda di adottare la propria politica commerciale (e di prezzo) collegata all’intera rete di marchio senza eccezione;
d) tuttavia, l’ultimo Accordo collettivo aziendale, sottoscritto il 12.4.2011, risulta scaduto al 31 dicembre del medesimo anno e non rinnovato – ancora oggi – per una palese indisponibilità aziendale al suo rinnovo e all’adeguamento delle condizioni economico-normative che regolano il rapporto tra azienda e singoli Gestori, figlio di una scelta strategica che è risultata essere, a maggior ragione alla luce degli avvenimenti odierni, tanto miope quanto imprudente;
e) a causa di tale ostinata decisione aziendale, alle Organizzazioni di categoria dei Gestori non è rimasta altra scelta che – nell’ambito delle prerogative che la legge assegna loro – avviare a far data dal giorno 23 luglio 2012 una serie di iniziative di protesta sindacali, formalmente comunicate anche a codesta azienda, tra le quali la sospensione della sola parte degli Accordi collettivi, relativa, appunto, al prezzo massimo. Ciò, anche in ragione del fatto che, in mancanza dell’adeguamento delle condizioni economiche – tanto più in presenza della rapida contrazione delle vendite, combinata con il progressivo aumento dei costi fissi e mobili, che già allora faceva sentire i propri effetti sulle gestioni – era vitale offrire ai Gestori l’unica possibilità residua di ricercare l’equilibrio dei propri bilanci. Una situazione destinata a riproporsi fin tanto che ai Gestori non verranno riconosciute nuovamente delle condizioni economiche compatibili con le funzioni loro assegnate;
f) a conferma della bontà delle ragioni qui sinteticamente esposte e della veridicità della ricostruzione proposta, sarà sufficiente esporre il contenuto del Verbale degli Incontri del 24 e del 27 luglio 2012 sottoscritto dalle scriventi Federazioni e da Unione Petrolifera, in nome e per conto anche di codesta azienda, nella sede istituzionale del Ministero dello sviluppo economico. Con il suddetto Verbale, l’allora Sottosegretario di Stato, Prof. Claudio De Vincenti – ora Sottosegretario della Presidenza del Consiglio -, ha ritenuto opportuno sia richiamare la necessità di assicurare «al gestore condizioni eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento anche in coerenza con le disposizioni di cui … alla Legge 24.3.2012 n.27», sia invitare le parti «affinché vengano riaperti al più presto i tavoli per le trattative sugli “accordi di colore” aziendali … di cui alla Legge 57/2001».
Quanto poi alla pretesa di considerare «proprietà aziendale» quanto incassato dai Gestori – in modo legittimo, tenuto conto di quanto in precedenza illustrato – tanto da inopinatamente reclamarne la «restituzione», appare del tutto oscuro comprendere come ciò, ove pure fosse lecito (e non lo è), sia possibile attraverso lo sconsiderato aumento dei prezzi che, al più, determinerà una ulteriore penalizzazione dei consumatori, una nuova probabile contrazione dei volumi di vendita e, di conseguenza, la necessità dei Gestori di agire nuovamente sulla leva del prezzo in assenza di altri strumenti disponibili.
Alla luce di simili elementi di fatto, non c’è alcun dubbio che il comportamento aziendale, oltre a connotarsi per una ostinata irragionevolezza se solo si considera che sarebbe sufficiente ricercare le nuove condizioni per la sottoscrizione di un Accordo collettivo aziendale così come prescrive la norma (e così come già accaduto per la viabilità ordinaria) per ripristinare la fissazione del prezzo massimo, sia in aperto contrasto con la normativa posta a tutela della concorrenza e del mercato, con principi di correttezza, lealtà e buona fede che debbono ispirare i comportamenti nell’esecuzione del contratto e con le leggi speciali di settore già ripetutamente citate, integrando con ciò anche abuso della dipendenza economica.
Appare infatti assolutamente evidente che tale condotta di eni integra a tutti gli effetti l’assoluto arbitrario ed unilaterale controllo da parte dell’Azienda lungo tutta la filiera del prezzo, con tutti i risvolti giuridici che tale contesto comporta.
Tutto quanto più sopra premesso e considerato, le Federazioni scriventi diffidano codesta azienda dal persistere in tale condotta e chiedono di reintegrare immediatamente condizioni e prezzi di approvvigionamento rispettosi del quadro normativo di riferimento, tornando ad invitare la medesima azienda a rendersi disponibile senza riserve al confronto negoziale volto alla sottoscrizione degli Accordi collettivi aziendali previsti dalle leggi speciali di settore.
Nel medesimo tempo, chiedono al Ministero dello sviluppo economico, per la sua competenza in materia di concorrenza e sorveglianza sui prezzi, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la sua competenza in materia di vigilanza sulle concessioni autostradali, ed alle società concessionarie le tratte autostradali, per la loro posizione contrattuale nei confronti degli affidatari il servizio carbolubrificanti, tutti destinatari della presente comunicazione per opportuna conoscenza, di verificare, ciascuno per la propria competenza, i comportamenti sopra descritti ed a metter in atto gli interventi coerenti con le prerogative che la normativa vigente assegna loro.
Si rimane in attesa di un cortese cenno di riscontro.
Cordialità.
I Presidenti:
FAIB Autostrade – Antonino Lucchesi
FEGICA – Roberto Di Vincenzo
ANISA – Stefano Cantarelli
Di seguito, il modello di comunicazione che i gestori delle AdS a marchio ENI dovranno inviare all’azienda e per conoscenza alle Organizzazioni di categoria per contestare il danno loro derivante dall’aumento dei prezzi unilateralmente deciso:
Spett.le
ENI S.p.A.
Area Vendite Rete ____________________
e, p.c.,
Faib Confesercenti
Fegica Cisl
Anisa Confcommercio
Comunicazione A.R.
Data __/__/2015
OGGETTO: Condizioni di approvvigionamento e prezzi non equi e discriminatori. Capacità competitiva dell’AdS autostradale
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A seguito del monitoraggio effettuato sui prezzi degli impianti sia di viabilità autostradale che ordinaria comunque insistenti nel medesimo mercato di riferimento e interferenti sul piano commerciale con l’AdS in oggetto, abbiamo potuto accertare una differenza significativa tra i prezzi a noi consigliati e quelli praticati dai suddetti impianti colorati e riforniti da codesta Azienda, oltreché da quelli che espongono marchi concorrenti.
Tale suddetta differenza, già più volte evidenziata in passato, è stata persino accentuata dall’ultimo e improvviso aumento imposto da codesta Azienda nella giornata del 4 novembre u.s., che risulta essere pari a ___ cent/lt.
Tanto l’ultimo aumento come le suddette differenze qui nuovamente denunciate appaiono del tutto ingiustificate e, impedendo alla scrivente gestione di concorrere adeguatamente nel mercato, producono un danno economico-finanziario ingiusto oltreché ingente di cui la medesima scrivente si riserva di chiedere l’integrale riparazione.
Ciò premesso e rimandando al contenuto della comunicazione congiunta delle Organizzazioni di categoria di data 05.11.2015 destinata ad ENI S.p.A. ed altri, di cui si condivide integralmente il contenuto e che qui si allega, la scrivente gestione invita codesta Azienda, in qualità di fornitore in esclusiva dell’Area di Servizio in oggetto, a porre in essere con estrema urgenza tutti i comportanti atti a ridare competitività e adeguate condizioni concorrenziali alla scrivente società, così come previsto dalla normativa vigente.
Distinti saluti.
Timbro e firma
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