SALERNO-REGGIO: DIFFIDA BANDI ANAS
— 1 Maggio 2016Dopo la pubblicazione dei bandi per l’assegnazione dei servizi oil e non oil e l’assemblea dei gestori delle aree di servizio della autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria [si veda anche Figisc Anisa News N. 9 del 05.04.2016 e N. 10 del 17.04.2016I], in data 26 u.s., ANISA, FAIB Autostrade e FEGICA hanno inviato all’ANAS, nonché al Ministro ed ai Viceministri dei Trasporti ed Infrastrutture e dello Sviluppo Economico ed agli Assessori alle attività produttive delle Regioni Campania, Basilicata e Calabria – quali attraversate dall’arteria viaria -, la diffida ad adempiere che di seguito pubblichiamo, in relazione alla manifesta incompletezza della documentazione di gara rispetto alle prescrizioni di legge.
<<OGGETTO:
Concessioni autostradali. Gare per l’affidamento dei servizi carbolubrificanti e ristoro delle Aree di Servizio autostradali poste lungo la tratta Salerno-Reggio Calabria. Diffida ad adempiere. Richiesta d’incontro.
Con riferimento alle “Sollecitazioni alla domanda di partecipazione” recentemente pubblicate da codesta azienda, aventi ad oggetto le gare di cui all’oggetto, le scriventi Federazioni, in rappresentanza degli attuali Gestori dei servizi carbolubrificanti prestati presso le AdS poste lungo la tratta Salerno-Reggio Calabria, non potendo accedere ad altra documentazione concorsuale già predisposta, sono costrette a prendere atto di come risultino allo stato del tutto omessi e comunque non adeguatamente rinvenibili una serie di prescrizioni discendenti dal quadro normativo vigente, nazionale e regionale.
Prescrizioni la cui piena conoscenza e la conseguente esplicita e preventiva accettazione da parte dei concorrenti e potenziali aggiudicatari degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti e ristoro, appaiono essere elementi inequivocabilmente indispensabili a garantire la piena rispondenza alla citata normativa delle gare suddette.
A titolo esemplificato e non esaustivo, le scriventi Federazioni richiamano in particolare l’attenzione circa la tassativa necessità che ciascun soggetto che faccia domanda di partecipazione alle gare e che risulti possedere i requisiti richiesti, indipendentemente che sia interessato alle attività carbolubrificanti ovvero a quelle di ristoro, sia tenuto a prendere atto ed osservare che:
1. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.2.), l’affidatario dei servizi carbolubrificanti subentrante é tenuto ad offrire al Gestore comodatario attuale il mantenimento della gestione mediante un nuovo contratto di cessione gratuita (comodato) della durata di almeno nove anni, allo scopo di assicurare il principio della “continuità di gestione” in osservanza del quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (art. 16, legge 1034/1970; art. 19, DPR 1269/1971);
2. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punti 1.1 e 1.2.) nonché del quadro normativo vigente richiamato dal medesimo Decreto (art. 16, legge 1034/1970; art. 19, DPR 1269/1971), ove il Gestore comodatario attuale dovesse non essere interessato a proseguire la sua attività nei termini sopra esposti, l’affidatario dei servizi carbolubrificanti – in alternativa alla conduzione diretta attraverso proprio personale dipendente – può avvalersi di un terzo per la gestione di tali servizi solo ed esclusivamente attraverso la stipula di contratti di comodato volti alla cessione gratuita delle attrezzature fisse e mobili finalizzate alla distribuzione dei carburanti della durata di almeno nove anni;
3. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.2.) – il quale prevede che sia inserito esplicitamente nelle procedure concorsuali il richiamo per gli affidatari al rispetto delle normative in materia di rapporti contrattuali tra i suddetti affidatari ed i gestori (con riferimento a: tipologie contrattuali, durata dei contratti, Accordi collettivi aziendali ed interprofessionali aventi ad oggetto le condizioni economico-normative del rapporto, clausola di protezione, dipendenza economica, condizioni di fornitura eque e non discriminatorie, ecc.) – l’esecuzione del rapporto contrattuale tra l’affidatario dei servizi carbolubrificanti ed il gestore deve essere regolato in conformità con le disposizioni di legge ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti (d.lgs. 32/1998, legge 57/2001, legge 57/2012);
4. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punti 1.5.i.c. e 1.6., Piano di ristrutturazione della rete delle aree di servizio autostradali allegato 4), l’utilizzo dell’accettatore automatico di banconote e carte di credito asservito alla distribuzione dei carburanti è possibile esclusivamente durante il turno notturno, presso le AdS individuate dal medesimo Decreto con apposito elenco e fatta in ogni caso salva la garanzia del presidio e dell’assistenza all’automobilista da parte di personale dipendente a ciò addetto;
5. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.8.a.), perché sia consentito al Gestore comodatario di poter esercitare le attività di vendita di beni e servizi (cosiddetto “sottopensilina”) previste dalla legge 27/2012, la concessionaria autostradale deve concepire documentazione di gara e schemi di convenzione relativi all’affidamento dei servizi carbolubrificanti che incentivino adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche, riservando al minimo per l’esercizio di tali attività spazi e locali idonei e comunque non inferiori a quanto previsto in materia dalle normative regionali;
6. in applicazione del Decreto Interministeriale del 7.8.2015 (Documento Procedurale punto 1.9.), è mantenuta la presenza delle attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitate del Gestore comodatario attuale, ove già esistenti al momento dell’entrata in vigore del medesimo Decreto.
Appare del tutto evidente come l’omissione anche solo di alcune delle prescrizioni sopra sinteticamente evidenziate, se confermata anche nella documentazione di gara predisposta oltre le “Sollecitazioni alla domanda di partecipazione” in premessa citate, sia idonea ad arrecare un significativo quanto ingiusto danno a ciascun singolo Gestore ed all’intera categoria rappresentata.
Cosicché, anche alla luce di quanto fin qui evidenziato, riservandosi ogni ulteriore azione a tutela dei diritti rappresentati, le scriventi Federazioni, in nome e per conto dei Gestori ad esse associate, si vedono costrette a diffidare formalmente codesta azienda perché produca una documentazione di gara ed in particolare gli “schemi di convenzione” da sottoporre ai concorrenti qualificati per l’affidamento dei servizi carbolubrificanti e ristoro previsti presso le AdS della tratta Salerno-Reggio Calabria, pienamente rispondente alle prescrizioni tassative di legge sopra richiamate.
Nel medesimo tempo, in attesa di un cortese riscontro, le medesime scriventi sono a richiedere un urgente incontro, anche in ragione delle prossime scadenze ravvicinate, allo scopo di approfondire congiuntamente le tematiche contenute nella presente comunicazione.
ANISA CONFCOMMERCIO
Il Presidente: Stefano CANTARELLI
FAIB Autostrade CONFESERCENTI
Il Presidente: Antonio LUCCHESI
FEGICA CISL
Il Presidente: Roberto DI VINCENZO>>