FINANZIARIA 2018: DETRAZIONE COSTI MONETICA & FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° luglio 2018 gli esercenti degli impianti carburanti avranno diritto ad un credito di imposta pari al 50 % del totale delle commissioni addebitate per i rifornimenti effettuati dietro pagamento con moneta elettronica, da incassare in compensazione nell’anno successivo.

Sempre dal 1° luglio i soggetti IVA potranno dedurre, nelle quote previste dalle norme fiscali, le spese per i rifornimenti di carburanti solo se effettuate con pagamento in moneta elettronica.

E sempre dal 1° luglio 2018 gli esercenti degli impianti carburanti dovranno documentare il rifornimento ai loro clienti soggetti IVA con la fattura elettronica, con relativo e corrispondente “pensionamento” della carta carburante.

Questi gli aspetti positivi di principio e quelli problematici operativi delle norma di cui alla Legge 205/2017 (di Bilancio), recati dall’articolo 1, commi da 920 a 927, che di seguito pubblichiamo:

«LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

Articolo 1

920. All’articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica».

921. All’articolo 2, comma 1, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo le parole: «di carburanti e lubrificanti per autotrazione» sono aggiunte le seguenti: «nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione».

922. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

923. All’articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d) , del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti al l’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate».

924. Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».

925. Il credito d’imposta di cui al comma 924 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

926. Sono abrogati:

a) l’articolo 2 della legge 21 febbraio 1977, n. 31;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444;

c) l’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

d) il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 24 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999.

927. Le disposizioni di cui ai commi da 920 a 926 si applicano a partire dal 1° luglio 2018

Stanti i tavoli da tempo aperti (e le precedenti norme, risalenti a fine 2011, restate inevase, che azzeravano le commissioni per transazioni fino al concorso di 100 euro cadauna) per trovare una soluzione all’onere della moneta elettronica che si mangia una fetta consistente del margine del gestore, le organizzazioni di categoria rigettavano (si veda anche Figisc Anisa News N. 24 del 28.11.2017) l’ipotesi semplicistica di una esenzione per i distributori carburanti dalle disposizioni normative sulla obbligatorietà dell’accettazione dei pagamenti con carta (e del relativo regime sanzionatorio in caso di inadempienza).

Atteggiamento rigoroso che, unito a quello di altre componenti del settore, faceva dire al Vice Ministro Enrico Morando che questo «É l’unico settore a chiedere nuovi adempimenti».

Si leggeva, infatti, nel position paper di Unione Petrolifera, che ha chiaramente ispirato i provvedimenti di cui si parla (e pubblicato nello stesso numero di Figisc Anisa News), che «…per riconoscere un credito fiscale al gestore bisogna calcolarne i fabbisogni in termini di risorse…sull’altro piatto della bilancia, come in parte già evidenziato, va messa la riduzione delle spese per la gestione del contante, e, assai più rilevante, un efficace deterrente contro il riciclaggio, ma anche contro la microevasione fiscale o l’uso indebito della deducibilità dei costi…».

Sull’esito positivo della questione costi della monetica, usciva il 22 dicembre il comunicato in cui le organizzazioni di categoria esprimevano soddisfazione nei seguenti termini: «Accanto al nuovo impianto regolatorio teso al contrasto dei comportamenti illegali e paralegali che investono diffusamente da anni l’intero settore….Governo e Parlamento hanno infine inteso intervenire sull’annosa questione dei costi collegati all’uso della cosiddetta “moneta elettronica”, attraverso la previsione del rimborso, sotto forma di credito d’imposta, del 50% delle commissioni imposte dal sistema bancario.

Si tratta – è il commento di Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc Confcommercio affidato ad una nota congiunta – di un significativo riconoscimento del ruolo della Categoria e della compattezza con la quale le Organizzazioni hanno rifiutato con coerenza e ragionevole ostinazione la scorciatoia, che pure era stata ipotizzata, rappresentata dalla possibile esenzione dall’obbligo di accettazione delle carte di credito.

Una soluzione, quella ipotizzata, solo apparente e che, per quanto potesse essere percepita come vantaggiosa, si sarebbe rivelata miope e soprattutto incapace di cogliere l’occasione per concorrere, anche in prospettiva, a recuperare migliore trasparenza al settore e una maggiore sicurezza, anche in termini di incolumità personale, dei gestori.»

Il Governo, infatti, aveva già depositato in data 14.12.2017 il testo dell’emendamento 77.125, provvisto di una ampia relazione illustrativa sulla questione, in cui erano esplicitate sia la questione del credito di imposta per gli oneri delle commissioni (allora commi 512-octies e 512-novies) che quella della fattura elettronica per i clienti IVA (allora comma 512-quater) ed una specie di “conto economico” dell’Erario tra oneri del credito e benefici dell’operazione di stretta sui costi detraibili.

Il testo dell’emendamento e della relazione sono consultabili e scaricabili in allegato (per la parte relativa all’emendamento si vedano pagine da 7 a 10, per la relazione pagine da 11 a 17), cliccando col mouse sul seguente titolo:

Finanziaria 2018 Governo relazione tecnica 14-12-2017

Sulla vicenda si registrano alcune osservazioni – di ambiente estraneo al nostro settore -, riportate su Il Quotidiano del Fisco – Il Sole 24 ore del 17.01.2018, che di seguito letteralmente si citano:

«L’obbligo imposto per legge di dover certificare i corrispettivi derivanti dalla cessione di carburante per autotrazione da parte dei singoli esercenti….manderebbe in tilt il sistema. Diventerebbe, infatti, onere del benzinaio tutte le volte che effettua un rifornimento a un soggetto dotato di partita Iva emettere la fattura elettronica. Anche per una sola operazione. Tutto ciò appare francamente sproporzionato se si considera che l’obiettivo della stretta sugli abusi nell’autocertificazione dei costi per carburanti é ampiamente garantito dall’obbligo imposto di pagamento con moneta elettronica. Inoltre, al netto delle concessioni in uso ai dipendenti e di qualche categoria particolare…..la disposizione si applicherebbe nella maggioranza dei casi ad autovetture a uso aziendale, che scontano, comunque, un recupero limitato sia ai fini delle imposte dirette (20 % del costo sostenuto) che dell’Iva (40 %)…»

Nota informativa
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