VERTENZA AUTOSTRADE [3]: LA PIATTAFORMA DEI SINDACATI

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Alla riunione tenutasi venerdì 16 settembre – organizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero per lo sviluppo economico e con la convocazione di ANISA, FAIB, FEGICA, Unione Petrolifera ed AISCAT [riunione che ha visto un ruolo costruttivo dei Ministeri contrapposto ad una posizione di resistenza dei Concessionari e delle Compagnie petrolifere, come ben si può intendere dal comunicato stampa unitario più sopra pubblicato] – le Organizzazione dei gestori autostradali hanno presentato il seguente documento – che di seguito pubblichiamo integralmente -, che costituisce la piattaforma indispensabile minima per raggiungere un accordo sulla vertenza attorno alla questione della ristrutturazione della rete autostradale e dell’applicazione e gestione delle norme previste dal Decreto interministeriale del 07.08.2015.

<<PREMESSO CHE

in data 7.8.2015, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico hanno emanato un Decreto Interministeriale contenente il Piano di ristrutturazione della rete di aree di servizio autostradali, oltreché il Documento Procedurale relativo alle modalità di espletamento delle procedure competitive per l’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nella aree di servizio delle reti autostradali, nonché gli adempimenti connessi.

Il suddetto Decreto Interministeriale:

a) definisce termini e condizioni finalizzati a dare esecuzione al principio della continuità gestionale, di cui alla legge n. 1034/1970, da inserire nelle procedure concorsuali per l’attuale tornata di rinnovo degli affidamenti dei servizi carbolubrificanti ovvero volti ad agevolare l’uscita del gestore in tutti i casi in cui l’esecuzione del suddetto principio non sia prevista;

b) nei casi in cui è prevista l’esecuzione del principio della continuità gestionale, determina il vincolo per l’affidatario subentrante ad offrire al gestore comodatario operante nell’area il mantenimento della gestione in corso, attraverso la definizione di un nuovo rapporto contrattuale di affidamento in uso gratuito della durata di almeno nove anni, così come disciplinato dall’art.16 della legge n.1034/1970 e dall’art.19 del DPR n.1269/1971, fatto salvo successivo diverso accordo tra le parti, nel caso in cui fossero eventualmente introdotte differenti tipologie contrattuali con le modalità prescritte in materia dall’art.17 della legge 27/2012;

c) conferma che l’esecuzione del rapporto contrattuale tra affidatario dei servizi carbolubrificanti ed il gestore viene regolato in conformità con le disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti; il rispetto della quale normativa deve essere oggetto di esplicito richiamo per l’affidatario contenuto nelle stesse procedure competitive sopra citate;

d) definisce termini e condizioni finalizzati all’utilizzo del metodo di vendita self service attraverso l’accettatore automatico di banconote e carte di credito (cosiddetto “pre-pay”), attraverso l’individuazione di n.71 aree di servizio presso le quali è prevista la possibilità di utilizzo di tale modalità di vendita esclusivamente durante il turno notturno e comunque garantendo l’assistenza all’automobilista ed il presidio dell’area di servizio attraverso la presenza di un addetto;

e) in esecuzione del già citato art.17 della legge 27/2012, riconosce al gestore la facoltà di poter sempre esercitare l’attività cosiddetta convenience-store sottopensilina – oltreché di mantenere quella di somministrazione di alimenti e bevande ove già esistente e regolarmente autorizzata – prescrivendo alla società concessionaria di concepire documentazione di gara e schemi di convenzione relativi all’affidamento dei servizi carbolubrificanti che incentivino adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche per consentire l’esercizio dell’attività suddetta.

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TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

i Ministeri emananti il citato Decreto Interministeriale, in esecuzione del medesimo Decreto nonché delle fonti normative superiori cui esso si richiama, chiariscono quanto segue. A questo proposito, le Parti come sopra rappresentate sottoscrivono la presente Intesa a titolo di presa d’atto generale e condivisione per le parti per le quali sono rispettivamente coinvolte. In conseguenza della sottoscrizione della medesima Intesa, le Organizzazioni di categoria dei gestori ritirano le iniziative di sciopero già proclamate.

1) In tutti i casi in cui l’esecuzione del principio della continuità gestionale non é prevista dal Decreto Interministeriale, la prescritta agevolazione all’uscita del gestore viene soddisfatta attraverso l’erogazione di un corrispettivo determinato in funzione dei seguenti parametri e con le seguenti modalità:

……………………………………………………

[segue testo già condiviso].

2) Nelle more dell’introduzione di nuovi modelli contrattuali in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione con le modalità previste dall’art.17 della legge 27/2012, in esecuzione del principio della continuità gestionale l’affidatario subentrante offre al gestore comodatario operante nell’area il mantenimento della gestione in corso, attraverso la definizione di un nuovo rapporto contrattuale senza alcun periodo di prova e di identica tipologia rispetto a quello precedente, nel rispetto del DPR n.1269/1971.

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3) Pure in assenza di un esplicito richiamo per l’affidatario nelle procedure competitive, si da per inteso che l’affidatario dei servizi carbolubrificanti è sempre obbligato al rispetto delle disposizioni di legge vigenti, ivi comprese quelle contenute nelle Leggi speciali per il settore carburanti ed in particolare nel d.lgs. n.32/1998 e nella legge n.57/2001 e successive modifiche ed integrazioni, confermate nella loro vigenza dalla già citata legge n.27/2012, per regolare l’esecuzione del rapporto contrattuale con il gestore, con particolare riferimento ai rapporti economici con i soggetti titolari di autorizzazione, concessione o fornitori.

4) L’utilizzo del metodo di vendita self service attraverso l’accettatore automatico di banconote e carte di credito (cosiddetto “pre-pay”) può essere autorizzato esclusivamente durante il turno notturno (dalle ore 22.00, alle ore 6.00), limitatamente alle n.71 aree di servizio di cui all’allegato n.4 del Decreto Interministeriale e comunque purché sia garantita l’assistenza all’automobilista ed il presidio dell’area di servizio attraverso la presenza di un addetto allo scopo destinato.

5) Ad integrazione di quanto eventualmente contenuto nella documentazione di gara e negli schemi di convenzione relativi all’affidamento dei servizi carbolubrificanti, viene riconosciuta la facoltà del gestore, in applicazione dell’art.17 della legge 27/2012, di esercitare l’attività cosiddetta di “convenience-store sotto pensilina”, oltreché di mantenere quella di somministrazione di alimenti e bevande ove già esistente e regolarmente autorizzata. A questo proposito, il concessionario e l’affidatario sono tenuti a mettere a disposizione del gestore adeguate soluzioni tecniche, strutturali e logistiche (ivi compresi, a mero titolo esemplificativo, parcheggi e servizi igienici) per consentire l’esercizio delle attività suddette nel rispetto della normativa vigente.>>

Nota informativa
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