FAIB, FEGICA E FIGISC SUI DIRITTI CAMERALI

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– Al Sottosegretario allo Sviluppo Economico
Sen. SIMONA VICARI
– Al Direttore Generale
Mercato Concorrenza Consumatore Vigilanza e normativa tecnica
Ministero dello Sviluppo Economico
Dr. GIANFRANCESCO VECCHIO

Oggetto:
Modifica sulla base di calcolo del fatturato per il diritto camerale per i gestori carburanti

Gentile Sottosegretario, Egregio Direttore,

Le scriventi Federazioni desiderano richiamare la loro attenzione sul tema in oggetto.

Il diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese è determinato, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, coprendo il fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente, per gli altri soggetti.
Il sistema, così delineato, rischia di comportare, in mancanza dei necessari interventi, una ingiusta sperequazione ai danni di particolari categorie imprenditoriali ed, in particolare, dei titolari di: impianti di distribuzione dei carburanti.

Ciò in relazione alla definizione di fatturato fornita per la prima volta dal decreto 23 aprile 2001, con il quale il Ministero (allora dell’industria, del commercio e dell’artigianato) ha provveduto a determinare la misura del diritto annuale per il 2001.
Ebbene, con il medesimo decreto il Ministero ha inteso, per fatturato, ai fini del pagamento del diritto annuale da parte delle imprese iscritte alla sezione ordinaria del Registro e diverse dagli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’art. 6 del D. Lgs. n. 87/92, dai soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell’art. 9 del D. Lgs. n. 173/97 e dalle società ed enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, “la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”.

La definizione di fatturato è stata poi definitivamente formalizzata con l’approvazione del decreto 11 maggio 2001, n. 359, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Con successiva circolare 22 maggio 2001, n. 3513/C, il Ministero ha fornito più precise indicazioni circa l’interpretazione e l’applicazione delle prescrizioni di tale decreto, chiarendo che per le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali ed equiparati, ecc., deve intendersi per fatturato la somma degli importi riportati nei righi IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell’IRAP.

Orbene, a ciò consegue che le imprese iscritte alla sezione ordinaria (per il comparto del terziario tutte, ad eccezione di quelle gestite dai piccoli imprenditori di cui all’art. 2083 del codice civile, iscritte alla sezione speciale del Registro), pagheranno il diritto annuale 2008 applicando al fatturato dell’esercizio 2007 determinate misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato.
Considerata la definizione di fatturato fornita dal richiamato Dm n. 359/01, dette imprese dovranno utilizzare, come base di calcolo, il rigo IQ1 del quadro IQ IRAP, il cui valore riportato è comprensivo dei “costi per materie prime, merci, ecc.” (rigo IQ7).

Tale modalità di applicazione del sistema è dal punto di vista delle nostre Federazioni eccessivamente penalizzante per la nostra categoria dei gestori carburanti. Detti operatori sono tenuti ad iscrivere in bilancio, secondo le ordinarie regole di cui sopra, l’importo complessivo dei ricavi, sebbene questo non rappresenti appieno la sostanza economica delle transazioni effettuate: ed infatti, nel caso dei distributori di carburanti, il prezzo di vendita è rappresentato, per circa il 97%, da imposte varie (accise, addizionali e IVA) e dal costo del prodotto (in altri termini, per questi operatori, il ricavo vero è rappresentato da un modestissimo margine).
É di tutta evidenza, pertanto, che la vera capacità economica di detti soggetti non è rappresentata dall’ammontare dei ricavi iscritti a bilancio (che deve, obbligatoriamente, essere riferita al valore facciale delle transazioni), bensì dal ben più modesto “margine” economico sul quale essi possono contare.
Nella considerazione di detti aspetti, alle tipologie di operatori economici individuate nei distributori di carburante l’Amministrazione Finanziaria ha, da tempo, riconosciuto la peculiarità economica delle operazioni da essi effettuate, sancendo, con l’art. 18, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’applicazione delle semplificazioni contabili consistenti nella tenuta di una contabilità semplificata (in luogo di quella ordinaria), che per detti soggetti si faccia riferimento, in luogo dei ricavi iscritti sui libri contabili ai ricavi al netto del prezzo corrisposto al fornitore per i distributori di carburante e alcune altre categorie.
Riferirsi, ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti alle Camere di Commercio, ai ricavi facciali (come previsto dal Dm n. 359/01, facendo richiamo al quadro IRAP) non è solo eccessivamente penalizzante nei confronti delle indicate particolari categorie di operatori economici, ma rappresenta, in definitiva, una sorta di “strabismo” giuridico, dato che lo stesso Legislatore fiscale, con la norma citata, riconosce – come si è visto – la peculiarità di tali soggetti.
Alla luce di quanto su richiamato FAIB FEGICA e FIGISC sono a sottoporre alla loro attenzione una proposta di modifica normativa consistente nella riformulazione del decreto interministeriale n°359 del 11 maggio 2001 capace di sanare tale iniquità che le nostre categorie subiscono da anni.

Riformulazione sulla base di calcolo del fatturato per il diritto camerale per alcune categorie di imprese
Si ritiene pertanto doveroso chiedere, ai fini dell’applicazione dei diritti dovuti alle Camere di commercio, l’applicazione dei medesimi criteri sanciti dal richiamato art. 18, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, apportando, a tal fine, le opportune modifiche al decreto 11 maggio 2001, n. 359, nonché, in sede esplicativa, alla circolare 22 maggio 2001

All’articolo 1, comma 1, lett f) del Decreto interministeriale del 11 maggio 2001 n. 359 – Min. Industria – Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il n. 4 è modificato come segue:

“ 4) per gli altri soggetti, esclusi quelli indicati al successivo punto n. 5), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile;

dopo il numero 4 è inserito il numero 5:
“5) Per i distributori di carburante, la somma dei ricavi delle vendite di cui al precedente punto n. 4) deve essere intesa al netto del prezzo corrisposto ai fornitori dei predetti beni.

L’articolo 6, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
2. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f), numero 5) saranno comunque tenuti al versamento del diritto in misura fissa, così come determinato con il decreto di cui al comma 1 del successivo articolo 9, nel caso in cui la base imponibile individuata dal fatturato dovesse dare luogo ad un pagamento del diritto inferiore alla misura fissa stabilita.”

In attesa di un vostro gentile riscontro porgiamo distinti saluti.

FAIB
FEGICA
FIGISC

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
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