SOTTOSCRITTO NUOVO ACCORDO CON Q8 IN RETE ORDINARIA

In data 1° agosto 2017, FAIB FEGICA e FIGISC hanno sottoscritto con KUPIT Q8 il rinnovo dell’accordo che si applica, come recita il testo, «a) ai gestori operanti con contratto di comodato e fornitura sugli impianti di proprietà della rete ordinaria, b) ai gestori operanti su impianti di rete ordinaria di proprietà di terzi con insegne, colori e marchio Q8 ai quali la Kupit fattura direttamente gli importi relativi alla vendita dei prodotti carburante».

L’accordo (che integra e sostituisce quello sottoscritto il 14.04.2015, avente durata dal 01.05.2015 al 31.12.2016), stilato nel rispetto delle norme di settore nazionali e del Regolamento europeo 330/2010, decorre dal 1° settembre 2017 e scadrà il 31 dicembre 2019, «conferma la centralità della figura del Gestore rivenditore, quale figura fondamentale per il raggiungimento degli obbiettivi aziendali» ed i rapporti contrattuali in esso contemplati sono «improntati a principi che prevedono condizioni di vendita eque e non discriminatorie, che tengano conto pertanto delle caratteristiche del Punto Vendita, delle diverse modalità di vendita e delle condizioni competitive dell’area di vendita di riferimento».

Sul piano delle relazioni con i gestori e della contrattualistica, il punto F) delle Premesse riporta testualmente l’obiettivo di «rinsaldare il rapporto di partnership con i Gestori quali soggetti essenziali per veicolare al meglio le politiche commerciali aziendali, anche attraverso la valorizzazione di una relazione stabile e costante con le Organizzazioni di categoria e l’introduzione di nuovi modelli contrattuali ex legge 27/2012. A questo ultimo proposito, Kupit si dichiara disponibile a riesaminare l’attuale assetto dei rapporti contrattuali vigenti proprio alla luce degli strumenti che nel frattempo dovessero essere disponibili da Accordi o prescrizioni normative sopravvenienti».

Le politiche commerciali su cui si registra convergenza sono definite sia dal punto D) delle Premesse («qualificare l’offerta del marchio Q8 sia sotto il profilo qualitativo che del prezzo dei prodotti e dei servizi offerti, quale strumento commerciale che deve tenere in equilibrio le indispensabili esigenze di competitività con il rispetto delle condizioni economiche definite nel presente Accordo, abbandonando il concetto di “sconto”, anche in conformità all’evoluzione legislativa») sia dal punto E): «potenziare presso la rete di vendita aziendale l’offerta al pubblico della modalità di vendita “servito”, attraverso ove possibile la trasformazione in “impianti isola”… caratterizzandone la specificità secondo standard qualitativi legati al marchio Q8 che la rendano pienamente apprezzabile dal consumatore».

Tra gli altri elementi dell’accordo, si citano il punto 5) relativo agli sconti in fattura (margini); il punto 6) sull’obbligo del rispetto del prezzo massimo (con procedure di contestazione e facoltà di risoluzione del contratto già previste dagli accordi antecedenti, e con la previsione di penali economiche sull’over price); il punto 10), sulla conferma delle procedure per la contabilizzazione dei cali a norma degli accordi del 20.01.2014 e 14.04.2015; il punto 11), nel quale l’Azienda si assume gli oneri delle verifiche metriche e degli adempimenti per le acque di piazzale per gli impianti di proprietà; il punto 12) sulla implementazione di misure per il risparmio energetico ed il punto 13) sulle quote CIPREG.

Il testo dell’Accordo è disponibile presso la sede nazionale FIGISC e le strutture territoriali della Federazione ad esclusiva diffusione riservata ai gestori del marchio.

Nota informativa
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