ESSO: TUTELA CONTRATTUALE UNIFORME DEI GESTORI NEL MARCHIO

Spett.le

ESSO ITALIANA S.R.L

Con riferimento alla Vostra comunicazione del 15 Dicembre 2016, con cui ci avete dichiarato che il Vostro disegno di attuazione del modello «grossista con Marchio» non determina in alcun modo la vostra uscita dal mercato di distribuzione dei carburanti con la continuità della Vs/ presenza a tutela della qualità del prodotto distribuito, e non determina modifiche dei rapporti contrattuali in essere con i gestori sino a scadenza dei contratti stessi, essendo viceversa rimesse alla negoziazione fra le parti la successiva regolazione dei rapporti, intendiamo con la presente precisare alcune argomentazioni.

Nella medesima comunicazione ci avete confermato la vostra ferma intenzione di pervenire ad un nuovo accordo ex lege 57/ 2001 in rinnovazione dell’accordo da voi sottoscritto con le rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative in data 16/07/2014.

Al riguardo, prendiamo atto con soddisfazione delle vostre dichiarazioni relative al mantenimento della Vostra presenza nel settore della distribuzione dei carburanti con il Vostro colore e con gli alti livelli qualitativi sinora mantenuti a soddisfazione degli utenti, nonché della Vostra ferma intenzione di procedere al rinnovo dell’accordo aziendale ex lege 57/2001.

Tuttavia,nel prendere atto di tale vostra apparente disponibilità che nostro malgrado ha dovuto registrare fino ad ora proposte economiche e normative assolutamente non in grado di ridare sostenibilità alle gestioni, non possiamo non esprimervi la nostra più viva preoccupazione in ordine all’attuazione del modello sin qui adottato che ha prodotto e sta producendo gravi ed irreparabili danni e pregiudizi alle gestioni «cedute», che vengono da alcuni operatori invitate finanche a rimuovere cartelli espositivi e pubblicitari – prima installati dalla stessa Esso (!) – per i quali il nuovo «titolare» non intende provvedere al relativo pagamento degli oneri pubblicitari. Trattasi di materiale pubblicitario a corredo del «marchio» e dei tradizionali «segni distintivi» della Esso o della Mobil, necessari, a nostro avviso, per mantenere inalterate le condizioni di mantenimento in questo mercato petrolifero della «presenza», come invece diversamente da Voi sostenuto.

Anche la pretesa «estraneità» della Esso Italiana srl ai rapporti economici e contrattuali tra il nuovo operatore e il gestore «ceduto» è smentita nei fatti oltreché dalla corretta applicazione delle normative, soprattutto in considerazione che gli stessi gestori sono tenuti al rispetto dei numerosi e complessi obblighi derivanti dalla loro attività espletata appunto sotto i Marchi ed i segni distintivi della Esso, incluse le carte petrolifere e «l’ampia gamma di offerta della Esso» come sostenuto. Appare quanto mai temerario da parte vostra affermare con assoluta serenità – come derivante da una impenetrabile invulnerabilità – che il modello «grossista» assicura comunque al consumatore tutta la offerta commerciale della Esso – con gli inevitabili obblighi incombenti sui gestori ceduti – e nel contempo dichiararsi estranei e «terzi» ai nuovi rapporti intercorrenti tra i nuovi operatori grossisti e gli stessi gestori.

Inoltre, a nostro avviso, il trasferimento del Fondo di Fine Gestione – la cui natura, ovunque sia allocato per scelta del gestore, è di un ulteriore «sconto pro-litro sui carburanti» e, quindi, di un trattamento economico differito nel tempo – ai nuovi operatori appare, senza un preventivo consenso dello stesso singolo gestore, un atto illegittimo e prevaricante, oltre che di dubbia eticità, tenuto conto che gli stessi operatori acquirenti in tal modo stanno beneficiando di una improvvisa liquidità utile forse per concludere l’operazione della cessione specifica.

Si tratta di argomenti, ribadiamo, di tale entità ed importanza per le gestioni nostre rappresentate che non possono essere considerate a tal punto marginali da essere classificate come estranee alla Esso Italiana srl.

Per evitare tale pericolo di future conflittualità la soluzione ottimale dovrà essere quella di legare il rinnovo dell’Accordo collettivo ex lege 57/2001 a precise clausole che uniformino le condizioni economiche ed i margini di tutti i gestori collegati al colore e alla qualità Esso, sia che siano collegati direttamente alla Esso stessa che ai nuovi grossisti con Marchio, cessionari degli impianti Esso.

In assenza di tutela contrattuale uniforme del gestore nell’ambito del sistema distributivo di prodotti petroliferi con marchio Esso, l’introduzione di soggetti intermedi, quali i grossisti con Marchio, che possano lucrare, oltre ai vantaggi derivanti dalle economie di scala nel proprio rapporto con la Esso, anche un incremento di margini derivante da una contrazione degli stessi in danno dei gestori, costituirebbe una fattispecie scolastica di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della legge 192 del 1998, consentendoci di assumere le iniziative più opportune a tutela dei diritti negati dei gestori rappresentati, in presenza di una «triangolazione» contrattuale evidente.

Siamo certi che, alla luce delle ulteriori argomentazioni dedotte con la presente, vorrete fissare un incontro a breve per affrontare le criticità manifestate.

FAIB – FEGICA – FIGISC

Nota informativa
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