OSSERVATORIO PREZZI CARBURANTI: QUALCHE DOMANDA

OSSERVATORIO PREZZI CARBURANTI: QUALCHE DOMANDA

È ora – da questa parte del settore – di porre qualche domanda sullo strumento dell’Osservatorio Prezzi Carburanti a distanza di qualche tempo dalla sua attivazione generalizzata [risalente dal 16 settembre 2013] sul territorio nazionale.

Riepilogandone origini e contenuti, l’Osservatorio è stato istituito dall’articolo 51 della legge 23 luglio 2009 n. 99, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti», che ha previsto l’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione al Ministero dello sviluppo economico, attribuendo al Ministro il compito di individuare i criteri e le modalità per la comunicazione dei prezzi da parte dei gestori e per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero.
L’obiettivo era quello di «migliorare l’informazione al consumatore e di contribuire allo sviluppo della concorrenza ed al contenimento dei prezzi, consentendo, con un onere di comunicazione sostenibile e graduale per i gestori dei punti vendita, scelte più consapevoli da parte dei consumatori basate anche su un più agevole confronto fra i prezzi praticati dai diversi impianti».

In attuazione di tale norma venne emanato un primo decreto ministeriale, D.M. 15 ottobre 2010, che, rinviando la graduale e completa estensione dell’obbligo a successivi decreti ministeriali, ha a suo tempo previsto l’immediata applicazione dell’obbligo di comunicazione solamente agli impianti situati sulle autostrade, riferendo in tal caso l’obbligo a tutte le tipologie di carburanti.
L’estensione alla rete ordinaria e la sua generalizzazione è avvenuta con un secondo decreto ministeriale, D.M. 17 gennaio 2013, che ha disposto le decorrenze dell’obbligo con le seguenti scadenze: – 19 aprile 2013 per gli impianti situati lungo strade statali che vendono GPL o metano o anche GPL o metano; – 18 giugno 2013 per gli impianti lungo le strade statali che vendono benzina e gasolio in modalità self-service anche durante l’orario di apertura dell’impianto; – 18 luglio 2013 per tutti gli impianti lungo le strade statali; –  16 settembre 2013 per tutti gli altri impianti.

La norma individua nel gestore dell’impianto, il destinatario dell’obbligo a comunicare i prezzi di vendita praticati al pubblico, relativamente ai carburanti per autotrazione ed Il gestore, ai sensi della normativa di riferimento, resta unico responsabile della fissazione finale dei prezzi dei carburanti erogati presso il proprio distributore e destinatario dell’obbligo di trasmissione degli stessi.

La norma fa obbligo di comunicare i seguenti dati: i prezzi praticati per tutte le tipologie di carburanti erogati; con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l’impianto interessato durante l’intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell’operatore. Quanto alle comunicazioni d’obbligo esse riguardano:

a) la prima comunicazione iniziale;

b) le comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazioni di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comu-nicazione inviata;

c) la comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

Infine, la norma prevede un sistema sanzionatorio: infatti, «in caso di omessa o mancata comunicazione o in caso di sua difformità rispetto al prezzo effettivamente praticato dal singolo punto vendita di cui al comma 1, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 22, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste», un tanto traducendosi in termini pratici in una «multa» da un minimo di 516,46 ad un massimo di 3.098,74 euro.

imageosservamise

Fin qui si è fatto il riepilogo normativo della vicenda. Da qui in poi si porrà qualche domanda e, infine, non potrà certo mancare un commento con argomenti già noti o meno noti.

La prima domanda è banale: ma questo complesso strumento, che pure comporta una mole non trascurabile di quotidiane incombenze [sanzionate in caso di omissione o difformità] per gli operatori, quanto serve davvero al consumatore?

Non si sanno i dati – o meglio li saprà il Ministero, ma finora non li ha pubblicati! – di quanti accessi vi siano stati [mensilmente, annualmente o quel che si preferisce] al sito ed alle varie applicazioni per telefonia mobile da parte di utenti interessati a conoscere il/i/uno o più prezzi.

Si può, invece, sapere – dal Dossier Prezzi di STAFFETTA – che dal 17.02.2015, data in cui è stato attivato questo specifico servizio privato del quotidiano online – al 22.10.2015 FIGISC ANISA ha conteggiato [è un conteggio in difetto] in 2.800.000 il numero di variazioni o conferme di prezzo comunicate al Ministero, per un equivalente numero di impianti, e moltiplicabili per x volte in relazione ai prodotti esitati sul punto vendita, così come prevede la norma, per un numero di prezzi, quindi, presumibilmente assommante almeno a dieci milioni di variabili. Un gran lavoro!

Pubblica invece le statistiche di accesso dei consumatori – anche se un po’ datate – l’analogo sito ministeriale francese [accessibile all’indirizzo web: http://www.prix-carburants.gouv.fr].

Qualche dato? Nel 2014 gli accessi sono stati 6,360 milioni – di cui 1,588 milioni da telefonia mobile – e di questi 3,155 milioni [il 49,60 %] sono accessi unici, ossia sono gli utenti che hanno effettuato un solo accesso al sito nel corso dell’intero anno. Vuol dire che se ci sono statisticamente circa 17.500 accessi al giorno, quelli continuativi – di automobilisti che sono andati a «guardare» più di una sola volta in un anno – sono solo circa 8.800. In Francia ci sono, giusto per fare un raffronto, circa 31,650 milioni di vetture, cui è lecito aspettarsi corrispondano altrettanto automobilisti.

Diciamo che un numero medio di rifornimenti annui possa essere venticinque? Bene, si faccia numero di automobilisti per numero ipotizzato di rifornimenti annui per automobilista diviso numero di accessi al sito per conoscere il prezzo: chiunque può fare il classico conto della serva e tirare il risultato che gli accessi corrispondono all’8 ‰ [otto per mille] delle necessità di conoscere il prezzo [al momento di dover fare rifornimento], un dato che scende al 4 ‰ [quattro per mille] se si considera l’utente che accede più di una sola volta in un anno al sito del Governo d’Oltralpe.
Strumento indispensabile? Mah………

arton13854

La seconda banale domanda è: perché è il gestore dell’impianto il destinatario dell’obbligo a comunicare i prezzi, unico responsabile della fissazione finale dei prezzi dei carburanti e conseguentemente destinatario della sanzione?

C’è senz’altro confusione in questo aspetto relativamente al concetto del gestore: se per tale termine intendiamo l’intestatario della autorizzazione UTF forse può bastare al burocrate che applica la norma od al politico distratto che la inventa, ma essa non corrisponde affatto ad un concetto di, diciamo, titolarità/libertà/potenzialità di fissare un prezzo – a meno che all’intestario della licenza UTF non corrisponda la titolarità dell’esercizio pieno e non condizionato della autonomia e libertà economica -: si tratta solo di una scorciatoia tecnica abbastanza banale per avviare un meccanismo mediatico.

Il «gestore- benzinaio» – il soggetto incardinato nel rapporto di affidamento in gestione in comodato e della esclusiva di acquisto imposta dal fornitore – non determina affatto il prezzo, né quello di acquisto del prodotto, né quello «consigliato» di vendita nelle diverse modalità di servizio, alla fine neppure quello «finale», né gode di forme di tutela giuridica nella gestione del prezzo rispetto alla concorrenza, tutte prerogative della Compagnia Petrolifera cui il gestore è soggetto, e cui andrebbe girato l’obbligo di comunicare i prezzi che, in pratica, determina dal primo all’ultimo passaggio, esercitando quella piena libertà ed autonomia economica che, per contro, al gestore – nel senso stretto e tecnico del termine riferibile alla legislazione di settore – è negata.

osservaprezzi

A commento finale, aggiungeremmo che siamo stati, e non da oggi ovviamente, sempre critici verso questo provvedimento, la cui sostanza è:
a) una dubbia, ma senz’altro marginale [in termini numerici da zero seguito da tre, quattro decimali], utilità per il consumatore;
b) uno spot positivo solo per chi ha libertà di acquistare e vendere il prodotto sul mercato [e quindi si faccia pubblicità da solo e non con strumenti pubblici] a condizioni cui il gestore non ha accesso;   c) un marketing comparativo/negativo solo per il gestore che si deve autoflagellare per un prezzo privo di appeal per ragioni che gli sono esclusivamente imposte per forza maggiore e dipendenza economica e non a lui riconducibili;
d) un meschino dépistage per cercare di attenuare i veri fattori del prezzo, ossia la spropositata fiscalità gravante sui carburanti che in Italia è superiore di ben 23 cent/litro alla media dell’Europa Comunitaria e responsabile del 95 % del divario del prezzo al consumo.

Unica attenuante: l’Osservatorio Prezzi ci può far capire, se solo volessimo leggerne i dati senza la pruriginosità del prezzo e basta, i veri fenomeni del mercato e le sue macroscopiche storture. Una cosa buona per chi ama le statistiche [e siamo tra quelli], una lettura consigliata per quanti – politici, tecnici ed Authority varie – spesso concionano sul settore senza capire che cosa è cambiato e si attardano su fotografie vintage della distribuzione carburanti. Ma per questo non serviva vessare il gestore che queste cose le conosce sulla propria pelle.

Gestore al quale – tanto per finire il discorso – già le Compagnie, che pure decidono quotidianamente dei prezzi, della concorrenza e del mercato, chiedono ogni giorno di controllare i prezzi di quella stessa concorrenza che in extrarete riforniscono dello stesso loro prodotto.

[G.M.]

Nota informativa
a cura della Segreteria Nazionale FIGISC - ANISA
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 - Roma | Tel. +39 06 586 6351 Fax +39 06 583 31724
www.figisc.it | figisc@confcommercio.it | anisa@confcommercio.it

Confcommercio

Copyright © 2014 – All Rights Reserved. Ispirato a kopatheme.com, personalizzato da Omnia Comunicazioni