IL DOCUMENTO SU CONTRATTI ED INDENNIZZI & ALTRO
— 13 Agosto 2015DOCUMENTO PROCEDURALE
Il presente Documento contiene le modalità di espletamento delle procedure competitive per l’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, nonché gli adempimenti connessi.
Le procedure concorsuali dovranno rispettare le previsioni dei piani regionali e gli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui alle Leggi Regionali. Resta ferma la competenza regionale al rilascio delle concessioni petrolifere relative all’esercizio delle attività di distribuzione carbolubrificanti nelle aree autostradali nonché a quanto previsto dall’art. 81 del DPR 616/77 e s.m.i.. In sede della Conferenza di servizi di cui al citato art. 81 dovrà essere acquisito il parere della Regione di conformità alla propria programmazione commerciale.
PUNTO 1
1. Al fine di consentire un riallineamento della durata delle concessioni per l’affidamento dei servizi di prossima assegnazione attraverso procedure competitive di cui all’articolo 1 del presente Decreto con la durata dei contratti di cessione gratuita ai gestori degli apparecchi di distribuzione carburanti, delle attrezzature fisse e mobili, nonché degli immobili destinati al ricovero del gestore e degli utenti e al deposito dei prodotti in confezione, di cui all’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n.1269, la durata delle stesse concessioni è stabilita in anni nove. In presenza di investimenti rilevanti potrà essere prevista una durata maggiore ai nove anni e non superiore ai dodici, al fine di consentire un periodo adeguato di ammortamento da parte del sub concessionario di distribuzione carburanti.
2. Contestualmente al passaggio al nuovo sub concessionario a valle dell’affidamento dei servizi di prossima assegnazione di cui al piano allegato, decadranno tutti i contratti, ivi inclusi quello di comodato e di fornitura in esclusiva, tra il gestore ed il precedente sub concessionario dei servizi carburanti riferiti alle sub concessioni in scadenza. Al fine di assicurare la continuità gestionale degli impianti di distribuzione carbolubrificanti, di mantenere i livelli occupazionali e di evitare l’instaurarsi di contenzioso e l’applicazione delle penali in caso di mancata riconsegna delle aree libere da persone e cose al termine degli attuali affidamenti in corso, nel caso di affidamento di concessioni per il solo servizio di distribuzione carbolubrificanti e nei casi di affidamento unitario dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e ristorazione, ove sia prevalente l’attività di distribuzione carbolubrificanti (prevalenza stabilita in base ai criteri di cui all’Allegato 1 al presente Documento), l’affidatario subentrante è tenuto, in esito alle procedure concorsuali di cui al piano allegato, ad offrire al gestore comodatario operante nell’area il mantenimento della gestione in corso, salvo il caso di contenzioso con l’affidatario uscente formalizzato in sede giudiziale in data antecedente al 1° luglio 2014, relativo alla risoluzione o cessazione del contratto di comodato, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di cessione gratuita delle attrezzature e immobili di cui al comma 1 della durata di nove anni. Detta durata è pari a quella delle nuove sub concessioni, per permettere di far coincidere la futura scadenza delle sub concessioni dei servizi carburanti con quella dei comodati. In considerazione dell’opportunità contenuta nella Legge 24 marzo 2012, n. 27, eventuali nuove tipologie contrattuali saranno applicabili d’intesa fra le parti. L’esecuzione del rapporto contrattuale viene regolato in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti. Nei casi di procedure concorsualì unitarie ove non sia invece prevalente l’attività di distribuzione carburanti, l’affidatario uscente con il concorso degli altri soggetti interessati, dovrà procedere ad agevolare l’uscita del gestore che non godrà della continuità gestionale mediante o il reimpiego presso altro impianto dì distribuzione dei carburanti, anche della rete ordinaria, del medesimo affidatario uscente o l’impiego presso lo stesso impianto da parte dell’affidatario subentrante ovvero mediante la corresponsione di un corrispettivo determinato in analogia all’indennizzo per la chiusura di impianti di distribuzione carburanti di cui al Decreto del Ministro delle attività produttive del 7 agosto 2003. Tale modalità dovrà essere adottata anche per le aree per le quali è prevista la chiusura.
3. Nelle stesse procedure dovrà essere inserito il richiamo per gli affidatari al rispetto delle normative in materia di rapporti contrattuali tra affidatari del servizio di distribuzione carbolubrificanti e del servizio dí ristorazione e gestori dei relativi impianti, nonché delle normative in materia di tutela dell’occupazione e della sicurezza del personale. Nelle stesse procedure dovrà essere inserito l’impegno dell’affidatario a mantenere per almeno 18 mesi gli attuali occupati, anche tenendo conto di aree vicine dello stesso affidatario, ma comunque nel rispetto degli standard di cui al comma 5, prevedendo un punteggio aggiuntivo in caso di loro mantenimento per un periodo più lungo.
4. Nei casi di aree di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale è possibile l’affidamento del solo servizio di distribuzione carbolubrificanti con la prescrizione obbligatoria per l’ affidatario di esercitare, tra i servizi collaterali, anche l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 mediante il servizio di ristorazione cosiddetto “sottopensilina” ai sensi della Legge 24 marzo 2012, n. 27, in sostituzione del servizio Ristoro e Market di tipo tradizionale. In tali casi opererà il principio della continuità gestionale del servizio di distribuzione di carbolubrificanti nei termini di cui al precedente comma 2.
Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2 lettera c) del Decreto Interministeriale relative ad aree in cui le concessioni per il servizio di distribuzione carbolubrificanti e quello di ristorazione hanno scadenza diversa, ove la differenza tra le due scadenze sia non superiore a tre anni, il nuovo affidatario subentrerà a ciascuna delle concessioni al momento della loro rispettiva scadenza, ferma restando la complessiva durata dell’affidamento stabilita nel bando. Negli altri casi il bando dovrà prevedere le modalità per il successivo riallineamento delle concessioni.
5. Nelle procedure competitive dovranno essere opportunamente valorizzate:
i. l’efficienza della struttura organizzativa del personale, considerando:
a) gli Atti di indirizzo del 29 marzo 2013 e 29 gennaio 2015;
b) i livelli di servizio minimali, per fasce di erogato, previsti nel piano di razionalizzazione nonché nella documentazione delle procedure competitive;
c) l’eventuale utilizzo del metodo di vendita self service attraverso l’accettatore automatico di banconote e carte di credito durante il turno notturno; si precisa al riguardo che, in ogni caso, andrà mantenuto il presidio nell’area tramite un addetto, e la necessaria assistenza all’automobilista.
ii. la modalità di distribuzione dei carburanti in modalità “servito“;
iii. l’impegno ad applicare il principio della continuità nei termini di cui sopra, mediante un adeguato e significativo incentivo, anche sotto forma di punteggio, di cui al comma 3;
iv. la qualità dei servizi offerti a favore della clientela autostradale, come richiamati dagli Atti di Indirizzo, nonché tenendo conto delle previsioni dei piani regionali di qualità del servizio e dei relativi standard qualitativi.
6. Nei casi di aree con la presenza di impianti di distribuzione carburanti o di ristorazione che prevedano il metodo di vendita self service attraverso l’accettatore automatico di banconote e carte di credito durante il turno notturno di cui al punto 1 comma 5 lett. c, deve essere comunque sempre garantita la presenza nell’area di un addetto. Negli stessi casi deve essere fornita adeguata informazione alla clientela sulla presenza entro 50 km di impianti con servizi assistiti.
7. Nei casi di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), nel bando di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti si applica, ove non già esistente l’attività di sottopensilina, quanto previsto al punto e) dell’Atto di Indirizzo del 29.03.2013, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 28, comma 10 del decreto legge 06.07.2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15.07.2011 n. 111.
8. Nelle procedure concorsuali, nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 in materia di attività collaterali a quella di distribuzione dei prodotti carbolubrificanti (cosiddetto “sottopensilina“):
a) le società concessionarie dovranno concepire documentazione di gara e schemi di convenzione relativi all’affidamento dei servizi carburanti che incentivino adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche per consentire l’attività di vendita dei beni e servizi previsti nella suddetta legge, con riferimento alla vendita di alimenti e bevande in confezioni chiuse da asporto, senza somministrazione sottopensilina (così detto “Convenience-store sottopensilina“);
b) in tutti i casi in cui operi la particolare tutela della continuità, non verrà previsto l’esercizio dell’attività di ristorazione tra le attività che potranno essere esercitate dal gestore carburanti, dovendosi riconoscere la necessità di coordinare le facoltà attribuite al gestore carburanti con l’obbligatorietà delle procedure competitive nel settore autostradale, fatte salve le attività di somministrazione regolarmente già autorizzate ed esercitate dagli attuali gestori.
9. Nei casi in cui è assicurata la continuità gestionale di cui al comma 2 è mantenuta la presenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, ove già esistenti al momento dell’entrata in vigore del presente Decreto.
10. Nelle procedure concorsuali per l’affidamento del servizio di distribuzione carbolubrificanti dovrà essere inserito l’obbligo di adeguamento degli impianti per la fornitura di ulteriori carburanti (metano, anche nella forma liquida), ove esso venga previsto nell’ambito dei piani di diffusione del metano autotrazione di cui all’articolo 17, comma 8, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con legge 24 marzo 2012, n.27. Nelle more dell’adozione dei criteri di cui alle norme sopracitate, si farà riferimento al Protocollo d’accordo, tuttora aperto a nuove adesioni ed al momento sottoscritto da alcune Regioni, AISCAT, Unione Petrolifera, Legambiente, Assogasmetano e Federmetano.
PUNTO 2
1. Per garantire contemporaneamente il più alto standard di servizio ed miglior livello di concorrenzialità, le procedure concorsuali prevedono:
– un adeguato bilanciamento tra royalties fisse (se presenti) e variabili;
– una base di royalties (nonché gli oneri complessivi non oggetto di rilancio) definita in funzione della sostenibilità economica dell’area dí servizio messa a gara, avuto riguardo alla remunerazione del capitale investito da parte degli affidatari dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e di ristorazione;
– un meccanismo di assegnazione su base competitiva in funzione dei rilanci degli operatori basati su dinamiche di mercato e autonome valutazioni dell’offerente, avendo riguardo ad oggettivi criteri di sostenibilità dell’offerta nel suo complesso, con ulteriori eventuali analisi dell’offerta;
– un equilibrio tra l’offerta economica e quella tecnico/qualitativa, con prevalenza di quest’ultima, collegata all’investimento cui 1′ affidatario si impegna in termini di diversificazione dell’offerta commerciale, standard qualitativi, modalità di gestione, contenimento dei prezzi praticati, nel rispetto dell’articolo 11, comma 5 ter, della legge n. 498/1992, con l’obiettivo di favorire l’innovazione dei servizi commerciali e stimolare la concorrenza tra operatori sul lato dell’offerta;
– l’introduzione nei criteri di aggiudicazione di sistemi di verifica di offerte anomale;
– la sospensione in via ordinaria dei meccanismi di adeguamento previsti dall’Atto di Indirizzo del 29.03.2013
2. Le procedure concorsuali dovranno prevedere la disciplina dei casi di mancata aggiudicazione o dì presentazione di un’unica offerta alla procedura.
3. Le procedure concorsuali dovranno prevedere le modalità e le condizioni di adeguamento delle royalties secondo i parametri individuati negli Atti di Indirizzo del 29.03.2013 e del 29.01.2015, nonché di eventuale recesso degli affidatari, trascorsi almeno cinque anni di durata dell’affidamento. Dovranno altresì prevedere la facoltà di recesso gratuito e senza oneri e/o corrispettivi aggiuntivi per entrambe le parti contrattuali, a decorrere dal quinto anno di vigenza della convenzione di sub concessione, purché il sub concessionario dei servizi di distribuzione dei carburanti abbia già effettuato gli investimenti offerti in sede di procedura competitiva e fermo restando quanto previsto al successivo comma 4. Tale facoltà potrà essere esercitata nel caso di comprovate significative riduzioni del fatturato e dell’erogato degli impianti di distribuzione carburanti rispetto ai valori di tali parametri all’atto dell’affidamento.
4. Allo scadere delle sub concessioni dei servizi carburanti e dei comodati rinnovati ai sensi del precedente punto 1 comma 2 e comma 3 , non opererà per le future procedure concorsuali il principio della continuità gestionale nei termini del precedente punto 1 comma 2. Nei casi in cui operi quanto previsto al comma 3 del presente punto, permangono gli obblighi a carico del sub concessionario di provvedere a riconsegnare le strutture adibite all’erogazione del servizio libere delle attrezzature non oggetto di devoluzione gratuita al Concessionario autostradale qualora non rilevate dal nuovo affidatario entrante. L’affidatario uscente dovrà altresì procedere ad agevolare l’uscita del gestore con le stesse modalità di cui al punto 1, comma 2, qualora l’affidatario entrante, su base volontaria, non stipuli un nuovo contratto di comodato col suddetto gestore. Per il personale, in precedenza ivi operante, si applica quanto previsto al punto 1 comma 3.
I Direttori Generali