RETISTI ESSO: SUI TAVOLI DEL MISE SITUAZIONI CONTRASTANTI

Si ricorderà che sulla vertenza che oppone le organizzazioni dei gestori ai retisti ESSO del “modello grossista” che non applicano l’Accordo aziendale del 16.07.2014 veniva presentato da FAIB, FEGICA e FIGISC ricorso al Giudice del Lavoro, il quale, con ordinanza del 03.10.2017, rimetteva la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale per l’assegnazione della controversia ad una sezione ordinaria

Come già riferito in precedenza (si veda Figisc Anisa News n. 23 del 15.11.2017), il nuovo Giudice, senza procedere ad un esame di merito della controversia ed operando strettamente sul piano della contestazione formale della procedura di ricorso, con ordinanza del 29 ottobre, ha dichiarato l’ inammissibilità del ricorso (ed ha per giunta condannato le Federazioni ricorrenti a rifondere spese alle controparti), sulla base di una serie di considerazioni – che le Organizzazioni di categoria hanno ritenuto insoddisfacenti -, che ruotano sull’insussistenza del titolo delle Organizzazioni di una categoria di lavoratori autonomi (i gestori) ad avviare procedure a norma dello Statuto dei Lavoratori (dipendenti) in controversie di ordine civile che dovrebbero essere promosse dai singoli gestori, e nelle quali il ruolo delle medesime potrebbe al più essere ausiliario e mai sostitutivo.

La rilevanza della controversia, tuttavia, veniva comunque assunta dal MiSE che si impegnava ad aprire un tavolo di consultazione tra gestori e singoli retisti, e la cui seduta “inaugurale” avveniva, presente la Vice Ministro, on.le Bellanova, in data 20.12.2017 (si veda Figisc Anisa News n. 25 del 12.12.2017). Il prosieguo del tavolo si é concretizzato in una serie di incontri, tenutisi nelle date del 12, 18, 24, 25 e 26 gennaio.

Ampio e contrastante lo spettro delle posizioni assunte dai retisti di fronte alla pregiudiziale, posta dalle Associazioni dei gestori, dell’annullamento delle pattuizioni one to one imposte ai gestori e della applicabilità del richiamato accordo aziendale ESSO del 16.07.2014, quale condizione minimale su cui affrontare successivamente eventuali ipotesi economiche-normative da concordare nella cornice di un accordo collettivo e nelle forme previste dalle leggi di settore.

Da un lato, infatti, si registrano le posizioni di retisti quali SOM, Basile ed Enerpetroli, i quali stanno già di fatto applicando l’accordo del 16.07.2014 o sono disponibili senz’altro ad applicarlo (“non senza notevoli sacrifici competitivi”), mentre dal lato opposto appare netta l’indisponibilità a tale soluzione espressa, ad esempio, da Petrolifera Adriatica, ricorsa massicciamente alla pratica dell’one to one, o da AMEGAS, che si riserva di proporre una propria soluzione contrattuale specifica, assolutamente decontestualizzata dall’accordo ESSO, anche in relazione al modello di rete che prevede lo sviluppo del gpl, ed in una posizione grosso modo intermedia si pone RETITALIA, che, non prevedendo di applicare l’accordo ESSO, si dichiara piuttosto disponibile a concertare un nuovo accordo che sostituisca le pattuizioni one to one finora consolidate.

Manca all’appello il convitato “pesante”: EG Italia, che ha acquisito il grosso della rete ESSO (quasi 1.200 punti vendita), con un passaggio di consegne previsto il 14 febbraio e tempi di closing dell’operazione di ulteriori cinque mesi da tale data. Convitato la cui posizione “ufficiale” sul tema dal rapporto coi gestori ancora non c’é e che solo i “si dice” sembrano accreditare l’ipotesi di una adesione ad applicare l’accordo del 16.07.2014, tutta da verificare nel momento in cui l’ingresso sulla rete sarà un fatto concreto su cui misurarsi.

In ogni caso il cantiere della vertenza rimane del tutto aperto e, come commenta STAFFETTA, «Dopo la chiusura del primo round, domani, bisognerà valutare il da farsi: se e fino a quando il ministero continuerà a “ospitare” le trattative, se e fino a che punto si concretizzeranno gli elementi di apertura (o si supereranno quelli di chiusura, aggiungiamo pure) manifestatisi in questa prima serie di incontri».

Nota informativa
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