APPROFONDIMENTI SULL’ACCORDO API IP

Ip

Ricordando che il testo completo è disponibile presso le sedi nazionali e territoriali di FIGISC, approfondiamo in questa sede – senza toccare alcun elemento economico e/o sensibile ai fini della concorrenza – i contenuti normativi più significativi dell’Accordo stipulato con API IP in data 14.06.2016.

Tra le premesse, il testo riporta che: «Le Parti, anche in considerazione della specificità della rete a marchio IP caratterizzata da una forte presenza capillare sul territorio nazionale, intendono ribadire l’importanza del valore del “servizio” e del ruolo del gestore, imprenditore commerciale autonomo dotato di propria organizzazione, attore determinante per il raggiungimento dei risultati commerciali che, con il presente Accordo, si intendono perseguire, senza che ciò comporti la rinuncia a cogliere tutte le opportunità che la vendita in modalità self service, prescelta da una parte dei consumatori, mette a disposizione».

In materia di «eque condizioni», poi, l’accordo prevede che «Le relazioni tra api ed i gestori sono improntate a condizioni di vendita eque e non discriminatorie tenuto conto delle caratteristiche del PdV, delle diverse modalità di vendita, delle condizioni competitive della trade area di riferimento e della particolarità della rete a marchio IP in cui è presente una elevata percentuale di PdV di terzi convenzionati con regime di fatturazione diretta ai gestori».

In materia di «prezzo raccomandato» le condizioni dell’accordo stabiliscono che esso «…….può variare da provincia a provincia in considerazione della logistica e/o delle condizioni del mercato di riferimento. Nell’ambito del bacino di utenza preso a riferimento, il prezzo raccomandato può differire in base alla tipologia di vendita ed alle caratteristiche del PdV».

In materia di «prezzo massimo» i passaggi testuali sono i seguenti: «In nessun caso i gestori potranno superare il prezzo massimo stabilito per ciascuna modalità di vendita. Il rispetto del prezzo massimo è componente essenziale dell’Accordo stesso alla pari di tutti gli altri elementi che lo costituiscono. Il Gestore pertanto usufruendo del presente Accordo, tanto per la parte economica quanto per quella normativa, accetta la presente intesa nella sua interezza senza alcuna eccezione.

Qualora il gestore dovesse praticare un prezzo superiore a quello massimo consentito api contesterà al gestore per iscritto la violazione dell’Accordo invitandolo a cessare tale comportamento. In caso di reiterazione del predetto comportamento in spregio all’obbligo di non superare il prezzo massimo, e precisamente al verificarsi della terza violazione nell’arco di sei mesi, api invierà formale diffida ad adempiere allo stesso e contestualmente convocherà le Parti firmatarie del presente Accordo ed il gestore interessato per una composizione bonaria della questione. Qualora all’esito della procedura di cui sopra, che deve svolgersi entro e non oltre 30 giorni dalla convocazione delle Parti, non si arrivasse alla conciliazione, api potrà intraprendere tutte le azioni a tutela dei propri diritti ed interesse, tra cui la risoluzione del contratto con il gestore, costituendo il comportamento di quest’ultimo grave inadempimento».

In materia di «intangibilità» del margine concordato, l’accordo prescrive che «Lo sconto in fattura……..in quanto convenuto ai sensi del già citato quadro normativo, deve essere inteso quale importo minimo inderogabile ed indisponibile per qualsiasi ulteriore livello di negoziazione che non sia appunto quello collettivo aziendale, fino al termine del medesimo Accordo e comunque fino alla sua modificazione attraverso una nuova intesa collettiva. Con la sottoscrizione del presente Accordo si intendono risolti tutti gli accordi di adesione individuale alle iniziative di sconto assunte attraverso accordi stipulati singolarmente tra api ed il singolo gestore nonché ogni altra previsione contenuta in precedenti accordi che dovessero risultate incompatibili o in contrasto con le pattuizioni contenute nel presente Accordo» e puntualizza altresì che «Le Parti convengono sul principio che le condizioni economico-normative – siano esse considerate singolarmente ovvero nel loro complesso – volte a regolare il rapporto tra i Gestori e l’Azienda, in quanto previste dalle intese collettive, costituiscono le condizioni minime sulle quali il Gestore ha il diritto di contare per condurre la propria autonoma impresa e che non sono in alcun modo derogabili da ulteriori accordi individuali che ne riducano l’entità economica unitaria e complessiva o ne alterino in senso peggiorativo il livello qualitativo».

logoip

Nello stabilire un nesso funzionale tra intangibilità del margine, valore del servizio e condizioni per la gestione dell’impianto tra le due politiche di prezzo legate alle modalità di erogazione, tra i contenuti vi è la seguente indicazione: «In questo contesto, le Parti hanno infine convenuto sull’opportunità che il differenziale fra il prezzo consigliato per le vendite in modalità self e quello consigliato per le vendite in modalità con servizio vada contenuto in un delta compatibile che non renda particolarmente oneroso per la clientela il rifornimento con tale modalità. Ciò al fine di consentire al Gestore di valorizzare il servizio svolto, rimanendo competitivo utilizzando la modalità di vendita “servito” anche nel mercato delle vendite in self oltreché con i competitor che operano nel medesimo mercato del servito» [a tal proposito si segnala che sul prezzo nazionale medio il delta ha un valore attuale di circa 13,5 cent/litro, così evolutosi dai circa 9,0 cent/litro del febbraio 2015, con una media nel periodo febbraio 2015 – giugno 2016 di 11,7 cent/litro].

Sulla cruciale questione dei punti vendita IPMatic, l’intesa così si esprime: «Nell’ambito di una strategia di intervento mirato e orientato a particolari bacini di mercato, api si è dotata di un certo numero di PdV interamente automatizzati idonei ad essere fruiti dalla clientela senza alcuna assistenza. Al riguardo, tuttavia, api, premesso che ha la più piena libertà nella scelta circa lo sviluppo e la riorganizzazione della propria struttura di rete, si impegna ad avviare un tavolo di discussione per valutare, anche per tale tipologia di PdV e qualora le caratteristiche del micro mercato di riferimento lo suggeriscano, l’introduzione della modalità “servito” e modalità/ condizioni contrattuali per verificare la possibilità di affidamento in gestione dei medesimi e di quelli che saranno eventualmente realizzati in futuro in particolari bacini di mercato, a singoli gestori o gruppi di gestori di PdV già insistenti nel medesimo mercato di riferimento anche ricorrendo, laddove possibile, a micro-cluster di territori omogenei».

Infine, segnaliamo la seguente clausola sulla negoziazione futura e sulla eventuale vacanza contrattuale a termine accordo: «Qualora non fosse possibile procedere al rinnovo del presente Accordo entro 1 anno dalla sua naturale scadenza [30.06.2018], api riconoscerà ad ogni singolo gestore a cui si applica il presente Accordo, un importa una tantum forfetariamente e complessivamente determinato in [numero coperto] €/klt siva sugli erogati dell’anno 2018. Tale importo, che verrà liquidato a valle del rinnovo dell’Accordo stesso, subirà una riduzione pro-quota mensile qualora venisse sottoscritto dalle Parti prima del 30/06/2020…».

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Confcommercio

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni