BOTTA E RISPOSTA GESTORI-Q8 SU CONTRATTI IN AUTOSTRADA
— 9 Ottobre 2016Dopo la diffida a Q8 inviata da ANISA, FAIB Autostrade e FEGICA [si veda Figisc Anisa News N. 23 del 27.09.2016] in merito alla pretesa aziendale di applicare ai gestori delle AdS il contratto di commissione, Q8 risponde con una nota del 28 settembre nella quale sostiene di contestare integralmente gli argomenti della diffida delle Organizzazioni di categoria.
Poiché le norme – sostiene Q8 – danno «facoltà di utilizzare forme contrattuali alternative al comodato e alla fornitura nel settore della distribuzione dei carburanti…Kupit si è avvalsa della predetta facoltà, proponendo ai gestori il contratto di commissione in collegamento con il contratto di comodato di durata novennale…di conseguenza Kupit si è avvalsa dell’unico modello di commissione tipizzato che è stato a suo tempo formalmente condiviso dalle Vostre associazioni e depositato presso il MISE».
Prosegue l’azienda sottolineando altresì che «Tale modello non prevede ovviamente limitazioni alla sua applicabilità ed è utilizzabile erga omnes: a) da tutti gli operatori del settore; b) sia su rete ordinaria che su rete autostradale» e che «differenti interpretazioni porterebbero erroneamente ad introdurre … elementi contrastanti con l’espressa finalità pro-concorrenziale della normativa di riferimento e limiti al libero esercizio della iniziativa economica degli operatori coinvolti » aggiungendo che «il nuovo format contrattuale risponde soprattutto alle esigenze dei consumatori».
Rispondono in data 3 ottobre le Organizzazioni di categoria – per conoscenza anche a MISE, MIT, AISCAT, ASPI ed UP – con una nota articolata di cui riportiamo i passaggi salienti:
«Kupit, omette volutamente di segnalare che il Contratto frutto dell’Accordo collettivo con i retisti indipendenti sia stato scientemente concepito dai sottoscrittori perché fosse utilizzabile solo su rete ordinaria e solo dai retisti indipendenti convenzionati [N.d.R.: circostanza ancora più evidente dal momento che ANISA, unica associazione autonoma finalizzata ai gestori autostradali e totalmente distinta da FIGISC, finalizzata invece ai gestori della rete ordinaria, non ha, né formalmente e nemmeno informalmente, «condiviso» alcunché in merito al contratto di commissione] . E di ciò Kupit è tanto consapevole che ha dovuto, necessariamente ed obtorto collo, fare quello che l’azienda stessa sa esserle vietato dal Contratto stesso prima, dall’Accordo collettivo poi e infine dalla legge: apportare modifiche al Contratto».
Quali siano le modifiche surrettiziamente ed unilateralmente apportate lo specifica la nota: «la durata: si confronti l’art. 3, nel quale si è reso indispensabile sostituire il 6+6 ex d.lgs. 32/1998 tipico della rete ordinaria, con i 9 anni della 1034/1970; gli obblighi del commissionario: si confronti l’art. 9, lettera g), da cui si è dovuta cancellare la revisione della “chiusura per ferie”, tipica della rete ordinaria ed impossibile per la rete autostradale, le clausole risolutive espresse: si confronti l’art. 20, lettere f), nella quale si sono dissolti i motivi che, solo ed esclusivamente su rete ordinaria, giustificano una eventuale chiusura del punto vendita (ferie, malattia, cause di forza maggiore)».
Dice la nota del 3 ottobre che «Kupit, contra legem, pretende:
a) di subordinare all’ottenimento di quello che ritiene essere un proprio esclusivo vantaggio il semplice rispetto dell’obbligo gravante sul suo capo volto ad offrire al gestore operante nell’area il mantenimento della gestione in corso seppure attraverso la definizione di un nuovo contratto. Kupit finisce persino per minacciare i Gestori che non accettano di sottoscrivere la documentazione loro sottoposta, avvisandoli che decadranno dal beneficio della continuità gestionale. Non è inutile ricordare come il Legislatore abbia prescritto una tale modalità di applicazione del principio normativo della continuità gestionale, solo ed esclusivamente per far coincidere la durata del contratto e dell’affidamento, non certo per consentire all’affidatario di stravolgere a proprio favore il rapporto con il Gestore;
b) di rovesciare e svuotare il senso letterale e la ratio stessa della previsione normativa tassativa che intende, non casualmente, conservare il ruolo essenziale del contratto di affidamento/ comodato … nel complesso edificio contrattuale del rapporto con i Gestori. Eloquente, sopra ogni altra considerazione, è la sostituzione che Kupit fa del Contratto in uso gratuito consegnato ai gestori che, all’art. 1, letteralmente recita come segue “Resta inteso tra le parti che l’affidamento in comodato ad uso gratuito del Punto Vendita deve intendersi meramente funzionale ed accessorio rispetto al Contratto di Commissione e segue le sorti di quest’ultimo, non avendo autonoma esistenza al di fuori di detto Contratto di Commissione”;
c) intende e soprattutto, di imporre ai Gestori l’adesione ad un modello contrattuale …. che Kupit non ha alcun titolo di modificare per effetto combinato dell’art. 17 della legge27/2012, che affida tassativamente alla contrattazione interassociativa la definizione di nuovi modelli contrattuali alternativi a quelli vigenti di comodato/fornitura, e dell’art. 28 riportato proprio nel modello di Contratto di commissione depositato al Mise [N.d.R.: finalizzato solo per la rete ordinaria ed i retisti indipendenti], che fa esplicito divieto ai singoli contraenti di apportare letteralmente qualunque modifica».
Ed infine le Organizzazioni di categoria ricordano la propria generica disponibilità a discutere di contratti di commissione, ma solo ed esclusivamente nelle forme e procedure previste dalle norme: «Le medesime scriventi, infine, confermano quanto è già noto sia ai Ministeri competenti, che alle società concessionarie, che ad Unione Petrolifera, vale a dire il loro pieno interesse e massimo impegno a definire in sede negoziale con la rappresentanza associativa degli industriali del petrolio, in esecuzione e nel rispetto della legge, un modello di contratto di commissione».