UNA FOTO DELLA RETE. AVVIO ALL’ANAGRAFE DELLA RISTRUTTURAZIONE
— 12 Marzo 2018Un’istantanea recente della rete rileva la presenza di 20.808 punti vendita. Più che della “rete”, si può dire che è una fotografia dei “marchi” presenti sul data base dell’Osservaprezzi del MiSE alla data precisa del 27 febbraio 2018.
Ed i “marchi” che vi compaiono sono a quella data pari a 168 (nei giorni successivi se ne sono aggiunto un altro paio), più un raggruppamento indistinto di no-logo che sommano in tutto 3.155 punti vendita senza specifico marchio e definiti genericamente come “pompe bianche”.
L’elenco dei marchi, con collegato il relativo numero di punti vendita, si può scaricare in formato PDF cliccando col mouse sul seguente titolo:
ELENCO MARCHI OSSERVAPREZZI 27.02.2018
Da un lato vi sono i punti vendita di quelli che possono essere senz’altro definiti “petroliferi”, ossia facenti capo ad aziende tradizionali italiane e non del settore (ENI, Kupit, API IP ed ex TotalErg, Esso, Tamoil, IES, Repsol, Lukoil e pochissimi impianti ancora targati Shell), per un ammontare di 15.697 impianti.
Un altro raggruppamento può essere fatto risalire alla Grande Distribuzione Organizzata (Auchan, Carrefour, Conad ed Enercoop), per un numero di impianti totale di 103.
Come già riferito sopra, il raggruppamento dei no-logo vale 3.155 impianti.
Vi è poi un raggruppamento di ulteriori 1.853 impianti che si possono genericamente definire di “indipendenti con marchio”, in cui sono presenti da reti strutturate con decine ed a volte centinaia di punti vendita, sino alle situazioni di operatori con singolo impianto che espone però uno specifico e proprio marchio, come pure da soggetti che hanno un core business diverso, ma, in particolari situazioni, operano nella distribuzione carburanti (è il caso dell’oil di alcuni impianti autostradali esercitati da società della ristorazione).
Un raggruppamento che si può distinguere in classi di ampiezza come segue:
– oltre 100 pv: 1 operatore (Retitalia) e 215 pv; oltre 50 e fino a 100 pv: 9 operatori e 608 pv, con una media di 67-68 pv/operatore; oltre 25 e fino 50 pv: 7 operatori e 257 pv, con una media di 36-37 pv/operatore; oltre 10 e fino 25 pv: 24 operatori e 397 pv, con una media di 16-17 pv/operatore; oltre 5 e fino 10 pv: 24 operatori e 193 pv, con una media di 8 pv/operatore; da 2 e fino 5 pv: 44 operatori e 138 pv, con una media di 3 pv/operatore; solo 1 pv: 45 operatori e 45 pv.
Complessivamente, pertanto, le petrolifere tradizionali contano, nell’Osservaprezzi del MiSE, un totale – come già riferito – di 15.697 punti vendita equivalenti al 75,44 % del totale di 20.808; ciò significa che agli operatori indipendenti (marchiati o meno) rimane una quota del 24,56 % fatta da 5.111 impianti, in cui il 15,16 % (3.115 pv) sul totale di 20.808 è costituito dai no-logo, l’8,91 % del totale (1.853 pv) è costituito dagli “indipendenti con marchio” e lo 0,50 % del totale (con 108 pv) è costituito da operatori della GDO.
Ma nell’ambito delle petrolifere, cioè della rete dei pv associabili ad un marchio riconosciuto come petrolifere, la situazione è articolata in maniera complessa.
A parte lo zoccolo tradizionale dei convenzionati dei maggiori marchi, con il perfezionamento delle cessioni del “modello grossista” di Esso, si può attendibilmente sostenere che in questo segmento di rete il rapporto impianti sociali (di proprietà) delle petrolifere non superi ormai il 55 %, il residuo 45 % facendo capo appunto ai convenzionati tradizionali ed ai retisti del “modello grossista”.
Se questo conto è attendibile, si può dire che la rete petrolifera di proprietà stia attorno agli 8.600-8.700 pv, cioè una quota non eccedente il 41-42 % della rete totale come rappresentata nella foto tratta da Osservaprezzi del MiSE.
Ma sulla precisa consistenza della rete occorre attendere il perfezionamento dell’anagrafe degli impianti prevista dalla legge concorrenza del 2017: un processo che comincia, infine, ad attivarsi.
Infatti le “linee guida” sull’anagrafe degli impianti e sugli impianti incompatibili sono state portate appena la scorsa settimana da parte del MiSE all’attenzione delle Regioni e delle Associazioni del settore, un passaggio operativo che, come scriveva venerdì u.s. STAFFETTA «porta a compimento un cammino lungo e tortuoso, nel corso del quale il mercato ha cambiato volto, tra gli sfregi dell’illegalità e una metamorfosi ancora tutta da compiere».
I contenuti principali della razionalizzazione della rete, del resto, erano sostanzialmente due: ridurre la rete mediante chiusura degli impianti incompatibili da un lato, favorire chiusure volontarie con una “moratoria” degli interventi di bonifica dei siti su cui vengono dismessi gli impianti, con la finalità di un “dimagrimento” presumibile in circa 5.000-7.000 unità.
Dell’argomento ci si è occupati su Figisc Anisa News n. 17 del 03.08.2017 («La ristrutturazione della rete è diventata legge») e su Figisc Anisa News n. 21 del 23.10.2017 («Razionalizzazione rete: “corsa” ad ostacoli») ed il testo della norma – relativo alla parte della razionalizzazione – è consultabile e scaricabile in formato PDF cliccando col mouse sul seguente titolo:
Le specifiche finalità indicate nel comma 100 della norma sono proprio quelle di istituire “una anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale” fruibile a tutti i soggetti istituzionali preposti per le reciproche informazioni, secondo quanto recita puntualmente tale norma: ”All’anagrafe possono accedere, per consultazione, le regioni, l’amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo o concessorio, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Cassa conguaglio GPL”; in sostanza una piattaforma informatica.
Le “linee guida” concordate tra MiSE e Regioni hanno la funzione sostanzialmente di coordinare l’interpretazione e l’operatività della norma onde evitare disparità di tipo territoriale a seconda delle giurisdizioni e l’insorgere di contenziosi.
La legge sulla concorrenza, in materia di ristrutturazione della rete, infatti, è intervenuta sul quadro di riferimento generale superando la lunga fase temporale in cui le Regioni hanno legiferato “in proprio” in materia di incompatibilità, delegando peraltro le relative funzioni ai singoli Comuni del proprio territorio. Pur recependo e sintetizzando sostanzialmente quanto consolidato in materia nelle legislazioni regionali, lo Stato ha esercitato la propria competenza legislativa “esclusiva” in materia di sicurezza della circolazione stradale.
Ed infatti, le disposizioni di cui ai commi 112 e 113 (rispettivamente relative agli impianti ubicati nei centri abitati e fuori dai centri abitati) sono univoche sul territorio nazionale, permanendo in facoltà delle singole Regioni individuare e normare ulteriori eventuali fattispecie di incompatibilità, sempre che non abbiano ad interferire in materia di esclusiva potestà legislativa dello Stato.
Alle linee guida concordate tra MiSE e Regioni sono stati anche allegate le modulistiche tipo delle schede di iscrizione all’anagrafe e delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che dovranno essere inoltrate al Ministero tramite la piattaforma informatica.
L’invio telematico della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di cui al comma 102 della norma) “attestante che l’impianto di distribuzione dei carburanti ricade ovvero non ricade, in relazione ai soli aspetti attinenti alla sicurezza della circolazione stradale, in una delle fattispecie di incompatibilità”, avviene entro il termine del 24 agosto a cura dei titolari degli impianti di carburanti. In caso di deroghe (“deroga formale, disposta antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall’amministrazione competente sulla base della specifica disciplina regionale”), la dichiarazione sostitutiva dovrà anche essere corredata dalla documentazione comprovante il rilascio della deroga da parte dall’ente competente antecedentemente alla data del 29 agosto 2017.
L’iscrizione all’anagrafe degli impianti è obbligatoria per tutti gli impianti (sia di rete ordinaria che autostradale), ancorché ricadenti nel regime di sospensiva di attività, restandone invece esclusi gli impianti esclusivi ad uso privato, avio, per natanti. Parimenti, alla dichiarazione sostitutiva sono tenute le stesse tipologie di impianti. Quanto al soggetto obbligato, la dichiarazione dovrà essere prodotta dal titolare dell’impianto nelle fattispecie di punti vendita della rete stradale, mentre nella fattispecie di punti vendita della rete autostradale il soggetto è identificato nel Concessionario della tratta.
Il testo dell’accordo con le Regioni è consultabile e scaricabile cliccando col mouse sul seguente titolo: