AUTOSTRADE: A) TAR RIGETTA RICORSI, B) TRAFFICO IN AUMENTO

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Fumata nera al Tribunale Amministrativo sui ricorsi presentati a vario titolo contro il decreto balneare [07.08.2015] interministeriale MIT-MISE sulla «ristrutturazione» della rete autostradale.

Il TAR del Lazio [Sez. Terza, sentenza n. 06630/2016, depositata in data 08.06.2016] ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da UNIONE PETROLIFERA nel settembre 2015. A giudizio del Tribunale Amministrativo, infatti, esso non è ritenuto ammissibile per «difetto di legittimazione dell’Unione Petrolifera che non risulta portatrice di un interesse collettivo omogeneo in cui ricomprendere il complesso delle aziende petrolifere coinvolte nella vicenda». Secondo i Giudici, UP ricorrendo si sarebbe messa in contrasto con le aziende associate e rappresentate, in particolare per quanto attiene il numero di impianti destinato alla chiusura – ritenuto eccessivamente limitato – ovvero per quanto attiene [ma sarebbe giusto dire “atteneva”, essendo stato il problema superato dalla nota interministeriale intervenuta nel dicembre 2015 con cui il cronoprogramma è stato ricalendarizzato] i tempi scanditi dal cronoprogramma per lo svolgimento delle gare, reputati eccessivamente ristretti. Secondo il TAR, autentico interesse delle aziende è, per contro, non di dilazionare, bensì di «preservare l’operatività degli impianti per mantenerne o conseguirne la gestione e vedere definite in tempi rapidi le procedure ad evidenza pubblica in cui preveda di risultare aggiudicatarie».

A maggior ragione, insiste il TAR, dal momento che le stesse aziende petrolifere «hanno assunto tra loro condotte sostanziali e processuali diversificate, partecipando o meno alle varie gare, impugnando o meno gli atti presupposti alle stesse, denotando dunque interessi contrastanti».

UP, si ricorda, aveva presentato il ricorso contestando sia l’irragionevolezza del cronoprogramma [con i nuovi bandi che dovrebbero comunque essere emanati entro la fine dell’anno] che il mancato coinvolgimento di Antitrust, Autorità nazionale dei trasporti e Regioni, sia l’illegittimità della garanzia della continuità gestionale [chiaramente contro i gestori], che l’irrazionalità della portata della riduzione del numero delle aree di servizio, dalla della limitazione delle facoltà di automazione degli impianti che il metodo di calcolo delle royalty, violando il provvedimento i principi dell’affidamento e della parità di trattamento nonché dei patti contrattuali.

Il TAR ha dichiarato, con lo stesso provvedimento, inammissibile, per motivi analoghi, anche il ricorso incidentale presentato da FAIB, FEGICA e ANISA, ravvisando addirittura come esso che si ponga «in contrasto con gli interessi dei soggetti gestori che si intenderebbe invece tutelare». A parere del Giudice Amministrativo – che sembra voler segnalare una specie di autogol -, infatti, l’eventualità di un accoglimento del ricorso determinerebbe l’annullamento di un decreto che contiene «varie disposizioni a favore dei gestori, quali quelle intese a preservare la continuità gestionale o di previsione di un corrispettivo come indennizzo in caso di non ricollocabilità degli stessi o ancora volte al mantenimento dei livelli occupazionali, senza alcuna certezza di una loro riproposizione in un nuovo eventuale decreto».

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Qualche settimana prima [Sez. Terza, sentenza n. 05769/2016, depositata in data 16.05.2016] era stato respinto, con motivazioni sostanzialmente analoghe, anche il ricorso presentato da KUPIT contro le disposizioni del decreto attinenti genericamente alla continuità occupazionale dei gestori, e specificamente sul ricollocamento del gestore presso altro impianto in caso di chiusura o, in alternativa, sulla corresponsione al gestore di un indennizzo. «La ricorrente – dicono i Giudici – non specifica se parteciperà o meno, e per quali impianti, alle procedure concorsuali, né risultano prodotti i relativi atti di aggiudicazione. La lesione dedotta risulta pertanto futura ed eventuale e dunque del tutto priva dei connotati di attualità; inoltre l’interesse all’impugnativa della cennata disposizione potrà semmai emergere in uno col ricorso avverso gli atti di gara».

Intanto, essendo disponibili anche i dati tutto il primo trimestre 2016 appena forniti da AISCAT relativi ai volumi di traffico in autostrada [milioni veicoli/km], emerge che vi è un significativo incremento del traffico di veicoli leggeri rispetto allo stesso periodo del 2015: +8,8 %, +4,9 % per quello dei veicoli pesanti e +7,8 % per i veicoli totali. Dopo un avvio timido a gennaio [+3,2 % in totale, +3,9 % veicoli leggeri, +0,8 % veicoli pesanti], febbraio è decollato con un +10.6 % in totale [+10,8 % veicoli leggeri e + 10,0 % veicoli pesanti] e marzo ha denotato comunque un incremento buono anche se non significativo come il mese precedente [+9,5 % in totale, +11,4 % veicoli leggeri e +3,9 % veicoli pesanti].

A fronte di questi numeri positivi, le vendite sommate di benzina e gasolio in autostrada nel primo trimestre [dati MISE] sono invece ancora negative: in complesso un -2,97 % rispetto allo stesso periodo del 2015, con un +1,11 % per i consumi di benzina ed un -3,72 % per quelli di gasolio. Il gap complessivo derivante dall’aumento in percentuale del traffico e dal decremento in percentuale delle vendite del primo trimestre 2016 rispetto al primo trimestre 2015 è di 10,78 punti percentuali in meno [sommando i valori in più del primo parametro (traffico) e quelli in meno del secondo (vendite)].

Un valore ancora elevato, ancorché leggermente meno pesante di quelli del 2015 e del 2014 [-11,19 punti percentuali e -11,98 rispettivamente], per non parlare del 2012 [-16,29 punti percentuali].

Il grafico seguente illustra l’andamento del gap [somma dei valori (in più od in meno) del traffico e dei valori delle vendite] di ogni anno dal 2001 al 2015 sull’anno precedente e per il 2016 del primo trimestre sullo stesso periodo del 2015.

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