ASSEMBLEA UNIONE PETROLIFERA (2): PROTOCOLLO ILLEGALITÀ

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Dalla relazione annuale 2016 per l’Assemblea di UNIONE PETROLIFERA – svoltasi a Roma il 22.06.2016 –, come ripresi anche da STAFFETTA, pubblichiamo le anticipazioni relativi al documento congiunto UP-ASSOPETROLI contro l’illegalità del 12.05.2016:

<<L’UNIONE PETROLIFERA, con ASSOPETROLI, ha messo a punto un documento al fine di fornire alle Autorità competenti possibili proposte di intervento in materia fiscale che, se realizzate nei modi e nei termini appropriati, costituirebbero un valido strumento per contrastare un fenomeno in forte crescita.

– Riguardo ai depositi di stoccaggio, che sono la struttura logistica del sistema di circolazione dei prodotti petroliferi in regime sospensivo di accise è stata rilevata la loro eccessiva proliferazione. Attualmente risultano circa 400 depositi fiscali, spesso di modeste dimensioni che non sono giustificabili dalle oggettive esigenze operative o di approvvigionamento del mercato e frequentemente associano anche il regime di deposito Iva divenendo così impianti ad elevata criticità fiscale.

Per tali motivi occorre prevedere che i nuovi depositi fiscali siano limitati ai soli impianti riforniti prevalentemente via mare e/o via oleodotto e a quelli di modeste dimensioni solo se considerati strategici per la logistica e per la distribuzione di prodotti agevolati. Per i depositi fiscali attualmente in esercizio occorre che gli organi di controllo effettuino puntuali verifiche circa il riscontro dei criteri oggettivi e soggettivi indicati dall’Agenzia delle Dogana nella Circolare 16/D del 28 aprile 2006.

– Anche per i destinatari registrati, ossia operatori che possono ricevere prodotto in sospensione di accisa occorre definire con specifico regolamento i requisiti per accedere a tale istituto, considerato che questo istituto è stato concesso anche a distributori stradali di carburanti che invece, ai sensi della normativa vigente, devono ricevere solo prodotti che hanno già assolto i tributi.

– Altra criticità deriva dalle spedizioni con altri Stati dell’Unione europea. Il regime di circolazione degli oli lubrificanti è semplificato rispetto a quello dei carburanti e combustibili, essendo i primi esclusi dal campo di applicazione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici. Di conseguenza non sono tracciabili le spedizioni di oli lubrificanti da altri Stati comunitari verso l’Italia. Questo sistema favorisce un doppio sistema di evasione fiscale (evasione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti; utilizzo come gasolio e quindi evasione dell’accisa sui carburanti). Per contrastare questi comportamenti è stato proposto di promuovere presso la Commissione europea l’estensione del sistema di circolazione intracomunitario dei carburanti e combustibili, EMCS (Excise Movement Control System), anche al trasporto degli oli lubrificanti.

GDF contrasto contrabbando

– Si riscontra anche il transito nel territorio italiano di carburanti provenienti da Stati Comunitari dell’Europa dell’Est destinati ad altri stati comunitari che invece vengono distratti per alimentare la rete clandestina di depositi di stoccaggio in Italia. Un valido strumento di contrasto potrebbe essere l’adozione obbligatoria di un sistema di tracciatura elettronica del percorso effettuato dagli automezzi che attualmente è allo studio ai fini della sicurezza stradale.

– La frode fiscale dei carburanti avviene anche con l’utilizzo doloso e fraudolento della dichiarazione d’intenti ai fini della non imponibilità dell’Iva.

Per reprimere il fenomeno è stato proposto di prevedere che l’acquisto dei carburanti e combustibili mediante l’utilizzo dei plafond venga effettuato solo dagli esportatori abituali, che hanno realizzato l’anno precedente cessioni all’esportazioni o intracomunitarie dei medesimi prodotti.

Tali soggetti dovranno anche ottenere, su specifica richiesta di una preventiva certificazione dell’Agenzia delle Dogane che attesti l’ammontare delle suddette operazioni effettuate nell’anno precedente.

L’Agenzia delle Entrate dovrebbe rilasciare ricevuta di presentazione telematica della dichiarazione d’intenti, con specifico riferimento ai prodotti energetici in questione solo dopo aver ricevuto dall’Agenzia delle Dogane l’anzidetta certificazione che attesti l’ammontare delle operazioni di export e/o comunitarie nell’anno di riferimento, superiore a un valore di un milione di euro.>>

Nota informativa
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