AUTOSTRADE: TAR SU RICORSO U.P. NON SOSPENDE IL DECRETO

Code in autostrada tra Firenze sud e Incisa dovute al traffico intenso dell'esodo estivo, 9 agosto 2014. ANSA/ MAURIZIO DEGL'INNOCENTI

Sulla vicenda del decreto interministeriale sulle autostrade datato 10/08/2015, che approva il «piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali», abbiamo annunciato su FIGISC ANISA NEWS n. 31 del 04.10.2015 che UNIONE PETROLIFERA aveva adìto al Tribunale Amministrativo per la sospensione del decreto. Abbiamo scritto che i contenuti del ricorso di UP «puntano sulle incongruenze del cronoprogramma previsto dal decreto, sul mancato coinvolgimento di Antitrust, sulle competenze in materia dell’Autorità nazionale dei trasporti e delle Regioni per le prerogative di queste ultime,  sulla arbitrarietà della riduzione del numero delle aree di servizio, sul metodo di calcolo delle royalty, ma anche su questioni che puntano direttamente contro la categoria dei gestori, contestando l’illegittimità, in particolare, della garanzia della “continuità gestionale” e sulla limitazione agli impianti automatizzati. In sostanza con la finalità di ghostizzare la rete ed espellere i gestori».

Nei giorni scorsi il TAR del Lazio ha deciso però di non accordare alcuna sospensiva dei bandi, disattendendo così la richiesta contenuta nel ricorso dell’UNIONE PEROLIFERA.
Nell’ordinanza depositata giovedì scorso, infatti, il TAR sottolinea come le questioni in causa siano assai complesse, per cui «necessitano dell’approfondimento tipico della sede di merito» e non solo di una valutazione sommaria. E sul «merito», secondo il collegio giudicante «appare maggiormente meritevole di tutela l’esigenza di assicurare il pubblico servizio e, perciò, di portare celermente a compimento le procedure di affidamento avviate per le sub-concessioni delle aree di servizio, considerato che le attuali gestioni sono già state prorogate e scadranno il prossimo 31 dicembre». In sostanza, tra i vari interessi coinvolti nella vicenda e che potrebbero avere un danno od un indebito vantaggio, il TAR ha scelto qualcosa di diverso, ossia di garantire il pubblico servizio facendo svolgere velocemente le gare.

La decisione del TAR può essere letta con visioni ed aspettative diverse e soprattutto in prospettiva dei ricorsi introdotti dalle Organizzazioni di categoria; ma, se da un lato appare interessante che i giudici amministrativi abbiano ritenuto di aggiornare l’esame di merito per poter più compiutamente acquisire ed approfondire la complessità delle questioni poste dal decreto [con un tanto riconoscendo che «il nodo è ingarbugliato»], dall’altro è anche da sottolinearsi un paio di cose almeno:

1) il TAR ha ritenuto che nessun interesse dei contendenti nella vicenda possa essere compromesso da un rinvio della decisione, e quindi dalla negazione della sospensiva, e che l’interesse prevalente da tutelare fosse anzitutto (ed in questa fase «solo») il pubblico servizio;

2) il rinvio e la mancata sospensiva non possono che prefigurare che, in attesa del giudizio di merito, si acuiscano esattamente tutte quelle questioni critiche di cui lo stesso collegio giudicante ritiene necessario quel giudizio di merito e si aggroviglino ulteriormente le problematiche degli interessi – giusti o sbagliati – che si ritengono o che sono effettivamente lesi dai contenuti del famoso decreto «balneare».

Di seguito, pubblichiamo il dispositivo del TAR Lazio:

tar lazio

N. 04838/2015 REG.PROV.CAU.
N. 11276/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11276 del 2015, proposto da:
Unione Petrolifera, in persona del legale rappresentante pro tempore

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo Economico, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust, Autorità di Regolazione dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
Società Autostrade per l’Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore
CN Sas di Nannetti F. & C., in persona del legale rappresentante pro tempore

nei confronti di

Società Autovie Venete Spa, persona del legale rappresentante pro tempore

Federazione Autonoma Italiana Benzinai FAIB

Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini Fegica,

Associazione Nazionale Imprese Servizi Autostradali Anisa Confcommercio,

in persona del legale rappresentante pro tempore
Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori Aiscat, persona del legale rappresentante pro tempore

e con l’intervento di
ad adiuvandum:

Società Kuwait Petroleum Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore

ad opponendum:

A.I.G.R.I.M., in persona del legale rappresentante pro tempore

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,

– del decreto del 10/08/2015 recante approvazione del «piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio presenti nei sedimi autostradali allegato al presente decreto, da affidare mediante procedure concorsuali»

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e di Ministero dello Sviluppo Economico, e di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Antitrust,  e di Autorità di Regolazione dei Trasporti, e di Soc Autovie Venete Spa, e di Federazione Autonoma Italiana Benzinai Faib, e di Federazione Gestori Impianti Carburanti e Affini Fegica, e di Associazione Nazionale Imprese Servizi Autostradali Anisa Confcommercio, e di Aiscat  Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori ;

Vista domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015 il dott. Daniele Dongiovanni e uditi per le parti i difensori

Considerato che la complessità delle questioni sottoposte alla attenzione del Collegio non si prestano ad essere delibate in sede di cognizione sommaria ma necessitano di approfondimento tipico della sede di merito;
– che, pertanto, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del C.P.A., è opportuno definire nel merito la presente controversia attraverso la fissazione della pubblica udienza, compatibilmente con i carichi di lavoro della Sezione;
– che, peraltro, sul piano del periculum e del contemperamento necessario tra i diversi interessi sottesi alla presente vicenda, appare maggiormente meritevole di tutela l’esigenza di assicurare il pubblico servizio e, perciò, di portare celermente a compimento le procedure di affidamento avviate per le sub-concessioni delle aree di servizio, considerato che le attuali gestioni sono già state prorogate e scadranno il prossimo 31 dicembre;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la suindicata domanda cautelare.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 6 aprile 2016.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2015.

Nota informativa
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