AUTOSTRADE: DIFFIDA A Q8 SUI CONTRATTI ANOMALI

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ATTO DI SIGNIFICAZIONE E DIFFIDA

La FAIB Autostrade Confesercenti con sede in Roma, Via Nazionale 60, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, Antonino Lucchesi;

La FEGICA Cisl con sede in Roma, Via Anzio, 24, rappresentata dal Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, Roberto Di Vincenzo;

La ANISA Confcommercio, con sede in Roma, Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2, rappresentata da l Presidente Nazionale e legale rappresentante pro-tempore, Stefano Cantarelli:

PREMESSO CHE

la distribuzione dei carburanti per uso di autotrazione posta lungo la viabilità autostradale è classificata “pubblico servizio” – ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 26.10.1970, n. 745, convertito con modificazioni con la Legge 18.12.1970, n. 1034, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 27.10.1971, n. 1269, contenente norme regolamentari della richiamata Legge n.1034/70 – ed è perciò assoggettata a concessione;

il Legislatore, per gli impianti regolati dal regime concessorio, anche all’indomani dell’emanazione del Decreto Legislativo 11.2.98, n. 32, ha voluto che rimanesse in vigore la richiamata norma “pubblicistica” assumendo la scelta contenuta nel Decreto Legislativo n. 112/98 che, nel quadro del conferimento di funzioni amministrative alle Regioni, ha attribuito ad esse, ai sensi dell’art. n. 105, comma 2, lettera f), la funzione relativa al “conferimento di concessioni per l’istallazione e l’esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali“;

il Legislatore ha inteso ripetutamente ribadire le proprie prescrizioni obbligatorie in materia di regolazione dei rapporti economico contrattuali che legano i titolari dell’impianto/fornitori ai Gestori, prima con la Legge 5 marzo 2001, n. 57 (GU n. 66 del 20/03/2001) che, all’articolo 19, comma 3, così dispone : “In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento(CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione o fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono regolati secondo modalità e termini definiti nell’ambito di specifici accordi aziendali, stipulati tra ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l’individuazione dei criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell’ambito di prede finite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie individuali“.

il Legislatore, ha inteso rafforzare il quadro emergente dal combinato disposto della richiamata normativa di base (Legge 1034/70 e D.Lgs. 112/98) con nuovi provvedimenti cogenti contenuti nell’articolo 28 della Legge 111/2011, così come integrato e modificato dall’articolo 17 della Legge 27/2012.

In particolare, la suddetta norma prevede che: “12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori, depositati presso il Ministero dello sviluppo economico…(omissis) … “

Inoltre, sempre la Legge n. 27/2012, art. 17, nel 3° comma, ha introdotto una disposizione per cui “I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192” .

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A partire dal 31.12.2013 sono andate in scadenza gli affidamenti dei servizi carbolubrificanti e ristorazione relativi ad un numero consistente di aree di servizio. Su sollecitazione del Ministeri interessati delle Infrastrutture e dei Trasporti e con il parere favorevole dell’Agcm, le società concessionarie hanno prorogato la scadenza medesima per circa 24 mesi.

In data 7 agosto 2015 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato un Decreto Interministeriale che contiene il Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali, nonché il Documento Procedurale che regola le modalità di espletamento delle procedure competitive per l’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e della attività ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali nonché gli adempimenti connessi.

In esecuzione della legge 1034/1970 e del DPR 1269/1971 che dispone il principio della cosiddetta “continuità gestionale”, il suddetto Decreto, al punto 1, comma 2), fissa le modalità attuative di tale principio a valere per le attuali procedure competitive “: …omissis… l’affidatario subentrante è tenuto, in esito alle procedure concorsuali di cui al piano allegato, ad offrire al gestore comodatario operante nell’area il mantenimento della gestione in corso …omissis… mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di cessione gratuita delle attrezzature ed immobili di cui al comma 1 della durata di nove anni. …omissis… In considerazione dell’opportunità contenuta nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, eventuali nuove tipologie contrattuali saranno applicabili d’intesa fra le parti. L’esecuzione del rapporto contrattuale viene regolato in conformità con le disposizioni ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti ….“;

la Kuwait Petroleum Italia pretende di condizionare l’esecuzione degli obblighi gravanti sul suo capo in forza della normativa suddetta, con particolare riferimento al principio della “continuità gestionale”, alla sottoscrizione dei gestori delle aree di servizio di cui si è aggiudicato l’affidamento dei servizi carbolubrificanti di un contratto di commissione in sostituzione del contratto di fornitura/affidamento che, in collegamento funzionale con il contratto di comodato/affidamento in uso gratuito, è l’unico consentito attualmente dalla legislazione speciale sopra richiamata.

la Kuwait Petroleum Italia accompagna tale pretesa cercando di intimorire i Gestori con l’avvertimento che, nel caso di mancata sottoscrizione, non rifornirà gli impianti e che addebiterà loro costi ed oneri per il mancato perfezionamento dell’Affidamento, considerato che la stessa Azienda si è impegnata in sede di offerta vincolante ad adottare tale modalità contrattuale;

non risulta, allo stato, che sia stato depositato presso il Ministero dello sviluppo economico alcun Accordo collettivo interassociativo, così come prescritto dalla Legge 27/12 (e richiamato nel citato punto 1, comma 2) del documento procedurale già citato), contenente una tipologia contrattuale che sia adottabile in sostituzione del contratto di comodato, fornitura ovvero somministrazione, con l’unica eccezione di un contratto di “commissione” allegato ad un Accordo stipulato tra le scriventi Federazioni e la rappresentanza dei retisti privati organizzata in Assopetroli e Consorzio Grandi reti che però è inequivocabilmente destinato ed utilizzabile in modo esclusivo per regolare il rapporto tra titolare di autorizzazione e Gestori per impianti di viabilità ordinaria, tenuto conto che richiama esplicitamente il d.lgs. 32/1998 e la durata di anni 6 con rinnovo automatico di altri 6, in evidente contrasto con le disposizioni contenute nella legge 1034/1970 ed il DPR 1269/1971, richiamate dal Decreto Interministeriale del 7.8.2015;

ciò nonostante, la Kupit Petroleum Italia, all’evidente scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, la corretta applicazione del quadro normativo richiamato ed in particolare dell’art.17 della legge 27/2012, opera una forte quanto indebita pressione sui gestori in posizione di dipendenza economica per costringerli alla sottoscrizione di un contratto di commissione unilateralmente e perciò stesso illegittimamente definito nelle sue parti essenziali dall’azienda stessa: contratto di commissione che, con un artificio giuridico introdotto da Kupit, diventa “assorbente” rispetto al contratto di comodato prescritto dalla norma richiamata in modo tale che il Gestore viene espropriato di ogni possibilità di avere garantita la durata contrattuale disposta dalle Leggi speciali che regolano la distribuzione carburanti.

tutto quanto sopra necessariamente e doverosamente premesso, Faib Autostrade Confesercenti, Fegica Cisl e Anisa Confcommercio

DIFFIDANO

– la Società Kuwait Petroleum Italia SpA, con sede in Roma, Viale dell’Oceano Indiano 9, nella persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante pro-tempore, lng. Alessandro Gilotti;

1) ad interrompere, in via immediata, tutti i comportamenti in premessa denunciati posti finora in essere allo scopo di aggirare surrettiziamente la normativa richiamata ed a rendere coerente, la sua azione, con le disposizioni cogenti disposte con le Leggi speciali di settore e con le prescrizioni contenute nel richiamato Decreto Interministeriale del 7/8/2015;

2) a cessare immediatamente, in particolare, l’indebita pressione operata nei confronti dei gestori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali le facoltà attribuite dall’art.17 della legge 27/2012 ai medesimi gestore, comportamenti che integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192;

3) conseguentemente a consentire, in particolare, la prosecuzione naturale dell’attività delle gestioni in forza del principio della “continuità gestionale”, sancito dalla legge, attraverso la sottoscrizione di contratti identici a quelli precedenti ed alle medesime condizioni in essi contenute.

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DIFFIDANO, INOLTRE LA MEDESIMA KUPIT

a ripristinare condizioni economico-normative “eque e non discriminatorie” ai singoli Gestori come previsto, da ultimo, dalla Legge 27/2012, al fine di garantire una normale competitività giocata sull’efficienza e sulla qualità della prestazione, considerando che gli accordi economico-normativi sottoscritti con codesta Azienda sono abbondantemente scaduti ed a nulla sono valsi i ripetuti tentavi per ripristinare condizioni di economicità delle Gestioni che si sono trovate a far fronte ad una diminuzione dei volumi erogati e ad un aumento delle spese fisse e mobili senza aver alcuna possibilità di invertire la tendenza per fatto e colpa di codesta Azienda che ha scientemente violato le richiamate norme di Legge tanto per la mancata contrattazione “collettiva” -come espressamente disposto dalla Legge 57/01- quanto per le discriminazioni perpetrate in materia di pricing nei confronti dei singoli Gestori, all’interno della medesima rete di marchio posta sulla viabilità autostradale.

Le scriventi Federazioni, quindi, invitanno e diffidano la Kuwait Petroleum Italia SpA, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore – ing. Alessandro Gilottti – a rimuovere entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente diffida, i comportamenti illegittimi legati alla introduzione – inaudita altera parte – di contratti di commissione non stipulati ai sensi e per gli effti della Legge 27/12 e, nello stesso tempo a dare piena esecuzione a tutte le obbligazioni discendenti dalla richiamata normativa (D.Lgs. 112/98; L. 496/99; L. 57/01; L. 27/12; D. Interministeriale 7/8/2016).

Con avvertenza che, trascorsi inutilmente i 15 giorni accordati, le scriventi Associazioni diffidanti, promuoveranno – direttamente e per delega di ogni singolo Gestore – ogni opportuna iniziativa giudiziale a tutela dei diritti dei singoli Gestori e delle stesse Associazioni di Categoria, gravemente violati da codesta compagnia, compreso quello relativo agli interessi moratori sulle somme illegittimamente trattenute ed al risarcimento di tutti in danni patiti e patiendi, come conseguenza dell’illegittimo operato della Kupit SpA..

La presente comunicazione viene inoltrata alle società concessionarie che hanno emanato i bandi di gara nonchè al MIT ed al MISE affinchè intervengano per mettere fine a questo pretestuoso aggiramento della norma e vigilino sulla corretta applicazione della normativa che presiede il pubblico servizio di distribuzione carburanti e sulla continuità e regolarità del medesimo servizio che non può essere piegato all’interesse – peraltro illegittimo – di una parte (Kupit).

Le scriventi, inoltre, si riservano la presentazione, in sede giudiziale, di ogni altra documentazione volta a sostenere le considerazioni contenute nel presente atto.

Roma, 23 settembre 2016

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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