ENI: RISPETTO DEGLI ACCORDI !

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Roma, 27 maggio 2015

Spett.le ENI SPA
Divisione Downstream and industrial
Via Laurentina 449
ROMA
c.a.: Egr. Ing. Paolo Grossi
Egr. Dott. Alessio Torelli
Egr. Dott. Giovanni Maffei

OGGETTO:
Adempimenti previsti negli accordi collettivi aziendali tra Eni e le Organizzazioni di categoria dei Gestori.

Gentili signori,
dobbiamo purtroppo registrare che nonostante le nostre segnalazioni e sollecitazioni, in materia di liquidazione dell’incentivo per scaglioni, ufficializzate in occasione dell’incontro tra l’Azienda e FAIB, FEGICA e FIGISC dello scorso 5 maggio, presso la vostra sede, nessun riscontro ci è giunto da Eni.

A fronte, dunque, di un perdurante e imbarazzante silenzio aziendale siamo con la presente costretti a rinnovare la richiesta di pieno rispetto degli accordi aziendali discendenti dalla normativa vigente – D.Lgs 32/98; L. 57/2001; L. 27/ 2012 – e a procedere alla liquidazione dell’incentivo per scaglioni relativo al 1° trimestre del 2015, e più precisamente di quello riferito al periodo che va dal 1.1.2015 al giorno in cui ciascun singolo punto vendita è stato nelle condizioni di applicare l’accordo collettivo aziendale del 19.12.2014, contenente le nuove clausole economiche e di fatturazione.

Come è a tutti noto, fino al giorno del passaggio dai vecchi accordi alla nuova intesa, sono rimaste in vigore le precedenti previsioni contenute negli accordi collettivi aziendali del 24.7.2003 e successivi, ed in particolare per quel che riguarda il cosiddetto “incentivo per scaglioni” con le differenziazioni conosciute tra gli impianti appartenenti al segmento misto e quelli del segmento servito.

Alla luce dei fatti su richiamati, FAIB FEGICA e FIGISC censurano in modo netto l’operato dell’azienda, considerato che la liquidazione dell’incentivo in questione doveva essere contabilizzata alla fine del primo trimestre. Ad oggi nonostante la nostra formale richiesta, in sede di confronto tra le parti, ai sensi e per gli effetti della legislazione vigente, l’Azienda continua a non fornire spiegazioni alla sua omissiva condotta. Preme segnalare che, come appare evidente, il suddetto incentivo è a tutti gli effetti parte integrante del margine dei gestori, la cui determinazione la richiamata legislazione di settore ha riservato all’esclusiva competenza degli Accordi tra Azienda e rappresentanza dei gestori.

Tutto quanto sopra evidenziato, allo scopo di evitare ogni ulteriore, deplorevole ed ingiustificato ritardo, le scriventi Federazioni comunicano di aver messo a disposizione e suggerito di utilizzare ai gestori a marchio eni un modello di comunicazione con il quale chiedere formalmente la liquidazione di quello che, per la ragioni sopra esposte, è a tutti gli effetti un credito liquido esigibile, alla quale accompagnare il relativo avviso di fattura senza valore fiscale.

Tutto ciò, per offrire una nuova occasione di dare concreta attuazione agli obblighi ed agli impegni assunti con la sottoscrizione degli Accordi collettivi aziendali sopra citati, prima di mettere in atto le necessarie azioni a tutela del diritto vantato dalle singole gestioni.

Si coglie, altresì, l’occasione per ribadire la profonda preoccupazione, già ripetutamente espressa, in ordine alla non puntuale applicazione dei contenuti dell’Accordo collettivo aziendale del 19.12.2014 in ordine ai temi come di seguito sinteticamente elencati:

– la determinazione delle condizioni di prezzo secondo quanto previsto, in particolare, al punto 2.8 del suddetto Accordo;
– i ritardi considerevoli nei tempi richiesti all’elaborazione dei documenti contabili a conguaglio mensile del margine del gestore e nella relativa liquidazione. A ciò si aggiunga l’assoluta ed impellente necessità che tali documenti siano accompagnati da una informazione che consenta a ciascun gestore di comprendere in modo immediato e trasparente metodo di calcolo e parametri utilizzati per determinare l’importo del suddetto conguaglio, verificarne la correttezza e, nel caso, contestarne l’eventuale erroneità;
– la mancata attivazione della valutazione dei casi con specifiche criticità sorte in seguito all’applicazione delle nuove condizioni economiche contenute nell’Accordo, così come previsto dal punto 2.10;
– la mancata attivazione dei tavoli tecnici di cui al punto 7.

Su tutte le questioni innanzi evidenziate si chiede cortesemente un urgente riscontro.
Cordiali saluti.

FAIB
FEGICA
FIGISC

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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