DELTA SELF/SERVITO: UNA SIGNIFICATIVA “INTERPRETAZIONE” AZIENDALE
— 12 Marzo 2018Il fatto specifico è accaduto qualche mese fa, ma ciò non toglie attualità alla nota questione della “forbice” tra le modalità di rifornimento nella rete di marchio, sulla quale le Organizzazioni di categoria dei gestori hanno anche tempo fa (in data 22.01.2018) sollecitato le Compagnie ad intervenire (si veda anche a tal proposito Figisc Anisa News n. 01/2018 del 31.01.2018: “Sul delta servito self Gestori scrivono a Compagnie”).
Sulla pagina Facebook di una nota e primaria Compagnia (che non vogliamo neanche indicare in maniera esplicita, lasciandolo indovinare a chi legge stante la facilità di interpretare il contesto), appare la seguente segnalazione di una consumatrice a dir poco “infastidita”:
«Buongiorno, ho fatto il pieno diesel presso vs area di ******* (omettiamo la località). Come è possibile che il diesel self costi 1,437 €/l e quello servito 1,855 €/l ???? Praticamente con il mio pieno da 48 litri ho pagato il servizio dell’omino 20 € !!!!!! È una VERGOGNA.»
Si parla quindi di un delta prezzo pari a 0,418 euro/litro, che la consumatrice in questione pensa vadano a finire nelle tasche del benzinaio (il così detto “omino”).
Si deve anche aggiungere che in quella data il prezzo praticato medio nazionale del gasolio per la Compagnia in questione risultava pari a 1,417 euro/litro in modalità self ed a 1,631 in modalità servito, con una differenza di 0,214 euro/litro, ossia la metà esatta di quella di 0,418 che suscitava la reazione della consumatrice.
Situazione già riscontrata più volte [senza attendere la lettera di FAIB, FEGICA e FIGISC del 22.01.2018, dove si scrive testualmente che il “……delta che viene imposto tra i prezzi delle modalità servito e self service, che ormai diffusamente ha raggiunto (e in alcuni casi superato) i 40 centesimi al litro!”, si veda Figisc Anisa News n. 31 del 15.12.2016: “Servizio…..extra lusso”, dove si segnalava più di un anno prima un delta prezzo, e sempre per la medesima Compagnia, ancora “solo” di 0,360 euro/litro sul gasolio], per cui, nulla di nuovo sotto il sole….
Ma come risponde l’Azienda in questione all’osservazione della consumatrice?
«Salve **** (omettiamo il nome della consumatrice), in materia di distribuzione carburanti esiste una normativa specifica che impone alle compagnie petrolifere di indicare al gestore rivenditore comodatario esclusivamente un prezzo consigliato per la rivendita al pubblico dei carburanti acquistati dal predetto gestore in esclusiva dalla compagnia stessa. Il gestore, poi, nell’ambito della propria autonomia imprenditoriale, decide liberamente il prezzo finale dei prodotti da praticare al pubblico presso l’impianto, potendosi discostare dal prezzo consigliato dalla compagnia di riferimento, decidendo di fare prezzi più alti o prezzi più bassi. In ogni caso il prezzo praticato al cliente finale è stabilito dal gestore del singolo impianto. Confidiamo di aver contribuito a fare un po’ di chiarezza in una tematica non sempre nota ma di crescente interesse. Un saluto».
Naturalmente questa spiegazione mistificata serve ad inviperire ancora più la consumatrice, che non si capacita di come una primaria Compagnia Petrolifera tolleri il comportamento “vergognoso” del rapace “omino” sull’impianto:
«Allora per voi è una cosa accettabile e non fate nulla?? Alla fine il marchio dell’area servizio è il vs…il danno di immagine lo avete voi come *** (si omette la denominazione della Compagnia) non il gestore di ******* (omettiamo la località). Comunque non mi vedrete più nelle vs aree di servizio nemmeno dipinta sul muro».
In sintesi, alla ovvia rimostranza della consumatrice che non si capacita come il servito valga un prezzo che è superiore del 29 % al self, la Compagnia risponde che 1) il colpevole è sempre il gestore, 2) la Compagnia è vittima, 3) la Compagnia non è neppure colpevole di negligenza in vigilando, perché 4) è la normativa specifica della distribuzione carburante che impone questa situazione.
Non riteniamo di dover aggiungere alcun commento.
Meglio citare gli specifici passaggi che regolano la questione dei prezzi tra questa specifica Compagnia ed i suoi gestori, nell’ambito degli ultimi accordi economico-normativi:
«prezzo consigliato o raccomandato: prezzo a cui la Compagnia suggerisce al Gestore di rivendere al pubblico i carburanti. Ferma restando la libertà del Gestore di determinazione dei prezzi effettivamente praticati coerentemente al Regolamento CE n. 330/2010 – *** (si omette da qui ed in seguito ancora una volta la denominazione della Compagnia) consiglia ai Gestori rivenditori presso gli impianti della propria rete stradale ordinaria i prezzi di rivendita al pubblico dei carburanti;
prezzo massimo: in applicazione del Regolamento CE n. 330/2010 ***, in qualità di fornitore del prodotto, ha la facoltà di imporre un prezzo massimo di rivendita;
per prezzo massimo, si intende il prezzo che il Gestore si impegna a non superare per la rivendita dei carburanti al pubblico;….. *** fissa prezzi massimi di vendita dei carburanti al pubblico in funzione dei differenziali rispetto ai prezzi consigliati/raccomandati di seguito evidenziati per modalità di vendita:
- modalità di vendita self service, 0,005 euro/litro (compreso di IVA);
- modalità di vendita servito, 0,010 euro/litro (compreso di IVA);
A fronte del superamento del prezzo massimo, una volta espletata la procedura di contestazione già esistente e ferma la facoltà di risolvere i rapporti contrattuali in essere con il Gestore, *** avrà altresì la facoltà, in aggiunta alla facoltà di risoluzione contrattuale già prevista…., di addebitare al Gestore una penalità pari all’importo derivante dal maggior prezzo praticato (c.d. “over price”) moltiplicato per i litri effettivamente venduti nel periodo oggetto delle contestazioni inviate da *** al Gestore…».
Questa sarebbe la risposta corretta dovuta dalla Compagnia ai suoi consumatori.
E se la trafila sopra spiegata chiarisce la natura dei rapporti tra Compagnia e gestore sul prezzo e le responsabilità reali rispetto al consumatore in materia di fissazione del medesimo, la consumatrice di Facebook dovrebbe essere finalmente edotta che il famoso “omino” (che è una persona prima di tutto) non ha la facoltà di aumentare di ben 42 volte quella che è l’unica autonomia residuale di incidere sul prezzo del servito, che, se non si è ancora capito, vale, al più, e se non c’è concorrenza nella immediate vicinanze, un solo piccolo centesimo. Ma è quello che ci mette la faccia davanti al consumatore, cui è assai difficile spiegare ciò che è pressochè inspiegabile se non ricorrendo ad una macroscopica mistificazione, per giunta gabellata come “chiarezza”.